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XVII leg., A.S., Doc. XVIII n. 28, 20 novembre 2013

XVII leg., A.C., Doc. XVIII n. 12, 15 gennaio 2014

Motivi della segnalazione:

Il 20 novembre 2013 la 14a Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato ed il 15 gennaio 2014 la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera hanno espresso parere sulla Relazione annuale 2012 in materia di sussidiarietà e proporzionalità COM (2013) 566 def. In particolare appaiono meritevoli di menzione alcune condizioni poste dalla Camera su profili critici relativi al controllo sui principi di sussidiarietà e di proporzionalità. In primo luogo la Camera sottolinea la necessità che le Istituzioni dell’Unione europea informino maggiormente la propria azione ad una concezione dinamica del principio di sussidiarietà (che comporti cioè un ampliamento dell’azione dell’Unione o, al contrario, una limitazione o cessazione della stessa, a seconda di ciò che richiedono le circostanze). In secondo luogo si esprimono critiche verso le iniziative volte a stabilire, anche attraverso le sedi di cooperazione interparlamentare, meccanismi di coordinamento tra i Parlamenti nazionali intesi a configurare un esercizio sostanzialmente collettivo del controllo di sussidiarietà.

XVII leg., A.S. Doc. XVIII n. 29, 12 novembre 2013

Motivi della segnalazione:

Il 12 novembre 2013 la 12a Commissione Igiene e sanità del Senato ha espresso un parere non favorevole in ordine al rispetto del principio di proporzionalità da parte di una Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive COM (2013) 619 def. La proposta ha come obiettivo quello di migliorare il funzionamento del mercato interno per quanto concerne l’uso «lecito» delle nuove sostanze psicoattive, riducendo gli ostacoli al commercio, prevenendo il sorgere di tali ostacoli ed aumentando la certezza del diritto per gli operatori economici. La 12a Commissione, esprimendosi favorevolmente sotto il profilo del rispetto del principio di sussidiarietà, riconosce che l’Unione europea è il livello istituzionale che meglio può curare in questo settore siffatti profili. Tuttavia, trattandosi di un regolamento che andrebbe a sostituire l’attuale fonte di regolazione della materia (cioè la decisione 2005/387/GAI) e ad introdurre norme vincolanti, di portata generale, obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili, che andrebbero a impattare in maniera non trascurabile sulle vigenti legislazioni nazionali in materia di stupefacenti, il Senato ha ritenuto tale proposta contrastare con il principio di proporzionalità: la proposta verrebbe infatti in tal modo a creare «misure che vanno al di là di quanto strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità indicate».

 

XVIII leg., A.S. Doc. XVIII, n. 37, 10 dicembre 2013

Motivi della segnalazione:

Il 10 dicembre 2013 la 13a Commissione Territorio, ambiente, beni ambientali del Senato ha espresso un parere favorevole su una Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 2003/87/CE che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni del gas a effetto serra nella Comunità, in vista dell’attuazione, entro il 2020, di un accordo internazionale che introduce una misura mondiale unica basata sul mercato da applicarsi alle emissioni del trasporto aereo internazionale COM (2013) 722 def. Tuttavia, in conformità peraltro con il parere reso dalla 14ͣ Commissione Politiche dell’Unione europea il 4 dicembre 2013, la Commissione ha sottolineato che sul principio di sussidiarietà «risulta assente una specifica valutazione da parte della Commissione europea, pur obbligatoria ai sensi dell’articolo 5 del Protocollo n. 2 allegato al TFUE» e, analogamente, che la valutazione sul principio di proporzionalità «risente della mancanza di un’adeguata motivazione e di una relazione dettagliata da parte della Commissione europea».

 

 

Sentenza n. 1/2014 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 13 gennaio 2014 – Pubblicazione in G. U. del 15 gennaio 2014

Motivi della segnalazione:

Con la sentenza n. 1 del 2014 la Corte ha dichiarato l’illegittimità del premio di maggioranza e del meccanismo del voto bloccato di lista previsti dalla legge 270 del 2005.

La sentenza muove dai dubbi di legittimità che la Corte di cassazione nutre nei confronti di alcune disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), relative all’attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonché di quelle disposizioni che, disciplinando le modalità di espressione del voto come voto di lista, non consentono all’elettore di esprimere alcuna preferenza.

Sentenza n. 4/2014 - giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 23 gennaio 2014 – Pubblicazione in G. U. del 29 gennaio 2014

Motivi della segnalazione:

Con la sentenza n. 4 del 2014 la Corte ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 8, comma 2, della legge della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia 13 dicembre 2012, n. 25 (Riordino istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale). 

I motivi di interesse risiedono nell’esame che la Corte compie in via preliminare in merito alla questione delle sopravvenienze normative intervenute dopo la proposizione del ricorso.

Sentenza n. 5/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 23 gennaio 2014 – Pubblicazione in G.U. del 29 gennaio 2014

Motivo della segnalazione:

La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 2268 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297 del comma 1, abroga il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43 (Divieto delle associazioni di carattere militare) e dell’art. 1 del decreto legislativo 13 dicembre 2010, n. 213 (Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179, recante disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore), nella parte in cui modifica il decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 179 (Disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo 14 febbraio 1948, n. 43.

Sentenza n. 12/2014 – giudizio sull’ammissibilità dei referendum 

Deposito del 29/01/2014 – Pubblicazione in G.U. del 03/02/2014

Motivi della segnalazione: 

In questa sentenza la Corte costituzionale era chiamata a pronunciarsi in ordine all’ammissibilità di una richiesta di referendum abrogativo presentata dai Consigli regionali delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Puglia, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Campania, Liguria e Piemonte in merito all’ art. 1, commi 2, 3, 4, 5 e 5-bis della legge 14 settembre 2011, n. 148 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari), come modificato dall’art. 1, comma 3, della legge 24 febbraio 2012, n. 14 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all’esercizio di deleghe legislative) ed all’intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e dell’intero decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 (Revisione delle circoscrizioni giudiziarie – Uffici dei giudici di pace, a norma dell’articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148).

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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