Nel corso del periodo gennaio-giugno 2014 il Consiglio provinciale ha approvato 3 leggi, tra le quali si segnala:
Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
“Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”
La Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 80 del proprio Statuto di autonomia, a decorrere dall’anno 2014, istituisce l’imposta municipale immobiliare (IMI). Essa sostituisce integralmente sul territorio provinciale le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili. La legge non comporta oneri a carico del bilancio statale. La neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La legge definisce gli ambiti demandati all’autonomia regolamentare dei comuni (art. 2); il presupposto impositivo (art. 3); fornisce le definizioni necessarie ai fini dell’applicazione dell’imposta (artt. 4 e 5); identifica i soggetti passivi e attivo dell’imposta (artt. 6 e 7), nonché la base imponibile; provvede alla determinazione dell’aliquota (art. 9); stabilisce detrazioni ed esenzioni (artt. 10 e 11); disciplina le varie fasi del procedimento (dichiarazioni, versamenti, accertamento, riscossione coattiva, sanzioni ed interessi, rimborsi e contenzioso: artt. 12-18).
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Nel corso del periodo gennaio-giugno 2014 il Consiglio provinciale ha approvato 3 leggi, tra le quali si segnala:
Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3
“Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)”
La Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 80 del proprio Statuto di autonomia, a decorrere dall’anno 2014, istituisce l’imposta municipale immobiliare (IMI). Essa sostituisce integralmente sul territorio provinciale le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili. La legge non comporta oneri a carico del bilancio statale. La neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
La legge definisce gli ambiti demandati all’autonomia regolamentare dei comuni (art. 2); il presupposto impositivo (art. 3); fornisce le definizioni necessarie ai fini dell’applicazione dell’imposta (artt. 4 e 5); identifica i soggetti passivi e attivo dell’imposta (artt. 6 e 7), nonché la base imponibile; provvede alla determinazione dell’aliquota (art. 9); stabilisce detrazioni ed esenzioni (artt. 10 e 11); disciplina le varie fasi del procedimento (dichiarazioni, versamenti, accertamento, riscossione coattiva, sanzioni ed interessi, rimborsi e contenzioso: artt. 12-18).
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Nei primi mesi del 2014, mentre alla Camera dei deputati è proseguito l’iter di una organica riforma del regolamento (della quale si è dato conto nel precedente numero di questa Rubrica, in un apposito commento a più voci), al Senato non si è incardinata una discussione analoga. Sono tuttavia proseguite le iniziative di riforma regolamentare sia attraverso la presentazione di proposte strutturate e finalizzate a una complessiva revisione dell’impianto regolamentare, sia recanti interventi più puntuali su temi specifici.
In particolare, sono state presentate tre proposte di modifica regolamentare, per altro tutte provenienti da senatori del MoVimento 5 stelle, benché in alcuni casi sottoscritte anche da membri che al momento non sono più parte del relativo gruppo parlamentare.
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