Rubriche

Nel periodo di riferimento, compreso tra il mese di novembre 2013 e i primi due mesi del 2014, l’AVCP ha adottato quattro atti di natura regolamentare. Il primo che analizzeremo contiene le “Linee guida su programmazione, progettazione ed esecuzione del contratto nei servizi e nelle forniture”; il secondo fornisce le “Indicazioni interpretative concernenti le modifiche apportate alla disciplina dell’arbitrato nei contratti pubblici dalla legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; il terzo contiene il “Regolamento di Disciplina dell’analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e della verifica dell’impatto della regolamentazione (VIR)”; infine, daremo conto del “Regolamento sugli obblighi di pubblicità e trasparenza relativi all’organizzazione e all’attività dell’autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33”.

Aggiornato al 03/03/2014 

Nel periodo di riferimento considerato (Novembre 2013 – Marzo 2014), Il Garante per la protezione dei dati personali, oltre a intervenire con numerosi provvedimenti collegiali a carattere particolare rivolti a soggetti determinati (es.: decisioni su ricorsi, richieste di parere, verifiche preliminari, divieti di trattamento, etc.), ha adottato, altresì, diversi provvedimenti di carattere generale, fra cui due provvedimenti prescrittivi[1], nove autorizzazioni generali[2], due avvisi di consultazione pubblica su provvedimenti di carattere generale[3].

Aggiornato al 05.03.2014.

Periodo di riferimento: Ottobre 2013 – Febbraio 2014

 

Nel periodo di riferimento considerato, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (d'ora in poi, A.G.Com.,) ha adottato due rilevanti provvedimenti di natura regolamentare, di seguito indicati:

1. Delibera 605/13/CONS: Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Delibera 680/13/CONS: Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Scheda n. 1

Gli statuti degli enti locali nel sistema delle fonti. 

Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. I., 20.6.2013, n. 15493 

La I sezione della Corte di Cassazione ribadisce, sia pur incidentalmente, la natura paraprimaria o sub primaria dello statuto comunale.

A.C. Doc. LXXXVII n. 1-A 

Motivi della segnalazione

Il 30 luglio 2013 la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera ha presentato una relazione sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’Anno 2012. Dopo aver segnalato come la Relazione consuntiva, a causa dello scioglimento delle Camere e dei tempi necessari per la costituzione del nuovo Governo, sia stata trasmessa da quest’ultimo al Parlamento ad oltre tre mesi dalla scadenza del termine del 28 febbraio previsto dalla legge n. 234 del 2013, la XIV Commissione sottolinea come la relazione del Governo «risponda solo in parte ai requisiti fissati dalla legge».

Pur segnalandosi infatti come la Relazione consultiva 2012 costituisca comunque un forte progresso rispetto alle Relazioni consuntive precedenti (dato che essa riporta la posizione rappresentata dal Governo nei negoziati e gli obiettivi generali perseguiti dall’Italia per ciascuna politica), la XIV Commissione sottolinea due lacune della stessa. Da un lato, si sottolinea come la Relazione consuntiva ignori quasi completamente quanto disposto dall’art. 12, comma 2, lett. d), secondo periodo, l. n. 234 del 2012, non dando essa conto (se non in modo occasionale e quasi evasivo) del seguito dato ad atti di indirizzo delle Camere su progetti di atti o su grandi questioni; dall’altro, si evidenzia la forte eterogeneità delle varie sezioni della Relazione consuntiva (privilegiandosi in  alcune sezioni l’illustrazione della posizione del Governo, descrivendosi in altre le iniziative europee senza dirsi nulla sulla linea assunta dal Governo).

Come è noto, la l. n. 234 del 2012 ha, tra l’altro, “codificato” la prassi instaurata dal Governo Monti di informare costantemente le Camere in vista dei vertici europei al fine di ricevere gli indirizzi politici di queste ultime ed ha introdotto l’obbligo per il Governo di conformarsi a tali indirizzi e di informare le Camere sugli esiti degli stessi, cosa che peraltro è avvenuta anche nel quadrimestre esaminato (cfr. l’Introduzione). Tuttavia, sottolinea la XIV Commissione, la mancata indicazione nella Relazione consuntiva del seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere, costituisce una lacuna grave, in quanto non consente la verifica del puntuale adempimento dell’obbligo posto in capo al Governo dall’art. 7 della l. n. 234 del 2012 di assicurare che la posizione rappresentata dall’Italia nelle Istituzioni europee tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere stesse.

E.A.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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