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Sentenza n. 308/2013 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale 

Deposito del 17/12/2013 - Pubblicazione in G.U. 27/12/2013

Motivi della segnalazione:

La decisione, in applicazione dei principi affermati nella precedente giurisprudenza costituzionale in materia di leggi di interpretazione autentica (indicati nelle sentt. nn. 41/2011 e 78/2012, esplicitamente richiamate), dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, co. 1 della legge della Regione Sardegna n. 20 del 2012 (Norme di interpretazione autentica in materia di beni paesaggistici).  La Corte giunge a tale esito in quanto esclude che la norma regionale impugnata, “che si autoqualifica di interpretazione autentica” abbia lo scopo di rimediare ad un’imperfezione tecnica della legge interpretata e ristabilire un’interpretazione più aderente all’originaria volontà del legislatore. Di conseguenza la norma interpretativa, “dal contenuto sostanzialmente provvedimentale” e adottata in seguito al deposito di una sentenza del Consiglio di Stato nella quale era stata affermata un’interpretazione diversa, deve ritenersi posta “in violazione di quei limiti che la giurisprudenza costituzionale ha ravvisato alla portata retroattiva delle leggi, con particolare riferimento al rispetto delle funzioni riservate al potere giudiziario”.

La Corte di giustizia si pronuncia sugli effetti diretti orizzontali della Carta dei diritti fondamentali

Nella sentenza in epigrafe la Corte di giustizia ha fornito una risposta, seppur per molti versi ancora molto parziale, alla domanda relativa alla idoneità delle disposizioni della Carta dei diritti fondamentali ad applicarsi nelle controversie tra privati. Tale domanda era stata “schivata” – non senza qualche acrobazia interpretativa – nella precedente sentenza Dominguez.[1] In Association de médiation sociale, pur escludendo l’efficacia orizzontale del diritto al centro del procedimento principale – il diritto dei lavoratori all’informazione all’interno dell’impresa (art. 27 della Carta) –, la Corte ha sostanzialmente affermato che alcune disposizioni della Carta possono produrre effetti diretti anche orizzontali. Tra queste vi è sicuramente l’art. 21(1), almeno rispetto al principio di non discriminazione in base all’età lì enunciato.

La qualità della normazione fa passi avanti.  A leggere la gazzetta ufficiale e i bollettini regionali non sembrerebbe, ma i fatti sotto riportati sembrano giustificare un po’ di ottimismo.

  1. 1.Sul finire del 2013 è stato pubblicato un libro da titolo: “Teoria e tecnica legislativa nel sistema costituzionale”, di Enrico Albanesi, con prefazione di Paolo Carnevale (editoriale scientifica) che definisce il libro un ottimo manuale che colma un’evidente lacuna dopo circa dieci anni dal volume di Rodolfo Pagano.

Nel volume si parla di drafting, di ATN, di AIR e di VIR e, nelle conclusioni, si indicano possibili rimedi, in genere condivisibili, che non anticipiamo  per invogliare alla lettura di questo chiaro e completo manuale.    

Regione Friuli Venezia Giulia

Legge regionale 11 ottobre 2013, n. 13 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea. Adeguamento all’ordinamento dell’Unione europea in conformità al Trattato di Lisbona; attuazione del regolamento (CE) n. 555/2008 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo. Modifiche alla legge regionale 10/2004, in materia di partecipazione alla formazione e all’attuazione della normativa dell’Unione europea, alla legge regionale 20/2007, in materia di disciplina sanzionatoria in viticoltura, nonché modifiche alla legge regionale 14/2007, in materia di conservazione della fauna selvatica e alla legge regionale 21/2005, in materia di medicina del lavoro (Legge europea 2012)”.

B.U. 16 ottobre 2013, n. 42

Fascicolo n. 3/2023

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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