Rubriche

Con delibera del 17 gennaio 2014 il Governo ha impugnato la legge della Regione Sardegna del 15 gennaio 2014, n. 4 recante disposizioni per l'"Istituzione dell'Agenzia regionale per la bonifica e l'esercizio delle attività residuali delle aree minerarie dismesse o in via di dismissione (ARBAM)".

L'art 13, comma 3, della citata legge, contenente la disciplina inerente il personale dipendente dell'ARBAM, è stato ritenuto costituzionalmente illegittimo per violazione degli articoli 97 e 117, lettera l) della Costituzione.

Con delibera del 21 marzo 2014 il Governo ha impugnato la legge della Regione Sardegna del 21 gennaio 2014, n. 7 recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2014)".

L'art. 1, comma 1, della citata legge regionale è stato ritenuto in contrasto con il principio di gerarchia delle fonti e costituzionalmente illegittimo sotto diversi profili.

La norma dispone, infatti, che, tra le entrate tributarie spettanti alla Regione, devono essere ricomprese anche le "imposte di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati generate nel territorio dello Stato".

A.C. 1542 approvato il 21 dicembre 2013. Trasmesso al Senato il 27 dicembre 2013 (S. 1212). È attualmente in corso l'esame presso la 1° Commissione permanente (Affari costituzionali).

Il 21 dicembre scorso la Camera dei deputati ha approvato in prima lettura il d.d.l. di iniziativa governativa recante "Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni", che si propone di adeguare l'ordinamento degli enti locali ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella complessa prospettiva non solo dell'attuazione, ma anche di un – più volte annunciato - superamento del riformato Titolo V.

Il ddl, deliberato dal Consiglio dei Ministri immediatamente dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 220/2013, ha assorbito le proposte di legge n. 1408 (Melilli e altri) e n. 1737 (Guerra e altri). Tre gli obiettivi principiali che si propone: a) regolare e, finalmente, istituire le Città metropolitane; b) superare il modello di Provincia delineato dal TUEL, in attesa della definitiva espunzione dell'ente dalla Carta costituzionale; c) disciplinare le unioni di comuni.

In questo numero della Rivista, la rubrica fonti delle regioni ordinarie ospita tre rassegne sulla legislazione regionale.

Le prime due riguardano l'attività legislativa di adeguamento al diritto europeo da parte delle Regioni ordinarie nel periodo compreso tra l'inizio del 2013 e l'avvio del 2014. Si tratta di una prima ricognizione per valutare l'impatto della legge statale n. 234/2012 sul processo di attuazione regionale del diritto europeo. La rassegna mostra come l'entrata in vigore della nuova legge sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione del diritto UE abbia spinto alcune Regioni ad adeguare le proprie leggi "di procedura": in alcuni casi attraverso una legge autonoma, in altri attraverso l'introduzione di dispositivi di riforma all'interno delle leggi annuali. Va detto che le difficoltà incontrate dalle Regioni nella attuazione del diritto europeo derivano più dalla incertezza del riparto costituzionale delle materie che dalla gravosità del processo. La conferma viene dalla giurisprudenza costituzionale, che sempre più spesso si trova a risolvere giudizi in via principale in cui il piano "interno" delle materie si intreccia con il profilo dell'attuazione del diritto sovranazionale.

La terza rassegna, di più modesta entità, riporta un elenco delle leggi regionali in materia di turismo approvate nell'ultimo anno. Il numero di provvedimenti spogliati e il loro scarso contenuto innovativo paiono una plastica dimostrazione dell'effetto che la crisi economica ha prodotto sull'esercizio delle competenze regionali. Il dato pare tanto più significativo se si considera che il turismo costituisce una materia residuale regionale.

L'ipotesi di riforma del Regolamento della Camera dei Deputati, presentata dal Gruppo di lavoro istituito presso la Giunta per il regolamento nella seduta della stessa Giunta del 12 dicembre 2013, ha registrato il consenso di tutti i gruppi parlamentari, ad eccezione del Gruppo MoVimento 5 Stelle.

Nella successiva riunione della Giunta dell'8 gennaio 2014, nel corso della quale l'ipotesi suddetta è stata adottata come testo base per la presentazione degli emendamenti, un esponente dello stesso gruppo parlamentare, il deputato Toninelli, ha presentato un testo alternativo di riforma regolamentare (che è consultabile nell'allegato al resoconto della seduta), in pieno dissenso con la bozza organica elaborata dal Gruppo di lavoro.

All'ipotesi di riforma elaborata dal Gruppo di lavoro sono dedicati una serie di commenti pubblicati in una sezione speciale di questa Rivista. Di seguito si darà conto, succintamente, del contenuto di questo testo alternativo depositato presso la Giunta, articolando la trattazione secondo le parti in cui la proposta è stata suddivisa in sede di presentazione.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
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La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
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Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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