Rubriche

Nel periodo novembre 2014 – febbraio 2015 il Consiglio provinciale della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato 4 leggi, tra le quali si segnala:

La legge disciplina le derivazioni di acque pubbliche per la produzione di energia elettrica mediante impianti con una potenza nominale media annua inferiore a 3.000 kW, in conformità al Piano generale per l'utilizzazione delle acque pubbliche (art. 14 d.P.R., 31 agosto 1972, n. 670), del Piano di tutela delle acque (art. 27 l.p. 18 giugno 2002, n. 8), e nel rispetto dei principi della libera concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza, della non discriminazione, dell'assenza di qualsiasi conflitto di interessi, nonché un uso più efficiente delle risorse.

Legge 23 dicembre 2014, 190 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)"
Art. 1, commi 404-413.

Il 15 ottobre 2014 Governo, Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol e le Province autonome di Trento e Bolzano, hanno raggiunto un nuovo accordo sulla disciplina dei reciproci rapporti finanziari. L'accordo è passato alle cronache con il nome di "Patto di Garanzia", perché dovrebbe garantire le Province da interventi e tagli unilaterali dello Stato, nel rispetto delle procedure pattizie previste dallo Statuto (art. 104); in cambio le Province autonome hanno acconsentito a tagli del loro finanziamento per contribuire all'onere del debito pubblico.

Il punto 15 dell'accordo ha previsto l'impegno degli enti territoriali a ritirare, per effetto dell'entrata in vigore delle disposizioni legislative che recepiscono lo stesso accordo, entro i venti giorni successivi, tutti i ricorsi contro lo Stato pendenti dinnanzi alle diverse giurisdizioni relativi alle impugnative di leggi o di atti consequenziali in materia di finanza pubblica.

Sentenza n. 5/2015 – giudizio di ammissibilità di richieste di referendum popolare

Deposito del 7 gennaio 2015 – Pubblicazione in G.U del 28/01/2015

Motivo della segnalazione

Con la sentenza in oggetto la Corte si è pronunciata sull'ammissibilità di tre richieste di referendum abrogativo popolare aventi ad oggetto alcune disposizioni dei decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 (Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero, a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148) e 19 febbraio 2014, n. 14 (Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155, e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari), adottati in attuazione della delega conferita al Governo dall'art. 1 della legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa alla riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.

Sent. n. 250/2014 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/11/2014 – Pubblicazione in G. U. n. 47 del 12/11/2014

Motivo della segnalazione

Con la sentenza in epigrafe la Corte costituzionale decide della questione di legittimità costituzionale sollevata, con tre distinte ordinanze di analogo tenore, dal TAR del Lazio in relazione all'art. 6-ter, comma 1 d. l. n. 79/2012 nella parte in cui prevede, in ordine al settore del traffico e della mobilità nel territorio delle Province di Treviso e Vicenza, che "restano fermi" gli effetti della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2009 attraverso cui è stata dichiarata la situazione emergenziale ed attuata la gestione commissariale nell'ambito dei lavori per la realizzazione dell'opera viaria denominata strada pedemontana veneta.

Nel periodo di riferimento della presente nota – compreso tra i mesi di luglio e ottobre – l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un regolamento al fine di rafforzare la tutela del consumatore. Inoltre, è nuovamente tornata ad occuparsi della questione del rating di legalità delle imprese. Pertanto, articoleremo questa riflessione tenendo presenti i due filoni di intervento appena considerati[1].

La presente nota interviene a seguito di una importante modifica normativa che ha direttamente riguardato l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Ci si riferisce, in particolare, all’art. 19 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90 (convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114) recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari”, a mente del quale le funzioni dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all’art. 6 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 sono trasferite all’Autorità Nazionale Anticorruzione. L’entrata in vigore di questa norma, dunque, ha determinato la soppressione di tutti gli organi operanti in seno alla vecchia Autorità e la stessa cancellazione di quest’ultima dall’ordinamento giuridico italiano.

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (d’ora in poi, A.G.Com.,) ha adottato due rilevanti provvedimenti di natura regolamentare, vale a dire:

1.La Delibera n. 494/14/CONS del 30 settembre 2014, recante “Criteri per la fissazione da parte del Ministero dello sviluppo economico dei contributi annuali per l’utilizzo delle frequenze nelle bande televisive”.

2.La Delibera n. 413/14/CONS, recante “Direttiva generale per l’adozione da parte dei fornitori di servizi postali delle carte dei servizi”.

Si illustreranno i contenuti delle due delibere nei successivi paragrafi.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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