Rubriche

Direttiva del Consiglio sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE[1] 

Nell’elenco dei diritti di cui godono i cittadini dell’Unione, l’art. 20, par. 2, TFUE include, alla lettera c), “[il] diritto di godere, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui hanno la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato”. Lo stesso diritto è riaffermato dall’art. 46 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, e dall’art. 23, par. 1, TFUE; quest’ultimo aggiunge che “[g]li Stati membri adottano le disposizioni necessarie e avviano i negoziati internazionali richiesti per garantire detta tutela”.  

Sentenza della Corte (grande sezione) del 16 giugno 2015, Gauweiler e a.[1], ECLI:EU:C:2015:400[2]

Con la sentenza che si segnala, resa a titolo pregiudiziale a seguito del primo rinvio effettuato dal Budesverfassungsgericht, la Corte di giustizia afferma che l’adozione di un programma di acquisto di titoli quale il programma Outright Monetary Transactions (Operazioni definitive monetarie; di seguito, “programma OMT”) rientra nelle attribuzioni del Sistema europeo delle Banche centrali (SEBC), rispetta il principio di proporzionalità ed è compatibile con il divieto di assistenza finanziaria da parte del SEBC agli Stati membri posto dall’art. 123, par. 1, TFUE.

Sentenza della Corte (grande sezione) del 14 aprile 2015, Consiglio c. Commissione[1], ECLI:EU:C:2015:217[2]

Nella sentenza che si segnala la Corte di giustizia, deliberando su un ricorso di annullamento promosso dal Consiglio dell’Unione nei confronti della Commissione, ha affermato che quest’ultima è titolare del potere di ritirare le proprie proposte di iniziativa legislativa; l’esercizio di questo potere soggiace, tuttavia, ad alcuni limiti e condizioni, il rispetto dei quali può essere controllato dalla Corte.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia).

Scheda n. 1

Statuti e rappresentanza processuale dell'ente.

CASS. CIV., Sez. I, 25 febbraio 2015, n. 3807

Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, ma, ove, come nella specie, una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il Sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (cfr. Cass. S.U n. 12868 del 2005 e, tra le numerose altre, anche Cass. n. 4556 del 2012), nel caso pure evidenziata dall'art. 70 del depositato Statuto comunale. 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

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Con delibera del Consiglio dei Ministri del 18 maggio 2015, il Governo ha provveduto ad impugnare la legge della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 4 del 2015. La legge in esame ha disposto l'istituzione di un registro regionale che raccolga le dichiarazioni anticipate di volontà relative ai trattamenti sanitari (DAT) dei cittadini residenti o che abbiano eletto domicilio nella Regione ove quest'ultimi si trovassero in uno stato di perdita permanente e irreversibile della coscienza. Contestualmente a tale dichiarazione, è possibile rendere esplicita la propria volontà in merito alla donazione post mortem dei propri organi e tessuti. La legge impugnata presenterebbe profili d'incostituzionalità per violazione sia dell'art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., per contrasto con le regole in materia di ordinamento civile e penale, sia dell'art. 117, terzo comma, Cost., per contrasto con i principi fondamentali in materia di tutela della salute, nonché per violazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione.

Qualche mese fa è stato pubblicato un rapporto del DAGL dal titolo "Rapporto di Benchmark. Analisi di pratiche di qualità della regolazione in ambito nazionale e OCSE" (bozza riservata ad uso interno), con lo scopo di offrire uno strumento descrittivo e un supporto metodologico dal quale trarre indicazioni utili per l'applicazione delle tecniche di better regulation. In questo Rapporto sono descritte le norme sulla qualità della normazione di livello internazionale, comunitario, statale, regionale e anche di qualche Comune. Ampio spazio è dato alla illustrazione di casi di eccellenza italiani e internazionali, con l'indicazione dei fattori determinanti di tali successi. Un altro merito di questo Rapporto è la sottolineatura che il miglioramento della qualità della regolazione è strettamente connesso alla dimensione organizzativa degli uffici: avvertimento non seguito nell'esperienza statale, che, per fare solo un esempio, ha affidato agli Uffici legislativi dei Ministeri (senza oneri aggiuntivi) la redazione dell'AIR, come se l'esperienza giuridica fosse l'unica necessaria.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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