Rubriche

Nel periodo di riferimento considerato (Luglio 2014-Ottobre 2014), si segnalano in particolare due provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali prescrittivi rivolti «a tutti i titolari del trattamento in ambito giornalistico» [1] su questioni inerenti la diffusione di informazioni tratte da trascrizioni di intercettazioni telefoniche o da interrogatori.

Il riferimento è al «Provvedimento di blocco e prescrizione nei confronti di organi di informazione per la diffusione di dati personali eccedenti tratti da un interrogatorio» del 22 settembre 2014[2] e al «Provvedimento di blocco e prescrittivo nei confronti degli organi di informazione a tutela dei minori» del 9 luglio 2014[3].

Scheda n. 1

Gli statuti degli enti locali nel sistema delle fonti

Sent. CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMNISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA, sez. giurisd., 22.07.2014, n. 442

Per quanto riguarda il rapporto tra le fonti normative, il CGA ha già avuto modo di precisare (cfr. la sentenza 2 marzo 2006, n. 69) che gli statuti, dopo la riforma costituzionale recata dalla legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 - la quale ha, fra l'altro, sostituito l'art. 114 Cost., il cui vigente II comma recita che "I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione" - non hanno acquistato forza normativa pari a quella della legge ma costituiscono una peculiare fonte di livello subprimario (o supersecondario) e restano comunque soggetti alla legge ordinaria, talché non possono porsi in contrasto con le regole dettate da norme primarie. Il richiamato precedente, dal quale il Collegio non vede ragioni di discostarsi, ha infatti puntualizzato che dalla circostanza che gli statuti, differentemente dai vecchi regolamenti comunali, previsti dalla legge ordinaria, siano ora espressamente contemplati dalla Costituzione "non deve trarsi l'erroneo (ed eccessivo) corollario che lo statuto comunale sia ormai divenuto legibus solutus, potendo il suo contenuto prescindere dalle norme e dai limiti che gli siano imposti dalla legge statale ovvero dalla legge regionale nelle regioni dotate di competenza normativa nella materia degli enti locali, come è in Sicilia ex art. 14, lett. o), dello Statuto".

Scheda n. 1

Gli statuti degli enti locali nel sistema delle fonti.

Cass. civ., sez. lavoro, 21.01.2015, n. 1028

Il Comune ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 110 da parte della sentenza impugnata per avere ritenuto che la norma consentisse di instaurare con il M. validi rapporti contrattuali a tempo determinato sulla scorta di una mera previsione regolamentare.

L'art. 110 TUEL sotto la rubrica "Incarichi a contratto", nella parte che qui interessa stabilisce:

"Lo statuto può prevedere che la copertura dei posti di responsabili dei servizi o degli uffici di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, possa avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire".

Con la sentenza in epigrafe le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiarito che, nel giudizio sull'equa riparazione per il danno subito a causa dell'irragionevole durata del processo, il principio secondo il quale gli eredi della parte deceduta acquistano la qualità di parte processuale al momento della loro costituzione in giudizio, cosicché da quel momento si possa computare nei loro confronti l'eccessiva durata del processo, si applica soltanto al processo civile. Infatti, nel processo penale gli effetti della costituzione di parte civile si estendono agli eredi senza che essi effettuino la formale costituzione di parte nel processo.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia).

Il Trattato di Lisbona non ha modificato in senso restrittivo la giurisprudenza della Corte di giustizia in materia di competenza esclusiva esterna dell’Unione europea. Ne deriva che l’Unione ha competenza esclusiva a negoziare una convenzione del Consiglio d’Europa relativa alla tutela dei diritti connessi degli organismi di diffusione radiotelevisiva

Non costituisce una pratica abusiva ai sensi del diritto dell’Unione il fatto che un cittadino di uno Stato membro si rechi in un altro Stato membro al fine di acquisire una qualifica professionale, e faccia di seguito ritorno nel proprio Stato membro per esercitare, sulla base della qualifica così ottenuta, l’attività ad essa relativa

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
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La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
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Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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