Rubriche

Nella stessa seduta del 27 ottobre 2015, inoltre, per consentire l'ordinato svolgimento dei lavori della 5a Commissione durante la sessione di bilancio, è stata prevista la predisposizione, nei locali della Commissione sanità – a decorrere dal 5 novembre – di appositi spazi di permanenza per i rappresentanti di enti e associazioni. La Commissione sanità si trova infatti nelle immediate vicinanze dell'aula della Commissione Difesa, all'interno della quale si riunisce ordinariamente la 5a Commissione nel corso della sessione di bilancio.

È da notarsi il riferimento "all'ordinato svolgimento dei lavori", che richiama l'esperienza delle precedenti sessioni di bilancio, nel corso delle quali i rappresentanti dei portatori di interessi si posizionavano davanti alle entrate della Commissione difesa e nel cortile interno di collegamento tra i palazzi.

Nella seduta dell'Assemblea del Senato del 27 ottobre 2015, il Presidente del Senato, nel rendere le comunicazioni sul calendario della sessione di bilancio, ha introdotto due elementi di novità.

In particolare, la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto sulla proposta del Presidente di limitare la resocontazione stenografica dei lavori delle Commissioni, con riguardo ai disegni di legge di bilancio e di stabilità, alle sole sedute della 5a Commissione dedicate alle audizioni svolte congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati (link). Ciò significa che non verrà più redatto il resoconto stenografico delle sedute delle Commissioni durante la sessione di bilancio.

Può essere utile, sul punto, richiamare le norme costituzionali e regolamentari rilevanti. L'art. 72 Cost. contiene un semplice rinvio ai regolamenti parlamentari per quanto riguarda la pubblicità dei lavori delle Commissioni. L'ordinaria forma di pubblicità per i lavori delle Commissioni è quella indiretta mediante la pubblicazione di resoconti. I regolamenti di Camera e Senato prevedono per l'esame in sede referente dei documenti di bilancio la resocontazione stenografica. In particolare, l'art. 120, comma 8, r.C., come da ultimo modificato nel 1989, prevede che per le sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio "si redige e si pubblica un resoconto stenografico". L'art. 126, comma 5, r.S., prevede allo stesso modo che per le sedute delle Commissioni riservate all'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria "si redige e si pubblica il resoconto stenografico".

A breve inizierà presso la Camera dei deputati una sperimentazione di utilizzo di un software che consente il riconoscimento vocale istantaneo (cd. "trascrizione automatica del parlato" o ASR come acronimo di Automatic Speech Recognition).

La procedura per la selezione della ditta fornitrice della piattaforma software era stata aperta con un bando di gara (pubblicato in GUUE nel marzo 2014), anche a seguito di alcuni ordini del giorno presentati in sede di discussione del bilancio interno per l'anno finanziario 2014. La procedura di gara si era poi conclusa nel dicembre 2014 con l'aggiudicazione della fornitura per il periodo 2015-2018 alla Cedat 85, per altro con un significativo ribasso rispetto al valore dell'appalto inizialmente stimato (480.000€ rispetto al 1.100.000€ preventivati).

La Corte costituzionale ha dichiarato ammissibili due diversi conflitti di attribuzioni, introdotti medianti atti di promovimento già segnalati in questa rubrica, entrambi relativi allo status dei dipendenti di organi costituzionali e costituenti un "seguito" della sentenza della Corte costituzionale n. 120 del 2014.

Si tratta, in particolare di due conflitti sollevati dalle SS.UU civili della Corte di cassazione.

Il primo è un conflitto per vindicatio potestatis avverso il Senato della Repubblica di cui alla precedente ordinanza delle SS.UU. civili della Cassazione n. 26934 del 2014, in relazione alle norme fondanti l'autodichia del Senato e al concreto esercizio di tale potere sulla base di esse (dichiarato ammissibile con ordinanza n. 137 del 2015 della Corte costituzionale).

Le proposte di modifica ai regolamenti delle Camere più recentemente presentate sono volte a dare seguito alle modifiche già intervenute per via legislativa e regolamentare (queste ultime nella passata legislatura, su cui si veda il saggio di F. Biondi, Disciplina dei gruppi parlamentari e controlli sui bilanci: osservazioni alle recenti modifiche ai regolamenti di Camera e Senato, in questa Rivista, n. 3/2012) sulla trasparenza delle spese elettorali dei parlamentari, sul sistema di rendicontazione delle spese dei gruppi, sui bilanci dei partiti, nonché in tema di ineleggibilità e incandidabilità.

Così, da un lato, il 10 giugno 2015, al Senato è stata presentata una nuova proposta di modifica del regolamento sull’Introduzione dell’articolo 1-bis e modifica all’articolo 12 del Regolamento, in materia di trasparenza nell’esercizio della funzione di Senatore e per l’adozione del Codice di condotta dei Senatori (Doc. II, n. 29), a prima firma dei senatori Orellana e Gambaro. Nell’altro ramo del Parlamento, invece, nella seduta della Giunta del Regolamento della Camera dei deputati del 7 luglio 2015, si è avviato l’esame di due proposte di modifica del regolamento presentate all’inizio della XVII legislatura e di cui già si era dato brevemente conto nella Rubrica nel 2013: Doc. II, n. 2, Articolo 12: previsione del Codice etico della Camera dei deputati, e Doc. II, n. 11, Articoli 1-bis e 12, comma 2-bis: nuove norme in materia di trasparenza e introduzione del Codice di condotta dei deputati. Su questi recenti sviluppi si rinvia alla nota redatta da Piero Gambale, Le proposte di modifica dei regolamentari di Camera e Senato: verso l’adozione di un "codice etico" per i parlamentari?, pubblicata in questo numero della Rivista.

Alcune Regioni hanno recentemente modificato la propria legge elettorale (ad esempio la Regione Marche), oppure l’hanno senz'altro sostituita (la Regione Toscana), oppure ancora l’hanno approvata per la prima volta (la Regione Lombardia). Fra le varie modifiche e innovazioni se ne segnalano due in particolare.
La prima riguarda l’introduzione di limiti alle candidature. Il principale fra questi limiti è il divieto del terzo mandato consecutivo per il Presidente della Regione, che recepisce il corrispondente principio fondamentale contenuto nella legge quadro 165/2004. In alcuni casi la formulazione della norma regionale fa ritenere che il divieto sia destinato a durare anche se sia trascorsa una legislatura (o più) dalla fine del doppio mandato consecutivo. La legge regionale 9/2013 della Regione Abruzzo stabilisce infatti che «Non può essere candidato Presidente della Giunta chi ha già ricoperto tale carica per due mandati consecutivi» (art. 3.3; v. anche legge regionale 51/2014 Toscana, art. 12.5; previsione analoga nella legge regionale Umbria 4/2015, art. 10).

Nella tabella che segue sono riportati gli estremi dei disegni di legge e delle leggi regionali approvate al fine di procedere al riordino delle funzioni provinciali nelle materie di competenza regionale in attuazione della legge n. 56 del 2014 (cd. legge Delrio).

Si tratta – come ampiamente noto ai lettori di questa rivista – di un processo di riordino che è stato più volte ritoccato, se non proprio stravolto, in fase di attuazione dell’art. 1, commi 89 e ss., della stessa Delrio. In un primo momento, con il DPCM del 26.9.2014 si è individuato un complesso percorso di «mappatura» delle funzioni provinciali e di condivisione del riordino fra gli enti territoriali. Pochi mesi dopo, con le disposizioni in materia di personale delle province (e delle città metropolitane) contenute nella legge di Stabilità per il 2015 (23 dicembre 2014, n. 190) e in una successiva circolare del Ministero delle funzione pubblica si è – di fatto – rovesciata la prospettiva contenuta nella legge Delrio in merito al riordino delle funzioni amministrative: non sono più le decisioni (statali e) regionali a determinare il novero delle funzioni di competenza regionale e, quindi, le risorse ed il personale necessario per svolgerle; il legislatore statale ha repentinamente ridotto le risorse per il personale e, su quella base, ha avviato un confuso e controverso percorso di riallocazione del personale eccedente e in tal modo una inevitabile revisione delle funzioni amministrative delle Province.

Nei mesi marzo-luglio 2015 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato 14 leggi provinciali, fra le quali si segnalano in particolare:

Legge provinciale 6 marzo 2015, n. 4

Modificazioni dell'articolo 16 della legge provinciale 30 dicembre 2014, n. 14, in materia di addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) per i titolari di reddito da pensione, e modificazioni dell'articolo 16 bis della legge provinciale sulla promozione turistica 2002, in materia di imposta provinciale di soggiorno

D.Lgs. 9 aprile 2015, n.75. Norma di attuazione dello Statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige recante modifiche all'articolo 20-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

Il decreto legislativo reca modifiche all’art. 20 ter del d.P.R. n. 752/76, che disciplina le dichiarazioni individuali di appartenenza o di aggregazione al gruppo linguistico rese dai cittadini della provincia di Bolzano che vogliano beneficiare degli effetti giuridici derivanti dall’appartenenza o dall’aggregazione ad uno dei ai tre gruppi linguistici (italiano, tedesco e ladino) presenti sul territorio provinciale.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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