Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, tra le pronunce della Corte costituzionale, si segnala:
Ordinanza n. 115, depositata il 20 maggio 2016, G.U 25 maggio 2016, 1a serie speciale n. 21
Il Consiglio di Stato ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come successivamente modificata, in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione e all'art. 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).
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L'ART ha adottato – il 23 maggio 2016 – il "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" (d'ora in poi, Regolamento), in vigore dal 1° giugno 2016.
Ai sensi dell'art. 2, c. 27 e 28, L. 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), infatti, "[c]iascuna Autorità – quindi, anche l'Autorià de qua – ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa" (c. 27); essa "con propri regolamenti, definisce [...] le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo [...] l'ordinamento delle carriere, nonché [...] il trattamento giuridico ed economico del personale" (c. 28).
La competenza ad adottare il Regolamento de quo è, quindi, attribuita dalla legge cit.
Il Regolamento disciplina, ex art. 9 (rubricato "Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione"), le competenze degli organi dell'Autorità, prevedendo – al primo comma –, che "[s]alva la competenza ad emanare gli atti specificamente indicati da norme di legge e di regolamento, il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività, vigila sulla corretta attuazione degli indirizzi e adotta gli atti di preposizione agli Uffici del personale dirigente" (mio il corsivo).
Tale articolo sembrerebbe non escludere la possibilità che la competenza ad emanare atti, in ipotesi anche normativi, sia pro futuro fondata sulla base di ulteriori fonti regolamentari.
In proposito, si deve ricordare che il c. 32 del medesimo art. 2 L. n. 481/1995, cit., prevede che "s[iano] emanati, ai sensi dell'art. 17, c.2, L. 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge" (mio il corsivo).
Non può, quindi, escludersi che – sulla base dell'art. 2, c. 32, cit. –, successivi regolamenti governativi attribuiscano all'Autorità competenze ulteriori, la cui base legale sarebbe però "debole" – richiedendo, forse, una legittimazione procedimentale ulteriore, tipica della c.d. amministrazione di risultato (o di out-put).
L'AEEGSI pubblica la "Memoria per l'audizione presso la 13ª Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica", del 28 giugno 2016.
L'AEEGSI ha pubblicato la "Memoria" della propria audizione presso il Senato, sul Ddl recante "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque" (AS 2343), attualmente all'esame – in seconda lettura – presso la 13ª Commissione del Senato della Repubblica, che si propone di dettare i principi in base ai quali deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.
Il Ddl riconosce, ex art. 1, che "[l]'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale".
L'Autorità si sofferma, fra l'altro, sull'art. 7, c. 1, del Ddl, che prevede l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua ("assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo"), necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, da garantire anche in caso di morosità.
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