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Due recenti provvedimenti normativi dell’IVASS in tema di semplificazione degli adempimenti burocratici e contenimento della spesa pubblica: i regolamenti n. 8 del 3 marzo 2015 e n. 9 del 19 maggio 2015.

Si tratta dei regolamenti nn. 8 e 9 - adottati rispettivamente in data 3 marzo 2015 e 19 maggio 2015 - recanti norme in tema di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici, di cui si rende opportuna una trattazione congiunta in ragione di un duplice ordine di profili.

Negli ultimi mesi, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha apportato alcune modifiche al regolamento in materia di procedure istruttorie a tutela del consumatore[1].

Tale regolamento si applica, per espressa previsione dell’art. 2, ai procedimenti dell’Autorità in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, di pratiche commerciali scorrette, di violazioni dei diritti dei consumatori nei contratti, di violazioni del divieto di discriminazioni, nonché di clausole vessatorie.

La nuove disciplina si fonda sul positivo riconoscimento in capo ai soggetti indicati nell’art. 18, primo comma, lett. a), b), d bis) del Codice del Consumo del potere di segnalare e chiedere l’intervento dell’Autorità nei confronti di pubblicità che ritenga ingannevole o illecita, ai sensi del normativa di rango primario sulla pubblicità ingannevole, ovvero di pratiche commerciali che ritenga scorrette, ai sensi del Codice del Consumo. Tale istanza – che deve necessariamente contenere tutti gli elementi di cui all’art. 4 del regolamento in parola – può anche indicare eventuali esigenze di riservatezza del segnalante.

Aggiornato al 13/07/2015

Nella presente nota ci occuperemo di tre atti che l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato nel corso dell’ultimo quadrimestre:

  1. Determinazione 28 aprile 2015, n. 6[1] recante le “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico cheilleciti (c.d. whistleblower)”;
  2. Segnalazione al Governo e al Parlamento[2] ai sensi dell’art. 6, comma 7, lett. f), del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante “Proposte di modifica, correzione e integrazione della normativa vigente in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi amministrativi”;
  3. Regolamento 8 aprile 2015[3], recante la “Disciplina della partecipazione ai procedimenti di regolazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione”.

Sentenza n. 70/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 30 aprile 2015 – Pubblicazione in G.U. del 06/05/2015, n. 18

Motivo della segnalazione

La pronuncia segnalata sancisce l'illegittimità costituzionale della sospensione, per i soli anni 2012 e 2013, della rivalutazione monetaria delle pensioni di importo complessivo superiore a tre volte il trattamento minimo INPS (id est 1.217,00 euro netti mensili, come precisa la Corte medesima), imposta dall'art. 24, comma 25, del decreto­legge del 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, c.d. Salva-Italia.

La pronuncia presenta ragioni di interesse sotto almeno tre profili (o forse quattro).

Sentenza n. 65/2015 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 17/04/2015 - Pubblicazione in G.U. 22/04/2015 n. 16

Motivi della segnalazione:

La decisione ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una normativa statale (art. 35, commi 4 e 5 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2012, n. 27) che aveva previsto un incremento del concorso alla finanza pubblica delle Regioni ad autonomia speciale e delle Province autonome di Trento e Bolzano – più precisamente, un incremento di 235 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, in relazione alle maggiori entrate generate nei rispettivi territori dagli aumenti delle aliquote dell'accisa sull'energia elettrica disposti da alcuni decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 30 dicembre 2011 – nella parte in cui tale incremento era unilateralmente imposto alle ricorrenti Regioni Valle d'Aosta e Sicilia.

Sentenza n. 64/2015 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 17/04/2015 - Pubblicazione in G.U. 22/04/2015 n. 16

Motivi della segnalazione:

La decisione precisa che, in base alla corretta interpretazione delle previsioni del vigente Statuto della Regione Abruzzo, il Consiglio regionale abruzzese è legittimato a legiferare in periodo di prorogatio anche per l'adozione di interventi che non presentano il carattere della dell'urgenza e della necessità, purché ricorra uno dei diversi ed autonomi presupposti a tal fine tipizzati dallo stesso Statuto. In particolare, secondo la Corte rispetta tali presupposti, in quanto rientra fra gli interventi che si rendono dovuti in base a disposizioni costituzionali o legislative statali, una legge regionale quale quella oggetto di impugnazione, diretta rimuovere la situazione di incertezza, sul piano normativo, in ordine alla procedura da seguire per assicurare il coordinamento della pianificazione paesaggistica regionale con gli altri strumenti di pianificazione territoriali sottordinati, in attuazione dall'art. 145 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e in linea con gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale su tale materia. Con tale legge il Consiglio regionale, pur dopo il suo scioglimento, era intervenuto per riempire il vuoto normativo apertosi in seguito alla sentenza n. 211 del 2013, che aveva dichiarato illegittima la previgente disciplina sulla medesima materia.

Sentenza n. 58/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 10/04/2015 – Pubblicazione in G. U. 15/04/2015 n. 15

Motivo della segnalazione

La Commissione tributaria provinciale di Cuneo promuove – per la terza volta - q.l.c. dell'art. 16, c. 4, della legge della Regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti) perché ritenuta invasiva delle competenze statali, ponendosi in contrasto con alcuni parametri costituzionali:

a) l'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., in correlazione con l'art. 119 Cost., poiché il «contributo» regionale, oltre ad avere presupposti «non diversi» da quelli del tributo speciale statale per il deposito in discarica dei rifiuti e per il loro smaltimento tal quali in impianti di incenerimento senza recupero d'energia, previsto dall'art. 3, commi da 24 a 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), contraddice le finalità perseguite dalla citata legge statale, recante i principi fondamentali della materia;

b) l'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto la disposizione regionale incide sulla materia ambientale, attribuita all'esclusiva potestà legislativa statale.

Fascicolo n. 3/2023

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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