Rubriche

Sentenza n. 171/2015 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 16/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015, n. 29

Motivo della segnalazione

La Regione Abruzzo ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, per contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, quest'ultimo anche in riferimento all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

Ordinanze nn. 137 e 138/2015 – giudizi sull'ammissibilità di ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 7/7/2015; Pubblicazione in G.U. 15/7/2015, n. 28

Motivo della segnalazione

Con le ordinanze nn. 137 e 138/2015 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibili due ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dalle sezioni unite civili dalla Corte di cassazione nei confronti, rispettivamente, del Senato della Repubblica e del Presidente della Repubblica. Oggetto del conflitto sono perciò le disposizioni del t.u. delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato – nella parte in cui precludono l'accesso dei dipendenti del Senato alla tutela giurisdizionale in riferimento alle controversie di lavoro insorte con l'Amministrazione stessa – e il decreto presidenziale 26 luglio 1996, n. 81, successivamente integrato e modificato, nella parte in cui preclude l'accesso dei dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica alla tutela giurisdizionale in riferimento, ancora, alle controversie di lavoro insorte con l'amministrazione di appartenenza.

Sentenza n. 110/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 15/07/2015; pubblicazione in G. U. 17/06/2015, n. 24

Motivo della segnalazione

La decisione qui segnalata verte sulla legittimità costituzionale dell'art. 21, I comma, numeri 1-bis) e 2), della legge 24 gennaio 1979, n. 18, recante "Elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia". La sentenza fa seguito alla questione sollevata dal Tribunale di Venezia nel procedimento vertente tra B.F. ed altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, con ordinanza del 9 maggio 2014, iscritta al n. 136 del registro ordinanze 2014 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 37, prima serie speciale, dell'anno 2014.

Sentenza n. 118/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/06/2015 – Pubblicazione in G. U. 01/07/2015 n. 26

Motivo della segnalazione

La sentenza in oggetto presenta profili di particolare interesse in relazione ai limiti dei referendum consultivi regionali, con alcune precisazioni sull'istituto referendario.

In particolare, il giudizio di legittimità costituzionale promosso in via principale ha avuto ad oggetto due leggi della Regione Veneto in tema di referendum consultivo: la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 15 (Referendum consultivo sull'autonomia del Veneto), in riferimento agli artt. 3, 5, 116, 117, 119 e 138 della Costituzione, nonché agli artt. 26 e 27 dello Statuto del Veneto, approvato con legge regionale statutaria 17 aprile 2012, n. 1 e la legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 16 (Indizione del referendum consultivo sull'indipendenza del Veneto), in riferimento agli artt. 5, 114, 138 e 139 Cost., nonché, con riguardo all'art. 4 della legge stessa, in riferimento all'art. 81 Cost.

Sentenza n. 140/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale.

Deposito del 9/7/2015 – Pubblicazione in G.U. 15/7/2015 n. 28

Motivo della segnalazione

Con questa pronuncia la Corte costituzionale ha esaminato, accogliendoli parzialmente, i ricorsi promossi dalle Regioni Veneto e Campania contro gli artt. 2-bis e 4-bis del d.l. 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 ottobre 2013, n. 112, e gli artt. 4 e 16, commi 5 e 6, del d.l. 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2014, n. 106. Le disposizioni impugnate integrano e modificano l'art. 52 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, adottato con d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42: la disciplina ch'esse recano mira alla promozione e alla salvaguardia delle attività artigianali e commerciali tradizionali e, per converso, al contrasto delle attività commerciali e artigianali ambulanti svolte nelle aree pubbliche dotate di peculiare valore archeologico, storico, artistico e paesaggistico. L'art. 16 del d.l. n. 83/2014, infine, regolamenta i tempi e le modalità di approvazione del nuovo statuto dell'ENIT – in via di trasformazione in ente pubblico economico – e di nomina del suo presidente.

Sentenza n. 146/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 9 luglio 2015 – Pubblicazione in G.U. del 15/07/2015, n. 28

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 146 del 2015, la Corte ha esaminato la questione di legittimità costituzionale sollevata dal Tribunale di Genova avverso l'art. 104, commi 2 e 3, del decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154 (Revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione, a norma dell'articolo 2 della legge 10 dicembre 2012, n. 219) per violazione degli artt. 2, 3 e 77 (rectius, art. 76 come rilevato dalla Corte medesima) della Costituzione.

Sentenza n. 153/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015, n. 29

Motivo della segnalazione

La Regione Campania impugna l'art. 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 23 giugno 2014, n. 89, in riferimento agli articoli 3, 97, 117 primo, terzo e quarto comma, 118, 119, 120 e 123 della Costituzione, nella parte in cui impone alle Regioni di «adeguare i propri ordinamenti al nuovo limite retributivo di cui al comma 1 [del medesimo art. 13], ai sensi dell'articolo 1, comma 475, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nel termine ivi previsto».

Sentenza n. 154 del 2015 – giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 15/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015 n. 29

Motivo della segnalazione

Il Consiglio di Stato, sezione IV giur., ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 26, c. 7-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 28 febbraio 2008, n. 31, lamentando la violazione degli artt. 3, 77, c. 2, e 97, c. 2 Cost.

Sentenza n. 158/2015 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 24/06/2015 - Pubblicazione in G.U. 22/07/2015

Motivi della segnalazione

In applicazione di principi affermati da precedenti pronunce – sentenze nn. 81, 64 e 55 del 2015 – la decisione dichiara l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’art. 123 Cost., dell’intero testo della legge della Regione Abruzzo 27 marzo 2014, n. 11, approvata dal Consiglio regionale nel periodo di prorogatio successivo allo scioglimento dell’assemblea regionale per fine legislatura (ed antecedente alla data fissata per lo svolgimento delle nuove elezioni), provvedimento impugnato dal Governo in base all’assunto che esso fosse stato adottato in difetto dei presupposti per l’esercizio del potere legislativo regionale che caratterizzano tale periodo, come indicati dallo statuto regionale. In particolare il Governo aveva denunciato la violazione dell’art. 123 Cost., allegando l’assenza delle condizioni che legittimano il Consiglio regionale a legiferare, contemplate nell’art. 86, comma 3 dello statuto abruzzese, in base al quale «[…] nei casi di scioglimento anticipato e di scadenza della Legislatura: a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall’appartenenza all’Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità […]».

Fascicolo n. 2/2024

Seminario Tosi 2025

Scadenza domande: 8 novembre 2024
Scarica il Bando

Giappichelli

Newsletter

Iscriviti alla newsletter dell'Osservatorio sulle fonti per essere aggiornato sulle novità.
Please wait

Sources of Law in the EU Member States

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633