Rubriche

Con delibera del 28 gennaio 2016, n. 22/2016/A, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (AEEGSI), ha aggiornato – anche in ragione dell’intervenuto D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante norme per il “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” – il proprio Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, anni 2015-2017 (P.T.T.I.).

Va ricordato che l’aggiornamento annuale del P.T.T.I. (così come il Programma stesso) è previsto all’art. 8 Regolamento sugli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico, adottato con delibera dell’Autorità del 16 maggio 2014, n. 210/2014/A.

Nel gennaio 2016, l’IVASS ha adottato il regolamento n. 17 recante disposizioni in materia di valutazione del rischio e della solvibilità di cui al Titolo III (Esercizio dell’attività assicurativa), Capo I (Disposizioni generali), Sezione II (Sistema di governo societario), articolo 30-ter, e al Titolo XV (Vigilanza sul gruppo) Capo III (Strumenti di vigilanza sul gruppo), articolo 215-ter del codice delle assicurazioni private come modificato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74. La normativa in commento si rivolge specificamente alle imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché alle imprese di partecipazione assicurativa e a quelle di partecipazione finanziaria mista italiane che controllano almeno un’impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede legale in Italia, in uno Stato membro o in uno Stato terzo; imprese, aventi tutte il preciso compito di calcolare la solvibilità del gruppo.

Al di là delle evidenti particolarità di natura tecnica della disciplina di cui al presente regolamento, è da rilevare, anzitutto, la complessità del quadro normativo di riferimento.

1. Nei precedenti numeri di questa rivista abbiamo visto che è diffuso il convincimento che, per la qualità della normazione, non servono nuove norme. Opportunamente, quindi, il Corso di perfezionamento, di cui alleghiamo il  programma  delle lezioni con i relativi docenti, si propone di migliorare la lingua del diritto.

Si può partecipare, gratuitamente, a singole lezioni del Corso, previa comunicazione alla segreteria del Corso medesimo.

Con legge regionale 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale», la Regione Toscana ha dettato principi e linee guida per una successiva legge in vista del riordino complessivo del servizio sanitario regionale, prevedendo una riduzione delle attuali aziende unità sanitarie locali da dodici a tre, una per area vasta (la programmazione di area vaste è a sua volta oggetto di revisione) e procedendo al commissariamento delle aree vaste e delle aziende unità sanitarie locali; non si operavano, tuttavia, modifiche esplicite alla legislazione previgente.

Avverso tale legge è stato promosso referendum abrogativo ex art. 75 St. Toscana, volto alla sua integrale caducazione; con deliberazione 31 luglio 2015, n. 2, il Collegio di garanzia statutaria ha dichiarato ammissibile il quesito.

Sentenza n.  2/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 14/01/2016; Pubblicazione in G. U. 20/01/2016  n. 3

La Corte è chiamata a pronunciarsi sulla questione di legittimità costituzionale dell’art. 18 della legge della Provincia autonoma di Trento 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), sollevata dal Tribunale ordinario di Trento, sezione distaccata di Tione di Trento, in riferimento agli artt. 38, primo comma, della Costituzione e 4 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Testo unico delle leggi costituzionali concernente lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, firmata a New York il 13 dicembre 2006, nella parte in cui prevede che i soggetti che fruiscono di prestazioni assistenziali consistenti nella erogazione di un servizio siano chiamati a compartecipare alla spesa in relazione alla condizione economico-patrimoniale del nucleo familiare di appartenenza, anziché in riferimento al reddito esclusivo dello stesso interessato.

Sentenza n. 7/2016 -  giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21/01/2016; Pubblicazione in G. U. 27/01/2016  n. 4

La Regione Puglia ha proposto (reg. ric. n. 5 del 2015), tra le altre, in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 118, primo comma, della Costituzione, questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 2, 4, 10-bis e 11, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164. L’art. 1, commi 2 e 4, del d.l. n. 133 del 2014 si riferisce alle opere della tratta ferroviaria Napoli-Bari, già oggetto del Programma Infrastrutture Strategiche previsto dalla legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive). Ai sensi dell’art. 161, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), l’approvazione dei relativi progetti dovrebbe avvenire d’intesa tra Stato e Regioni, nell’ambito del CIPE allargato al Presidente della Regione interessata, secondo le previsioni della legge n. 443 del 2001 e dello stesso d.lgs. n. 163 del 2006. L’art. 1, comma 1, del d.l. n. 133 del 2014, che non ha formato oggetto del ricorso, nomina invece l’Amministratore delegato di Ferrovie dello Stato spa Commissario per la realizzazione delle opere, sicché quest’ultimo subentra al CIPE nelle competenze relative all’approvazione dei progetti, provvede a convocare la conferenza di servizi e a bandire le gare.

Cessazione dell'emergenza e successione nei rapporti giuridici

Sentenza n. 8/2016 - giudizio di legittimità costituzionale in via principale          

Deposito del 21/01/2016; Pubblicazione in G. U. 27/01/2016  n. 4

  

Motivo della segnalazione

La Regione Lazio – con riferimento agli «artt. 3, 24, 101, 102, 111, 113, 117, 118, 119 Cost., anche in relazione agli artt. 6 e 13 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, nonché dei principi di ragionevolezza, di leale collaborazione, di irretroattività della legge, di certezza del diritto, di legittimo affidamento e di “parità delle armi” nelle controversie giurisdizionali» – e la Regione Campania, «per violazione degli articoli 119, 117, comma 3, 118, 81, 3 e 97 della Costituzione, nonché del principio di ragionevolezza», impugnano entrambe l’art. 1, comma 422, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2014).

La norma, che viene così sottoposta a scrutinio di costituzionalità, testualmente dispone che «Alla scadenza dello stato di emergenza, le amministrazioni e gli enti ordinariamente competenti, individuati anche ai sensi dell’articolo 5, commi 4-ter e 4-quater, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 [Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile], subentrano in tutti i rapporti attivi e passivi, nei procedimenti giurisdizionali pendenti, anche ai sensi dell’articolo 110 del codice di procedura civile, nonché in tutti quelli derivanti dalle dichiarazioni di cui all’articolo 5-bis, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, già facenti capo ai soggetti nominati ai sensi dell’articolo 5 della citata legge n. 225 del 1992. Le disposizioni di cui al presente comma trovano applicazione nelle sole ipotesi in cui i soggetti nominati ai sensi dell’articolo 5 della medesima legge n. 225 del 1992 siano rappresentanti delle amministrazioni e degli enti ordinariamente competenti ovvero soggetti dagli stessi designati».

La modifica delle disposizioni cui il referendum abrogativo si riferisce non comporta il blocco della corrispondente richiesta se l’intenzione del legislatore rimane fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio

Sentenza n. 17/2016 – Giudizio sull’ammissibilità dei referendum

Deposito del 02/02/2016 Pubblicazione in G. U. 03/02/2016 n. 5

 

Motivo della segnalazione

Con ordinanza del 26 novembre 2015, l’Ufficio centrale per il referendum ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare abrogativo presentata dai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Marche, Puglia, Sardegna, Abruzzo, Veneto, Calabria, Liguria, Campania e Molise sul seguente quesito: «Volete voi che sia abrogato l’art. 6, comma 17, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, “Norme in materia ambientale”, come sostituito dall’art. 35, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, “Misure urgenti per la crescita del Paese”, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.

L’Ufficio centrale per il referendum ha attribuito al quesito la seguente denominazione: «Sesta richiesta referendaria. Divieto di attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi in zone di mare entro dodici miglia marine. Abrogazione della norma di esenzione da tale divieto per i procedimenti concessori in corso al 26 agosto 2010 e per i procedimenti autorizzatori e concessori conseguenti e connessi a titoli abilitativi».

Estensione della questione di costituzionalità al nuovo testo della disposizione impugnata allorché la modifica legislativa non sia tale da soddisfare la Regione ricorrente o da alterare i termini del quadro normativo

Sentenza n. 21/2016 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 11/02/2016; Pubblicazione in G. U. 17/02/2016

 

Motivo della segnalazione

Con ricorso notificato il 12 gennaio 2015 e depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2015, la Regione Campania ha promosso questione di legittimità costituzionale dell’art. 32, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 11 novembre 2014, n. 164.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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