Rubriche

Elenco delle leggi regionali che disciplinano il servizio farmaceutico:

 - Legge regionale della Campania, 1 febbraio 1980, n. 7, reperibile su http://www.ordinefarmacistinapoli.it/;

 - Legge regionale della Valle d'Aosta, 6 novembre 2006, n. 23, reperibile su http://www.regione.vda.it/;

 - Legge regionale della Liguria, 6 novembre 2012, n. 35, reperibile su http://www.quotidianosanita.it/.

 - Legge regionale della Lombardia, 3 aprile 2000, n. 21, reperibile su http://www.prassicoop.it/.

 - Legge regionale del Piemonte, 14 maggio 1991, n. 21, reperibile su http://www.consiglioregionale.piemonte.it/.

 - Legge provinciale di Trento, 29 agosto 1983, n. 29, reperibile su http://www.consiglio.provincia.tn.it/.

 - Legge provinciale di Bolzano, 11 ottobre 2012, n. 16, reperibile su http://www.regione.tta.it/.

 - Legge regionale dell'Emilia Romagna, 4 maggio 1982, n. 19, reperibile su http://www.comune.parma.it/.

 - Legge regionale del Lazio, 30 luglio 2002, n.26, reperibile su http://www.prassicoop.it/.

 - Legge regionale della Puglia, 18 febbraio 2014, n. 5, reperibile su http://www.regione.puglia.it/.

 - Legge regionale del Friuli - Venezia Giulia, 2 settembre 1981, n. 59, reperibile su http://lexview-int.regione.fvg.it/.

 - Legge regionale dell'Umbria, 30 agosto 1982, n. 46, reperibile su http://www.crumbria.it/.

 - Legge regionale della Basilicata, 5 aprile 2000, n. 29, reperibile su http://www.old.consiglio.basilicata.it/.

Le brevi righe che seguono mirano a fornire una ricognizione sintetica delle direttrici normative regionali in materia di regolamentazione del servizio farmaceutico. Si fa riferimento, come punto di partenza, soltanto ad alcune Regioni, precisando che la normativa vigente nelle altre sarà oggetto di un futuro approfondimento.

Nel corso del periodo di osservazione della presente nota, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato una consultazione pubblica per la revisione del regolamento in materia di rating di legalità[1], istituto di recente introduzione su cui l’Autorità è più volte intervenuta con discipline modificative[2].

La consultazione pone tra i suoi obiettivi quello di rafforzare il controllo che precede il rilascio del rating, così da aumentare il livello di legalità richiesto alle imprese.

La decisione di avviare una nuova consultazione è stata presa anche a seguito delle esigenze pratiche evidenziate dall’avvio di una stretta collaborazione con le altre istituzioni preposte al controllo di legalità degli operatori economici (id est: Ministeri dell’Interno e della Giustizia, Autorità Nazionale Anticorruzione e Guardia di Finanza).

(Periodo di riferimento: Luglio 2015 – Ottobre 2015)

Nel periodo di riferimento considerato, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha adottato un rilevante provvedimento di natura regolamentare, la Delibera n. 519/15/CONS, recante “Approvazione del regolamento recante disposizioni a tutela degli utenti in materia di contratti relativi alla fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche”[1].

La Delibera in oggetto ha inteso rafforzare le tutele offerte agli utenti di comunicazioni elettroniche dal d.lgs. 259/2003 e dal novellato Codice del consumo[2]. Il regolamento ha, pertanto, incrementato le misure atte a favorire la trasparenza delle informazioni e delle condizioni contrattuali nell’ambito dei contratti fra consumatori e imprese.

Nel periodo di riferimento considerato (Giugno 2015-Settembre 2015), si segnala il provvedimento di carattere generale[1] recante «Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche» del 2 luglio 2015[2].

Si tratta di un provvedimento complesso con cui il Garante interviene su due distinti profili. Da un lato, la questione relativa alla gestione di violazioni e incidenti informatici aventi a oggetto i database delle pp.aa., con l’obbligo di comunicare i cd. data breach aventi a oggetto banche dati delle amministrazioni pubbliche contenenti dati personali. Dall’altro, la prescrizione di specifiche misure alle pp.aa. che intendano mettere a disposizione «gli accessi alle proprie basi di dati» ad altre pp.aa., mediante la «cooperazione applicativa» ai sensi della disciplina contenuta nel Codice dell’amministrazione digitale-CAD[3].

In data 15 luglio 2015, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio ai sensi dell’art. 47 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33[1].

Il regolamento disciplina il procedimento sanzionatorio per l’irrogazione da parte dell’Autorità delle sanzioni in misura ridotta per le violazioni di cui all’art. 47, primo e secondo comma, d.lgs. 33/2013, ai sensi della legge n. 689/1981 e della delibera n. 10 del 21 gennaio 2015. I riferimenti normativi appena citati sanzionano due ipotesi.

Adottato il regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 1177/2010 relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne

L’Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ha adottato, con delibera n. 86 del 15 ottobre 2015, il Regolamento sul procedimento sanzionatorio per le violazioni delle disposizioni del Regolamento (UE) n. 1177/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo ai diritti dei passeggeri che viaggiano via mare e per vie navigabili interne (d’ora in poi, Regolamento), allegato alla delibera stessa.

1. Nel periodo esaminato (1° luglio-31 ottobre 2015) si segnala in primo luogo come il 13 ottobre 2015 il Senato abbia approvato con modificazioni, in sede di prima deliberazione, il disegno di legge di revisione della Costituzione, già approvato dal Senato stesso l’8 agosto 2014 e modificato dalla Camera il 10 marzo 2015, volto al superamento del bicameralismo paritario.

Il 13 ottobre 2015 il Senato della Repubblica ha approvato con modificazioni, in sede di prima deliberazione, il disegno di legge costituzionale recante Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione (già approvato, in prima deliberazione, dal Senato l’8 agosto 2014 e dalla Camera, con modificazioni, il 20 marzo 2015). Il nuovo sistema bicamerale delineato nel disegno di legge costituzionale si caratterizza, tra l’altro, per un Senato della Repubblica: (i) rappresentativo delle istituzioni territoriali (art. 55, quinto comma, Cost.); (ii) composto (oltre che da cinque senatori nominati dal Presidente della Repubblica) da novantacinque senatori eletti dai Consigli regionali e dai Consigli delle Province autonome tra i propri componenti e, nella misura di uno per ciascuno, tra i sindaci dei Comuni dei rispettivi territori (art. 57, primo e secondo comma, Cost.); (iii) non più titolare del rapporto di fiducia con il Governo (art. 55, quarto comma, e 94 Cost.); (iv) abilitato ad esercitare collettivamente con la Camera la funzione legislativa solo con riguardo ad alcune tipologie di leggi (art. 70 Cost.).

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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