Rubriche

CONS. STATO, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369

Il sindaco di Alessandria aveva adottato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela della salute pubblica con la quale era stato ordinato a dei condomini "ognuno per le proprie prerogative, competenze e responsabilità di provvedere immediatamente al ripristino dell'impianto di riscaldamento centralizzato, con l'eliminazione degli impianti di riscaldamento autonomi sino ad ora realizzati, per garantire nel più breve tempo possibile il previsto confort di legge con il termine del ripristino funzionale dell'impianto centralizzato entro e non oltre 7 giorni dalla notifica della presente".
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte davanti al quale era stata impugnata l’ordinanza aveva rilevato in sintesi che:
- l'ordinanza impugnata utilizza uno strumento extra ordinem per indebitamente interferire in rapporti individuali di natura privatistica e nello specifico in una controversia condominiale;
- mancano i presupposti di imprevedibilità e urgenza della situazione, atteso che la problematica del riscaldamento del condominio è stata ampiamente dibattuta in sede condominiale, ove è stata altresì presa una deliberazione all'unanimità che vincolava l'amministratore e tutti i ricorrenti;
- i condomini dissenzienti avrebbero potuto contestarla nelle sedi competenti;
- mancano peraltro veri e propri profili di rischio ascrivibili alla generalizzata categoria dell'incolumità pubblica.

TAR CAMPANIA, Napoli, 3 agosto 2016, n. 4013

Secondo il TAR non è chiaro il riferimento alle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 54 d.lgs. 267 in mancanza di qualsiasi esplicitazione o citazione nel corpo dell'ordinanza che consenta un'adeguata qualificazione del provvedimento. In ogni caso, è da ritenere illegittima l'ordinanza contingibile ed urgente adottata per fronteggiare non situazioni di necessità ed urgenza bensì esigenze prevedibili e permanenti tra l'altro in assenza di un termine finale dell'atto che deve avere una durata necessariamente delimitata nel tempo.
Nella specie il provvedimento risultava adottato pur in presenza di strumenti ordinari per fronteggiare la situazione, non soddisfava i requisiti della contingibilità ossia della imminenza di un fatto eccezionale da dover fronteggiare con sollecitudine, non soddisfava i requisiti di ragionevolezza e proporzionalità tra il provvedimento e la realtà cui si riferisce, era stato adottato in mancanza di una situazione di pericolo o di una minaccia per l'incolumità dei cittadini facendo riferimento ad un'ipotetica rissa tutta da verificare che vedeva coinvolti al massimo due o tre soggetti, in violazione dell'obbligo di comunicazione al Prefetto che non risultava adempiuto. I disordini richiamati erano tutt'altro che dimostrati, si innestavano su una controversia meramente privata, e non potevano considerarsi pregiudizievoli per il mantenimento dell'ordine pubblico.

TAR VENETO, Venezia, 21 settembre 2016, n. 1055

Le ordinanze contingibili ed urgenti sono provvedimenti assunti, sulla base di una norma di legge, per fare fronte a situazioni di urgente necessità, concreta ed attuale, che non potrebbero essere affrontate e risolte in maniera efficace con gli ordinari strumenti a disposizione della stessa Amministrazione. Tali provvedimenti costituiscono strumenti atipici per quanto attiene al contenuto, fissando la legge unicamente i presupposti per l'esercizio del potere di ordinanza, ma non il contenuto della stessa, atteso che l'atipicità è conseguenza della funzione dell'istituto, considerato che le situazioni di urgenza concretamente verificabili non sono prevedibili a priori e, quindi, non è possibile prevedere il contenuto che l'ordinanza dovrà avere per fronteggiare la situazione di urgenza.
A fronte degli esposti elementi caratterizzanti l'istituto in esame, il provvedimento impugnato, che è stato assunto per fare fronte al sovraffollamento delle nutrie (tramite controllo e contenimento mediante abbattimento delle stesse), non presenta i requisiti richiesti dalla disciplina di settore come sopra individuati:

È stata presentata il 24 giugno 2016, presso la Camera dei deputati, una proposta di legge (AC 3929) a firma degli On. Nicoletti ed altri, recante “Modifiche alla legge 23 luglio 1949, n. 433, e altre disposizioni concernenti la composizione e le funzioni delle delegazioni parlamentari presso il Consiglio d’Europa, l’Assemblea generale della NATO, l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa e l’Iniziativa centro-europea”. Come viene chiarito nell’illustrazione della proposta di legge, quest’ultima “ha lo scopo di disciplinare e razionalizzare l’attività già svolta dalla delegazione italiana presso l’Assemblea parlamentare del Consiglio d’Europa e di attribuirle nuove funzioni che le permettano di esercitare un più incisivo ruolo di coordinamento e collegamento tra l’attività internazionale e quella interna”. Alcune innovazioni sono introdotte anche per le altre delegazioni parlamentari presso le Organizzazioni internazionali (NATO, OSCE, INCE).

Il 27 luglio 2016, su iniziativa del deputato Pisicchio, è stata presentata presso la Camera dei deputati una proposta di modificazione del regolamento volta ad innovare sistematicamente la disciplina della questione di fiducia (art. 87, 89, 116 e 154 reg. Camera). Obiettivo della proposta, di cui al momento non è stato ancora avviato l’esame da parte della Giunta per il regolamento, è quello di rendere la disciplina della questione di fiducia più adeguata al complessivo assetto regolamentare.

Sentenza n. 184/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 20/07/2016 – Pubblicazione in G.U. 27/07/2016 n. 30

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 184/2016 la Corte costituzionale ha parzialmente accolto il ricorso con cui il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato gli artt. 13, 15, comma 3, 18, commi 1 e 6, 19, 23 e 31, comma 1, lettera g), della legge regionale toscana 7 gennaio 2015, n. 1, recante Disposizioni in materia di programmazione economica e finanziaria regionale e relative procedure contabili e modifiche alla L.R. n. 20/2008. Nel suo ricorso il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta la violazione degli artt. 81, 97 e 117, secondo comma lettera e), cost., in relazione al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e alla legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Le censure della difesa erariale, che muovono principalmente dalla constatazione di una lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di armonizzazione dei bilanci pubblici, fanno più propriamente riferimento a un intreccio di competenze trasversali, concorrenti e residuali, che la Corte definisce come la “sequenza dinamica e mutevole che caratterizza la legislazione afferente alla tutela degli interessi finanziari”. Parallelamente, a fronte di alcune affermazioni della parte ricorrente, secondo cui il nuovo art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. avrebbe ormai sottratto la materia contabile alla disponibilità dei legislatori regionali, la Corte, che muove invece dagli artt. 117, terzo comma, e 119, riconosce in capo alla Regione la potestà di esprimere nella contabilità regionale, nel rispetto dei vincoli statali, le peculiarità connesse alla sua autonomia costituzionalmente garantita. L’azione di standardizzazione in cui si concreta l’armonizzazione dei bilanci pubblici non sarebbe perciò idonea a “coprire” tutti i contenuti di quel “bene pubblico” che è il bilancio.

Sentenza n. 174/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 14/07/2016 – Pubblicazione in G.U. 20/07/2016 n. 29

Motivo della segnalazione
Con la sentenza n. 174/2016 la Corte costituzionale ha accolto una questione di legittimità costituzionale sollevata dal giudice contabile e avente ad oggetto l’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
La disposizione impugnata, tributaria del contesto emergenziale dell’estate 2011, prevedeva, con effetto sulle pensioni decorrenti dal 1 gennaio 2012, che l’aliquota percentuale della pensione a favore dei superstiti di assicurato e pensionato – nell’ambito del regime dell’assicurazione generale obbligatoria, delle forme esclusive e sostitutive di tale regime e della gestione separata – fosse ridotta, nei casi in cui il matrimonio col dante causa fosse stato contratto nei casi in cui questo avesse già compiuto i settant’anni di età e la differenza di età tra i coniugi fosse superiore a venti anni. L’ammontare della riduzione sarebbe stato commisurato alla durata del matrimonio.

Ordinanza n. 165/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/07/2016; Pubblicazione in G. U. 13/07/2016

Motivo della segnalazione
In questa ordinanza la Corte costituzionale viene sollecitata a pronunciarsi sulla conformità a Costituzione della legge elettorale per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, con riferimento agli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge n. 18 del 1979, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2009, i quali consentono solo alle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, di sottrarsi al limite della soglia di sbarramento del quattro per cento, se coalizzate con altra lista della stessa circoscrizione presente in tutte le circoscrizioni.
Analogamente a quanto avvenuto nell’ambito dei procedimenti che avevano condotto a portare all’attenzione della Corte la legge relativa alle elezioni delle Camere, parzialmente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 1/2014, le parti dei giudizi a quo richiedevano che fosse accertato il loro diritto all’esercizio del voto libero, eguale, personale e diretto nelle consultazioni elettorali. I giudici remittenti ritengono in particolare che le disposizioni impugnate siano lesive degli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost., in quanto discriminerebbero, favorendole, le liste espresse da alcune specifiche minoranze linguistiche rispetto alle liste eventualmente presentate da altre minoranze linguistiche riconosciute e tutelate da una legge dello Stato (la legge n. 482/1999, attuativa dell’art. 6 Cost.) o da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

Sentenza n. 147/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016 n. 25

Motivo della segnalazione
La sentenza che viene qui segnalata riguarda il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Campania e relativo all’art. 4-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 marzo 2015, n. 20. Si tratta di una disposizione che interviene sull’art. 43 della l. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), introducendovi il comma 9-bis; la normativa de qua riguarda il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea. Ai sensi della disposizione novellata, per consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, «il fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse […]».

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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