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Ordinanza n. 165/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 07/07/2016; Pubblicazione in G. U. 13/07/2016

Motivo della segnalazione
In questa ordinanza la Corte costituzionale viene sollecitata a pronunciarsi sulla conformità a Costituzione della legge elettorale per l’elezione dei membri italiani del Parlamento europeo, con riferimento agli artt. 12, comma 9, 21, comma 1, numeri 1) e 3), e 22, commi 2 e 3, della legge n. 18 del 1979, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dalla legge n. 10 del 2009, i quali consentono solo alle liste di candidati eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze di lingua francese della Valle d’Aosta, di lingua tedesca della Provincia autonoma di Bolzano e di lingua slovena del Friuli-Venezia Giulia, di sottrarsi al limite della soglia di sbarramento del quattro per cento, se coalizzate con altra lista della stessa circoscrizione presente in tutte le circoscrizioni.
Analogamente a quanto avvenuto nell’ambito dei procedimenti che avevano condotto a portare all’attenzione della Corte la legge relativa alle elezioni delle Camere, parzialmente dichiarata incostituzionale con sentenza n. 1/2014, le parti dei giudizi a quo richiedevano che fosse accertato il loro diritto all’esercizio del voto libero, eguale, personale e diretto nelle consultazioni elettorali. I giudici remittenti ritengono in particolare che le disposizioni impugnate siano lesive degli artt. 3, 48, secondo comma, e 51, primo comma, Cost., in quanto discriminerebbero, favorendole, le liste espresse da alcune specifiche minoranze linguistiche rispetto alle liste eventualmente presentate da altre minoranze linguistiche riconosciute e tutelate da una legge dello Stato (la legge n. 482/1999, attuativa dell’art. 6 Cost.) o da convenzioni internazionali ratificate dall’Italia.

Sentenza n. 147/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016 n. 25

Motivo della segnalazione
La sentenza che viene qui segnalata riguarda il giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Regione Campania e relativo all’art. 4-bis del decreto-legge 5 gennaio 2015, n. 1 (Disposizioni urgenti per l’esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell’area di Taranto), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 4 marzo 2015, n. 20. Si tratta di una disposizione che interviene sull’art. 43 della l. 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea), introducendovi il comma 9-bis; la normativa de qua riguarda il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell’Unione europea. Ai sensi della disposizione novellata, per consentire la tempestiva esecuzione delle sentenze di condanna emesse dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, «il fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, è autorizzato ad anticipare, nei limiti delle proprie disponibilità, gli oneri finanziari derivanti dalle predette sentenze, entro i termini di scadenza fissati dalle Istituzioni europee. Il fondo di rotazione provvede al reintegro delle somme anticipate mediante rivalsa a carico delle amministrazioni responsabili delle violazioni che hanno determinato le sentenze di condanna, sentite le stesse […]».

Sentenza n. 142/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/06/2016; Pubblicazione in G. U. 22/06/2016 n. 25

Motivo della segnalazione
La decisione qui segnalata riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 552, lettere a) e b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), sollevata con i ricorsi promossi dalle Regioni Campania, Abruzzo, Marche e Puglia; il fatto che i ricorsi regionali vertessero sulle medesime disposizioni ha reso opportuna la riunione dei giudizi ai fini di una decisione congiunta.

Sentenza n. 193/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 20/07/2016 – Pubblicazione in G. U. 27/07/2016

Motivo della segnalazione
La Corte esclude in maniera perentoria che in materia di sanzioni amministrative esista un vincolo di natura convenzionale o costituzionale alla previsione generalizzata, da parte del legislatore, del principio della retroattività della legge successiva più favorevole.
L’occasione per questa precisazione le viene data dall’esame di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 1 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) sollevata dal Tribunale ordinario di Como con ordinanza emessa il 27 marzo 2015. La disposizione (secondo la quale «Nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione» e «Le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati») era stata censurata nella parte in cui non prevede l’applicazione della legge successiva più favorevole agli autori degli illeciti amministrativi. In particolare, secondo il giudice a quo un intervento additivo della Corte costituzionale sarebbe stato reso necessario dall’esigenza di rendere tale disciplina compatibile con l’art. 117, co.1, Cost., in relazione agli artt. 6 e 7 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e con l’art. 3 Cost., in quanto entrambi i parametri invocati avrebbero imposto l’applicazione del principio della retroattività della norma più favorevole alla generalità delle sanzioni amministrative. Non è di questo avviso la Corte costituzionale, che rigetta la questione sotto entrambi i profili.

Sentenza n. 211/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/09/2016 – Pubblicazione in G.U. 21/09/2016, n. 38

Motivo della segnalazione
La Regione Campania ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), sostenendone la non conformità al dettato costituzionale per due ordini di ragioni: a) innanzitutto perché la disposizione si pone «in evidente contrasto con gli articoli 117, quarto comma, e con l’art. 119 Cost.» in quanto interviene, finanziandola, in materia di competenza regionale, quale è il trasporto pubblico locale, attraverso un intervento finalizzato, non riconducibile alle tipologie di intervento ammissibili ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., non essendo individuato alcun particolare ente destinatario (a sostegno sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 222 del 2005, n. 423 e n. 16 del 2004); b) in secondo luogo perché, in ogni caso, la disposizione viola gli artt. 5 e 120 Cost. «sotto il profilo della inadeguatezza delle procedure concertative che involvono la Regione», in quanto per l’adozione del decreto ministeriale contemplato per la ripartizione delle risorse su base regionale non si prevede l’intesa con la Conferenza unificata, strumento che «meglio corrisponderebbe alle più intense modalità di leale collaborazione richieste dal costante orientamento giurisprudenziale» della Corte (è richiamata la sentenza n. 222 del 2005).

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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