Rubriche

Il Senato e la Camera hanno approvato il 27 giugno 2016 risoluzioni sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 28 e 29 giugno 2016: si tratta, da un lato, delle risoluzioni 6-00248 (Rosato ed altri), 6-00251 (Brunetta ed altri) e 6-00255 (Artini ed altri); dall’altro, delle risoluzioni 6-00188 (testo 4) (Calderoli), 6-00190 (Barani ed altri), 6-00191 (Zanda ed altri) e 6-00197 (testo 4) (Romani ed altri).

Il Consiglio europeo aveva inizialmente al centro dell’ordine del giorno il c.d. migration compact e le politiche sulla sicurezza e sull’immigrazione ma il risultato del referendum del 23 giugno a favore della Brexit ha inevitabilmente portato quest’ultimo tema in primo piano.

A.S. Doc. XVIII, n. 113, 10 marzo 2016

L’8ª Commissione Lavori pubblici, comunicazioni del Senato, nell’esaminare la Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHZ nell’Unione (COM (2016) 43 def.), ha espresso «parere contrario» sul rispetto del principio di proporzionalità. La proposta prevede la destinazione, entro il 30 giugno 2020, ai servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili terrestri (WBB), della banda di frequenza dei 700 MHz (694-790 MHz), attualmente utilizzata per le trasmissioni in digitale terrestre (DTT), le quali passerebbero nella banda inferiore (470-694 MHz).

A.S. Doc. XVIII n. 112, 9 marzo 2016

La 1ª Commissione Affari costituzionali del Senato, nell’esaminare la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla guardia costiera e di frontiera europea e che abroga il regolamento (CE) n. 2007/2004, il regolamento (CE) n. 863/2007 e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (COM (2015) 671 def.) ha espresso «perplessità» sul rispetto del principio di proporzionalità. La proposta prevede l’istituzione di una guardia costiera e di frontiera europea, costituita dall’Agenzia europea della guardia costiera e di frontiera e dalle autorità nazionali preposte alla gestione delle frontiere.

A.S. Doc. XVIII n. 125, 3 maggio 2016

A.C. Doc. XVIII n. 41, 12 maggio 2016

La XI Commissione Lavoro, previdenza sociale del Senato e la XI Commissione Lavoro pubblico e privato della Camera, nell’esaminare la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica della direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell’ambito di una prestazione dei servizi COM (2016) 128 def., hanno espresso parere favorevole.

Pare interessante segnalare tale profilo perché, al contrario, su tale proposta di direttiva i pareri motivati di altri parlamenti nazionali sono stati in numero sufficiente (22 voti sui 19 necessari, provenienti dai parlamenti di 11 Stati membri) a far sollevare nell’aprile 2016 il terzo c.d. cartellino giallo ai sensi del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona .

Obiettivo della direttiva è quello di introdurre disposizioni più rigorose in materia di somministrazione transnazionale di lavoro interinale, evitando in particolare che si determino differenze retributive tra lavoratori distaccati e lavoratori locali a vantaggio delle imprese distaccanti. Come è stato notato, ben 10 degli 11 Stati membri che hanno espresso parere motivato appartengono all’Europa dell’est e dietro tale posizione si sarebbe coagulata una serie di interessi nazionali di Paesi intenzionati a mantenere più basse le tariffe minime salariali per i lavoratori distaccati (in prevalenza provenienti proprio da tali Paesi) rispetto a quelli locali, come consentito dalla normativa oggi vigente (cfr. N. Lupo, Il terzo “cartellino giallo” e i multiformi usi dell’early warning system, in Quad. cost., 2016, n. 3).

1. L’organizzazione del turismo nelle Regioni a Statuto ordinario: osservazioni preliminari

La normativa delle Regioni a Statuto ordinario in materia di turismo sotto il profilo contenutistico si muove lungo le direttive tracciate dalla normativa statale che si è succeduta nel tempo passando dalla prima legge-quadro sul turismo (L. n.217/1983 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" poi abrogata dalla L.135/2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo") sino a giungere all’ultimo intervento normativo attuato con il c.d. Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n.79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio” ) che ha, a sua volta, abrogato la precedente legge quadro n.135/2001.

Negli ultimi mesi sono giunti ad approvazione due documenti i cui itinera sono stati seguiti nei precedenti fascicoli di questa Rubrica: il Codice di condotta dei deputati (sul quale v. anche Piero Gambale, Le proposte di modifica dei regolamentari di Camera e Senato: verso l’adozione di un "codice etico" per i parlamentari?, in questa Rivista, n. 2/2015) e la Regolamentazione dell’attività di rappresentanza di interessi nelle sedi della Camera dei deputati

Come si è già avuto modo di dar conto, si tratta di due documenti formalmente autonomi, benché fortemente connessi nelle tematiche affrontate e nella procedura seguita. La discussione è avvenuta in parallelo sin dall’estate del 2015; in entrambi i casi il relatore – che ha giocato un ruolo decisivo nella definizione dei contenuti – è stato il deputato Pino Pisicchio (Misto).

Anche le modalità di approvazione presentano tratti comuni: nonostante questa sia avvenuta con distinte deliberazioni della Giunta per il regolamento, ne risulta identica la forma prescelta, ossia una (nuova) disciplina sperimentale, distinta dunque dalla formale modifica del regolamento parlamentare. Infine, entrambi i documenti sono stati approvati in assenza di voti contrari, ma con l’astensione dei rappresentanti del Gruppo MoVimento 5 stelle. 

Legge n. 115 del 16 giugno 2016

Lo scorso 16 giugno, il legislatore italiano ha novellato l'art. 3 della legge 13 ottobre 1975, n. 654 («Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale, aperta alla firma a New York il 7 marzo 1966»), apportando "modifiche in materia di contrasto e repressione dei crimini di genocidio, crimini contro l'umanità e crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello statuto della Corte penale internazionale". La novella consiste nell'introduzione del nuovo comma 3 bis all'art. 3, ai sensi del quale "si applica la pena della reclusione da due a sei anni se la propaganda ovvero l'istigazione e l'incitamento, commessi in modo che derivi concreto pericolo di diffusione, si fondano in tutto o in parte sulla negazione della Shoah o dei crimini di genocidio, dei crimini contro l'umanità e dei crimini di guerra, come definiti dagli articoli 6, 7 e 8 dello Statuto della Corte penale internazionale, ratificato ai sensi della legge 12 luglio 1999, n. 232".

Il 13 aprile scorso il Parlamento europeo, il Consiglio dell’Unione Europea e la Commissione europea hanno firmato un accordo interistituzionale dal titolo “Legiferare meglio” che integra precedenti accordi e dichiarazioni  sulla codificazione ufficiale dei testi legislativi, sulla qualità redazionale della legislazione comunitaria, sulla tecnica della rifusione degli atti normativi, sulle procedure di codecisione e sui documenti esplicativi. Poiché la rifusione non è prevista nel nostro ordinamento, non è superfluo ricordare che essa consiste nell’adozione di un nuovo atto normativo che integra in un unico testo le modificazioni sostanziali che introduce in un precedente atto e le disposizioni immutate di quest’ultimo. Il nuovo atto abroga il precedente: una specie di testo coordinato, quindi.

In allegato all’atto vi è una convenzione d’intesa fra i tre organi comunitari sugli atti delegati (alla Commissione). L’art. 290 del TFUE prevede che ciascun atto legislativo che conferisce una delega (atto base) delimita esplicitamente gli obiettivi, il contenuto,  la portata e la durata della delega di potere. Gli elementi essenziali di un settore sono riservati all’atto legislativo e non possono pertanto essere oggetto di delega di potere.

Scheda n. 1 - Statuti e rappresentanza processuale dell’ente.

CASS. CIVILE, sez. trib., 4 maggio 2016, n. 8869

Il ricorso incidentale del Comune di Sulmona viene dichiarato inammissibile per nullità della procura, rilasciata dal Sindaco, nella qualità di legale rappresentante del Comune.

Le Sezioni Unite della Cassazione confermano che "nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ex art. 6, comma 2) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza (Cass. Sez. U., Sentenza n. 12868 del 16/06/2005).

Fascicolo n. 3/2023

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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