Rubriche

Introduzione

1. Con riguardo al periodo esaminato (1° luglio-31 novembre 2016) meritano in primo luogo di essere segnalati i due pareri motivati negativi della 1a Commissione del Senato su alcune proposte del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di asilo.
Tali proposte si collocano nel solco della comunicazione del 6 aprile 2016 sulla riforma del sistema europeo comune di asilo COM (2016) 197 con la quale la Commissione europea ha previsto una strategia complessiva volta alla fissazione di un sistema stabile di determinazione dello Stato membro competente per le domande dei richiedenti asilo. In particolare, obiettivo della comunicazione è il superamento del c.d. sistema di Dublino III, secondo il quale la responsabilità dell’esame di una domanda incombe principalmente sullo Stato membro che ha svolto il ruolo maggiore relativamente all’ingresso o al soggiorno del richiedente: si è infatti rilevato come tale sistema attribuisca una responsabilità sproporzionata in capo agli Stati membri verso cui si dirigono i maggiori flussi migratori (quali l’Italia) ed incoraggi movimenti incontrollati verso altri Stati.

Tra le novità relative alla Provincia di Bolzano nel periodo agosto-ottobre 2016 si segnala:

Impugnativa della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 14 “Modifiche di leggi provinciali in materia d’istruzione”. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016.

La delibera di impugnazione del Governo muove da una ricostruzione del quadro normativo in materia di istruzione, evidenziando come la legge n. 107/2015 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) contenga specifiche clausole di salvaguardia per le autonomie speciali, e in particolare per la Provincia autonoma di Bolzano, che, ai sensi dell’art. 9, n. 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ha competenza legislativa concorrente in materia di “istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e artistica)”.
Più in particolare la legge n. 107/2015 prevede al comma 191: “Sono fatte salve le potestà attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle rispettive norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La provincia autonoma di Bolzano provvede all’adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge” e al comma 211: “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione”.

Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento nel periodo agosto-ottobre 2016 si segnala:

Ordinanza Corte costituzionale n. 194, depositata il 20 luglio 2016, pubblicata in G.U 27 luglio 2016, 1a serie speciale n. 30

Con due ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale di Trento aveva sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117, co. 1, della Costituzione (relativamente alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio) questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e dell’art. 93, commi 1 e 2, della l.p. n. 5 del 2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) nella parte in cui consentono la copertura dei posti di insegnamento vacanti mediante il conferimento di supplenze annuali (art. 4, co. 2, l.n. 124/1999), annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale (art. 93, co. 2, l.p. 5/2006), nelle more dell’espletamento delle procedure selettive per l’assunzione di personale docente di ruolo, senza prevedere tempi certi per lo svolgimento di tali procedure.

In mancanza (per quanto a mia conoscenza) di novità di rilievo nel nostro ordinamento, mi è sembrato interessante dar conto di uno studio del Consiglio di Stato francese segnalatomi dall’amico Nicola Lupo, intitolato Semplificazione e qualità del diritto, adottato il 13 luglio 2016 e presentato alla stampa lo scorso 27 settembre (le dossier de presse è reperibile sul sito www.conseil-etat.fr).

Si tratta di uno studio di più di cento pagine, redatto tenendo conto di come gli stessi problemi sono stati affrontati nell’Ue, in Germania, Regno Unito, Olanda e Italia. Anticipo la conclusione, per quanto ci riguarda: l’ordinamento francese soffre gli stessi mali di quello italiano: troppe norme, instabili, complesse e di cattiva qualità. Lo studio si divide in tre parti. Nella prima esamina quali sono gli ostacoli alla semplificazione; nella seconda, si prendono in esame le misure adottate; nella terza, si promuove una nuova etica della responsabilità da parte dei decisori pubblici.

Senza alcuna pretesa di completezza, riporto qui di seguito le considerazioni che mi sono sembrate più interessanti.
Dopo 25 anni, secondo il Consiglio di Stato, non si sono ancora trovati i rimedi alla cattiva amministrazione perché le misure di semplificazione sono state spesso percepite dalle amministrazioni come un compito aggiuntivo di nessuna utilità, per il fatto che ogni regola o procedura volta a garantire la semplificazione e la chiarezza del diritto è destinata a soccombere alle priorità politiche e alle urgenze che ne conseguono. Prova ne sia, la mancanza di risultati significativi in 25 anni di tentate semplificazioni. Ne consegue che la semplificazione delle disposizioni esistenti e la semplicità di quelle future richiede una condivisione della volontà politica forte, convinta e duratura nel tempo, senza la quale niente sarà possibile.

A) La Banca asiatica per gli investimenti e le infrastrutture. LEGGE 22 giugno 2016, n. 110, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo istitutivo della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture, con Allegati, fatto a Pechino il 29 giugno 2015.

Con la legge n. 110 del 2016 il Parlamento italiano ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione all'accordo internazionale di istituzione della Banca asiatica per gli investimenti in infrastrutture.

L'Italia è tra i 14 Stati membri dell'unione Europea ad essere fondatrice della Banca. Complessivamente tra i membri fondatori 20 Stati sono non regionali (tra questi per l'appunto 14 Paesi dell'Unione europea), 3 Paesi europei non membri dell'Unione (Svizzera, Norvegia e Islanda, a cui ora si aggiunge il Regno Unito) e 3 Paesi non europei (Brasile, Egitto e Sud Africa).

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente modificato il regolamento attuativo in materia di conflitto di interessi[1].

In data 21 gennaio 2016, l’Autorità ha avviato il procedimento per modificare e integrare gli artt. 9, 14 e 22, nonché aggiungere l’art. 23 al regolamento precedentemente in vigore, al fine di rendere ancora più efficace, sotto il profilo procedurale, l’attività che è chiamata ad esercitare in materia di conflitto di interessi, nonché di soddisfare determinati obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione degli atti adottati. In quella data, dunque, veniva deliberato l’avvio di una procedura di consultazione pubblica per la revisione del citato regolamento, stabilendo il termine di 30 giorni per la conclusione della consultazione. Nei termini indicati dall’Antitrust non sono pervenute osservazioni e ciò ha determinato un rapido processo di modifica del precedente regolamento, nei termini voluti dall’Autorità.

Fascicolo n. 3/2023

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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