Sentenza n. 6/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito dell’11 gennaio 2017 – Pubblicazione in G.U. del 18/01/2017, 1^ Serie Speciale n. 3
Motivo della segnalazione
La pronuncia è rilevante sul piano del sistema costituzionale delle fonti legislative, che non passa inosservato sullo sfondo di tecnicismi contabili piuttosto profondi.
Oggetto di impugnativa governativa è l’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018), da cui, in combinato disposto con l’art. 2, comma 6, risulta che il bilancio regionale sia stato approvato con una differenza negativa tra entrate e spese di competenza di cui risulta non corretta la riconduzione all’istituto del “disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario”.
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Sentenza n. 14/2017 – giudizio di legittimità in via principale
Deposito del 19 gennaio 2017 – Pubblicazione in GU del 25 gennaio 2017
Motivo della segnalazione
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza), volta a consentire, al fine di «garantire la migliore programmazione dell’utilizzo delle risorse umane e professionali operanti all’interno del Sistema sanitario regionale» (art. 1), la proroga, sino al 31 dicembre 2016 (art. 3), dei contratti di lavoro a tempo determinato, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con gli enti del Sistema sanitario regionale e dei contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del Molise.
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Ordinanza n. 24/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017 n. 5
Motivo della segnalazione
In questa decisione, che si inserisce nel filone delle decisioni con cui la Corte ha superato la lungamente protratta mancanza di rapporti diretti con la Corte di giustizia dell’UE, il giudice delle leggi è chiamato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte d’appello di Milano a pronunciarsi sulla compatibilità con i principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e con il rispetto dei diritti inalienabili della persona, espressi dagli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, con particolare riguardo al principio di legalità in materia penale, dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona), nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco.
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