Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf
http://www.governo.it/media/gentiloni-incontra-il-primo-ministro-libico/6685
In data 2 febbraio 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Paolo Gentiloni e il Capo Governo di Riconciliazione nazionale dello Stato della Libia, riconosciuto dall’Unione europea e dall’Italia, Fayez Mustapa Serraj hanno sottoscritto un Memorandum per fronteggiare l’emergenza rappresentata dagli sbarchi sulle coste italiane di cittadini provenienti dalla Libia. Il Memorandum è stato dunque firmato per la Libia dal Governo libico di riconciliazione nazionale presieduto da Serraj. Il Governo di riconciliazione nazionale, però, controlla solo una parte del territorio libico. Come noto, infatti, la situazione in Libia è molto fluida. Se il governo islamista che dal 2014 si era insediato a Tripoli è stato allontanato, restano ancora due distinte e contrapposte autorità: oltre al governo di Tripoli guidato da Serra, vi è il Parlamento di Tobruk sostenuto dal generale Haftar che ha rifiutato di riconoscere il proprio sostengo a Serraj indicato dalle Nazioni Unite come Capo di Governo di unità nazionale e sostenuto da Unione europea e Italia. Tuttavia, se lo spazio di manovra del governo di Serraj appare limitato, ciò non impedisce che, in quanto Governo riconosciuto dalla Comunità internazionale e dall’Italia sottoscriva con il nostro Paese accordi internazionali. È semmai da verificare quale potrà essere l’effettiva applicazione in territorio libico di quanto previsto nell’accordo.
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Corte cost. sentenza 16 dicembre 2016, n. 276
Nella sentenza n. 275 la Corte costituzionale ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 comma 2 bis della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 nella parte in cui subordinava l’erogazione di un contributo regionale per il servizio di trasporti degli studenti disabili alla “disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”. L’ordinanza del Tar Abruzzo, in particolare, aveva dubitato della compatibilità di tale previsione con l’art. 38, commi 3 e 4 Cost. e con l’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, considerando che l’eventualità dell’insufficienza del finanziamento avrebbe potuto condizionare la programmazione e l’effettiva esecuzione provinciale del servizio di trasporto. La Corte Costituzionale ha condiviso l’impostazione del giudice a quo dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma 2 bis della legge abruzzese, limitatamente all’inciso sopra riportato. La Corte ha infatti ritenuto che la norma in questione riservasse un margine di discrezionalità eccessivo nel condizionare, non solo l’an, ma anche il quantum del contributo regionale a decisioni politiche previste di volta in volta dalle leggi annuali di bilancio con il rischio di compressione del nucleo essenziale indefettibile di tutela del diritto all’istruzione del disabile sancito tanto dall’art. 38 comma 3 Cost., quanto dall’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.
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CASS. CIV., sez. VI, 7 dicembre 2016, n. 25214
Con questa pronuncia la Suprema Corte ribadisce il principio di diritto, più volte affermato, secondo cui in tema di TARSU “è legittima la Delib. comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore: i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della Delib., non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica”.