Rubriche

Sentenza n. 132/2016 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 10/06/2016; Pubblicazione in G. U. 15/06/2016, n. 24

Motivi della segnalazione

Il Consiglio di Stato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dubita, in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, della Costituzione, quest'ultimo in relazione all'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (d'ora in avanti «CEDU»), firmata a Roma il 4 novembre 1950, ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848, della legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 476, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014).

Tra le leggi approvate dal Consiglio provinciale di Bolzano nel periodo aprile-luglio 2016 si segnalano:

Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 81"Norme in materia di tutela fitosanitaria"

La legge assegna alla competenza Servizio fitosanitario della Provincia autonoma di Bolzano, insediato presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, l'applicazione delle disposizioni previste dalle normative dell'Unione europea, statali e provinciali in materia fitosanitaria.

Tale Servizio cura la certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale. Si avvale di ispettrici e ispettori fitosanitari, nominati con decreto del responsabile del Servizio fitosanitario, la cui qualifica e compiti sono definiti in disposizioni statali. Presso lo stesso Servizio è istituito un apposito registro provinciale ove sono iscritti i nominativi degli ispettori fitosanitari. È, altresì, prevista la possibilità che il Servizio fitosanitario possa avvalersi della collaborazione di altri uffici o strutture provinciali con comprovata esperienza in ambito fitosanitario. In ogni caso gli ispettori rispondono funzionalmente e tecnicamente al responsabile del Servizio fitosanitario.

Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, tra le pronunce della Corte costituzionale, si segnala:

Ordinanza n. 115, depositata il 20 maggio 2016, G.U 25 maggio 2016, 1a serie speciale n. 21

Il Consiglio di Stato ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come successivamente modificata, in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione e all'art. 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

L'ART ha adottato – il 23 maggio 2016 – il "Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità" (d'ora in poi, Regolamento), in vigore dal 1° giugno 2016.

Ai sensi dell'art. 2, c. 27 e 28, L. 14 novembre 1995, n. 481 (Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità), infatti, "[c]iascuna Autorità – quindi, anche l'Autorià de qua – ha autonomia organizzativa, contabile e amministrativa" (c. 27); essa "con propri regolamenti, definisce [...] le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo [...] l'ordinamento delle carriere, nonché [...] il trattamento giuridico ed economico del personale" (c. 28).

La competenza ad adottare il Regolamento de quo è, quindi, attribuita dalla legge cit.

Il Regolamento disciplina, ex art. 9 (rubricato "Funzioni di indirizzo e controllo e funzioni di gestione"), le competenze degli organi dell'Autorità, prevedendo – al primo comma –, che "[s]alva la competenza ad emanare gli atti specificamente indicati da norme di legge e di regolamento, il Consiglio esercita le funzioni di indirizzo e controllo dell'attività, vigila sulla corretta attuazione degli indirizzi e adotta gli atti di preposizione agli Uffici del personale dirigente" (mio il corsivo).

Tale articolo sembrerebbe non escludere la possibilità che la competenza ad emanare atti, in ipotesi anche normativi, sia pro futuro fondata sulla base di ulteriori fonti regolamentari.

In proposito, si deve ricordare che il c. 32 del medesimo art. 2 L. n. 481/1995, cit., prevede che "s[iano] emanati, ai sensi dell'art. 17, c.2, L. 23 agosto 1988, n. 400, uno o più regolamenti volti a trasferire le ulteriori competenze connesse a quelle attribuite alle Autorità dalla presente legge" (mio il corsivo).

Non può, quindi, escludersi che – sulla base dell'art. 2, c. 32, cit. –, successivi regolamenti governativi attribuiscano all'Autorità competenze ulteriori, la cui base legale sarebbe però "debole" – richiedendo, forse, una legittimazione procedimentale ulteriore, tipica della c.d. amministrazione di risultato (o di out-put).

L'AEEGSI pubblica la "Memoria per l'audizione presso la 13ª Commissione territorio, ambiente, beni ambientali del Senato della Repubblica", del 28 giugno 2016.

L'AEEGSI ha pubblicato la "Memoria" della propria audizione presso il Senato, sul Ddl recante "Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle acque" (AS 2343), attualmente all'esame – in seconda lettura – presso la 13ª Commissione del Senato della Repubblica, che si propone di dettare i principi in base ai quali deve essere utilizzato, gestito e governato il patrimonio idrico nazionale, nonché di favorire la definizione di un governo pubblico e partecipativo del ciclo integrato dell'acqua, in grado di garantirne un uso sostenibile e solidale.

Il Ddl riconosce, ex art. 1, che "[l]'acqua è un bene naturale e un diritto umano universale".

L'Autorità si sofferma, fra l'altro, sull'art. 7, c. 1, del Ddl, che prevede l'erogazione gratuita di un quantitativo minimo vitale di acqua ("assicurata, quale diritto fondamentale di ciascun individuo"), necessario al soddisfacimento dei bisogni essenziali, da garantire anche in caso di morosità.

Il regolamento IVASS n. 20 del 3 maggio 2016 è stato emanato in attuazione degli articoli 189, comma 2, e 191, comma 1, lettere b) e s) del Codice delle assicurazioni private, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 12 maggio 2015, n. 74, nonché in conformità alle previsioni in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e riassicurazione dettate dalla direttiva n. 2009/138/CE e dal Regolamento delegato (UE) 35/2015.

Nella relazione illustrativa di accompagnamento al regolamento in esame si precisa che «tenuto conto dei principi fissati dall'art. 2, comma 4, del Regolamento IVASS n. 3 del 5 novembre 2013 in materia di procedimenti per l'adozione di atti regolamentari e generali dell'IVASS, attuativo delle disposizioni contenute nell'articolo 23, comma 4, della legge n. 262/2005, il presente Regolamento non è stato posto in pubblica consultazione né sottoposto ad analisi di impatto della regolamentazione (AIR), per ragioni di necessità e urgenza legate all'avvio del nuovo regime di solvibilità introdotto dalla direttiva 2009/138/CE». Il riferimento è alla previsione secondo cui l'IVASS può «derogare alle disposizioni del Titolo II, anche prevedendo procedure e termini per l'espletamento del procedimento diversi da quelli stabiliti nel medesimo Titolo, nel caso in cui, le modalità di svolgimento del procedimento per la regolamentazione previste nel Titolo II non siano compatibili con le ragioni di necessità e urgenza o di riservatezza, connesse all'esigenza di: a) tutela dei contraenti e assicurati, ordinato svolgimento dell'attività assicurativa, trasparenza ed integrità del mercato, anche in ragione di mutamenti eccezionali delle condizioni di mercato; b) tempestiva attuazione di norme comunitarie e nazionali; c) non compromettere il conseguimento delle finalità dell'atto» (art. 2 comma 4 cit.).

Il Consiglio di Stato, VI Sezione, con la sentenza 24 maggio 2016, n. 2182, è tornato ad occuparsi del tema dell'applicazione del principio di legalità ai poteri di regolazione generale dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).

Il giudizio verteva sulla deliberazione 612/2013/R/eel, relativa al codice di rete tipo per la distribuzione dell'energia elettrica, che, nella parte contestata, aveva previsto che le imprese distributrici potessero richiedere agli utenti del servizio di trasporto e vendita dell'energia (c.d. "traders") opportune garanzie a copertura di tutti gli obblighi derivanti dalla stipula del contratto di trasporto, "tenendo conto quindi anche degli oneri a carico del cliente finale".

In particolare, l'appellante (una società operante nel mercato elettrico in qualità di trader) contestava che la normativa primaria attribuisse all'AEEGSI il potere di imporre ai traders, con atto di regolazione, obblighi di garanzia a favore dei soggetti distributori in caso di inadempimento, da parte dei clienti, degli obblighi posti dalla legge a loro carico.

1. Con riguardo al periodo esaminato (1° marzo-30 giugno 2016) assume particolare rilievo il dibattito al Senato del 19 maggio 2016 circa le limitate modalità attraverso le quali ai parlamentari italiani (ma lo stesso vale per i parlamentari europei e per i parlamentari degli altri Stati membri dell’Unione europea) è concessa l’opportunità di consultare la documentazione riservata relativa al TTIP.

Il TTIP (Transatlantic Trade and Investment Partnership) è il Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti, un accordo commerciale fra l’Unione europea e gli Stati Uniti, i cui negoziati sono stati ufficialmente avviati nel giugno 2013. I negoziati sono condotti dalla Commissione europea sulla base del mandato conferitole dal Consiglio il 14 giugno 2013.

Trattandosi di un accordo in materia di politica commerciale comune, per la sua conclusione saranno necessarie una decisione del Consiglio e l’approvazione del Parlamento europeo (per approfondimenti sui contenuti e sulle procedure di ratifica del TTIP cfr. XVII leg., Visita d’informazione presso la Commissione europea. Bruxelles, 6-7 luglio 2015, Senato della Repubblica, Dossier europei n. 3 - Camera dei deputati, Documentazione per le Commissioni n. 21, 2 luglio 2015 nonché XVII leg., Camera dei deputati, Servizio studi-Dipartimento affari esteri, Gli sviluppi dei negoziati sul Partenariato transatlantico (TTIP), n. 187, 29 luglio 2015).

La politica commerciale comune è una materia di competenza esclusiva dell’Unione europea. Il TTIP viene tuttavia ad investire anche materie settoriali, alcune delle quali riconducibili alla competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri. Se dunque, alla fine dei negoziati, l’accordo risulterà effettivamente avere natura “mista”, sarà necessaria la ratifica anche da parte di tutti gli Stati membri dell’Unione europea. In questa sede appare importante segnalare come quest’ultima questione sia stata posta all’attenzione della Commissione europea attraverso una lettera sottoscritta dai Presidenti di 21 Commissioni parlamentari di Parlamenti nazionali il 25 giugno 2014, alla quale ha dato risposta il Commissario Šefčovič il 16 ottobre 2014. Anche una recentissima interpellanza, presentata e discussa nella seduta della Camera del 1° luglio 2016 (Interpellanza n. 2-01411 Cimbro ed altri), avente ad oggetto però il CETA, l’accordo di libero scambio e investimento fra il Canada e l’Unione europea, si è soffermata su tale profilo: nella risposta ad essa, il Governo ha sottolineato la disponibilità di principio a trattare il CETA come accordo non “misto” ma Eu-only.

XVII leg., Assemblea Senato, 19 maggio 2016, seduta n. 630ª

 Nella seduta del 19 maggio 2016 il Senato ha discusso delle modalità attraverso cui ai parlamentari è concessa l’opportunità di consultare la documentazione riservata relativa al Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti (TTIP).

La discussione del Senato ha avuto origine da un intervento del sen. Tremonti (GAL) che ha riferito di avere ricevuto il 17 maggio, come tutti gli altri senatori, una lettera del Presidente del Senato nella quale si trasmetteva una lettera del Ministro dello sviluppo economico. Nella lettera il Ministro rendeva noto di essere capofila per la formazione della posizione nazionale sul Partenariato transatlantico per il commercio e gli investimenti e, in quanto tale, di aver predisposto presso il Ministero una sala di lettura a disposizione dei parlamentari per la consultazione della documentazione riservata del TTIP, con l’obiettivo di assicurare, nelle intenzioni del Ministro, la massima trasparenza e diffusione.

Fascicolo n. 3/2023

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Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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