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Sono 7 le pronunce della Corte costituzionale che hanno riguardato la Regione Siciliana, emesse nei mesi marzo – maggio 2016, e segnatamente le ordinanze n. 73 e 88 del 2016, e le sentenze 77, 85, 103, 127 e 155 del 2016.
Tre di esse sono state pronunciate nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale; due nell'ambito di un conflitto di attribuzione tra enti; due per censure di legittimità costituzionale in via principale sollevate dalla Regione Siciliana.

Nessuna sentenza relativa alla Regione Siciliana è stata pronunciata per il trimestre maggio - luglio 2016. Sono, invece, 4 le pronunce della Corte costituzionale che hanno riguardato la Regione Siciliana, emesse nei mesi agosto – ottobre 2016, e segnatamente le ordinanze nn. 218, 221 e 235 e la sentenza n. 263. Di esse due sono state pronunciate nel corso di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale; due nell'ambito di un conflitto di attribuzione tra enti. Tutte le tre ordinanze dichiaravano l'estinzione del processo per rinuncia delle parti, la sentenza pronunciava l'illegittimità costituzionale della norma impugnata.

Sentenza 24 gennaio 2017, ricorso n. 25358

La sentenza resa dalla Grande Camera della Corte europea dei diritti dell’uomo nel caso “Paradiso e Campanelli c. Italia” ha tratto origine dal ricorso proposto nel 2013 dai coniugi Paradiso e Campanelli per lamentare la violazione, da parte dell’Italia, dell’art. 8 della Convenzione europea che tutela la vita privata e familiare. I ricorrenti avevano stipulato un contratto di gestazione per conto di terzi presso una clinica in Russia dalla quale, in seguito alla nascita del bambino, avevano ottenuto un certificato attestante il rapporto di filiazione. Il certificato non indicava che la nascita era derivata da un contratto di surroga di maternità1 . Al rientro dei coniugi in Italia, le autorità italiane, informate dal consolato italiano di Mosca delle particolari circostanze della nascita, avevano rifiutato la trascrizione del certificato per esigenze di tutela dell’ordine pubblico e contestualmente avviato indagini per i reati di falsa attestazione e per la violazione della legge sulle adozioni.
Le indagini avevano poi evidenziato l’assenza del legame biologico tra il neonato e il sig. Campanelli che pure aveva fornito il proprio seme alla clinica russa. A questo punto il piccolo, di appena 3 mesi, era stato sottratto ai coniugi per essere poi affidato a una coppia di genitori adottivi. I coniugi Paradiso e Campanelli si sono dunque rivolti alla Corte europea lamentando la violazione dell’art. 8 CEDU per la sottrazione del minore da parte delle autorità italiane e per la mancata trascrizione del certificato di nascita.

Comunicazione del 23 gennaio 2017, «Chiarimenti sul trattamento prudenziale di profitti e perdite non realizzati derivanti da esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio ‘Attività finanziarie disponibili per la vendita’»

Tramite una comunicazione, la Banca d’Italia fornisce informazioni per le banche sul trattamento dei saldi netti cumulati delle plusvalenze e minusvalenze su esposizioni verso amministrazioni centrali classificate nel portafoglio “Attività finanziarie disponibili per la vendita” rilevate.

La comunicazione presenta spunti d’interesse in materia di fonti del diritto in quanto suscettibile di farsi – impropriamente, data la natura dell’atto – diritto transitorio de facto relativamente ad una modifica normativa a livello europeo, da un lato “annunciando” una sua prossima modifica normativa (ad una circolare), dall’altro dettando un regime transitorio “in attesa di chiarimenti” alle autorità europee.

La provvisoria regolamentazione, da parte della CGSSE, dell'esercizio del diritto di sciopero nel settore del “servizio taxi”

Nel mede si febbraio 2017, in diverse, importanti città italiane (tra le quali, in particolare Roma, Milano, Firenze, Torino), si sono verificati scioperi c.d. “ad oltranza” – cioè protratti per più giorni consecutivi – degli esercenti il “servizio taxi”, il quale rappresenta un tipico “servizio pubblico essenziale”.

È evidente, quindi, che tali astensioni collettive siano disciplinate dalla L. 12 giugno 1990, n. 146, e concretino una fattispecie di sciopero d'indubbia competenza della “Commissione di garanzia dell'attuazione della legge” (d'ora in poi, “Commissione di garanzia”, “Autorità” o, semplicemente, “CGSSE”), ivi istituita, ex art. 12.

Nuovo regolamento delle “procedure per lo svolgimento delle attività ispettive” dell'ART

Con delibera n. 11/2017, del 25 gennaio 2017, l'ART ha adottato il nuovo “Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità” (indicato, di seguito, come “Regolamento”, o semplicemente “Reg.”): all. A, alla delibera di cui sopra.

Ci proponiamo di verificare, di seguito, la rispondenza di tale Regolamento alla disciplina costituzionale – e, in particolare, alle riserve di legge e al principio di legalità, di cui agli artt. 13, 14 e 97 Cost. –, nonché ai principi della L. 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative: è chiaro, infatti, che eventuali ispezioni dell'Autorità non possono che avvenire nel pieno rispetto delle riserve di legge e, più in generale, della legalità, anche costituzionale, di cui alle disposizioni cit.

Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 7, Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00013) (GU Serie Generale n.22 del 27-1-2017)

Dopo l’approvazione della Legge n. 76/2016, che regolamenta in Italia le unioni civili, il Legislatore con il Decreto legislativo n. 7/2017 è intervenuto per modificare alcune norme di diritto internazionale relative al matrimonio omosessuale contratto all’estero.
In particolare, con l’articolo 1 del D. Lgs. viene inserito nella Legge 218/1995 l’articolo 32 bis rubricato Matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso. Con tale norma viene stabilito che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. Viene dunque così risolta definitivamente la questione della trascrizione del matrimonio omosessuale contratto all’estero.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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