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Causa T-754/14 Stop TTIP – Sull’ammissibilità di un’iniziativa dei cittadini UE relativa alla revoca del mandato ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo internazionale o all’adozione di una decisione che neghi l’autorizzazione a firmare o concludere l’accordo

Sentenza del Tribunale (prima sezione) del 10 maggio 2017, Stop TTIP, ECLI:EU:T:2017:323

Nella sentenza Stop TTIP, il Tribunale dell’Unione, pronunciandosi sull’annullamento della decisione della Commissione europea di non procedere alla registrazione di una proposta di iniziativa dei cittadini dell’Unione, ha fornito alcuni chiarimenti circa l’ambito applicativo e il contenuto dell’iniziativa. In particolare, il Tribunale ha stabilito che: 1) la nozione di atto giuridico di cui i cittadini UE possono chiedere l’adozione attraverso la proposta deve essere intesa in maniera ampia, e non può essere limitata ai soli atti giuridici dell’Unione a carattere definitivo e che producono effetti giuridici nei confronti dei terzi; 2) lo strumento dell’iniziativa dei cittadini UE può essere utilizzato anche per impedire l’adozione di un atto giuridico, o per chiedere la modifica di atti giuridici in vigore o la loro revoca, totale o parziale; 3) l’iniziativa dei cittadini europei non rappresenta un’ingerenza nello svolgimento della procedura legislativa, bensì essa costituisce un’espressione di partecipazione effettiva dei cittadini dell’Unione alla vita democratica di quest’ultima, senza compromettere l’equilibrio istituzionale voluto dai trattati.

Sentenza della Corte di Giustizia (Grande sezione) del 28 marzo 2017, Rosneft, ECLI:EU:C:2017:236

Il rinvio pregiudiziale nella causa Rosneft ha fornito alla Corte di giustizia l’occasione per precisare la propria competenza nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune (“PESC”). In particolare, la Corte ha ritenuto di possedere una limitata competenza in via pregiudiziale rispetto ad alcune misure PESC, pur in assenza di una previsione espressa in tal senso. La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) aveva infatti adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale, chiedendo di verificare, tra l’altro, la validità di alcune disposizioni della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina1.

Tra le novità relative alla Provincia di Bolzano nel periodo aprile-luglio 2017 si segnalano:

 

“Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”

La legge disciplina l’assistenza sanitaria in Alto Adige nonché l’organizzazione della stessa.
A tal fine individua le competenze della Giunta provinciale (art. 2); dell’Amministrazione provinciale (art. 3); dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (art. 4), nonché gli atti dell’Azienda Sanitaria sottoposti a controllo preventivo di legittimità.
Il titolo II disciplina l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, con riferimento agli organi e al vertice (art. 6-15); e all’organizzazione del settore sanitario (artt. 19-30) e amministrativo (art. 31).

“Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali”

La legge introduce misure volte a ridurre e rendere più trasparenti le spese di funzionamento degli organi statutari, a integrazione delle disposizioni della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, “Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e della deliberazione del Consiglio provinciale n. 3/14 del 12 marzo 2014, riguardante l’approvazione del “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”.
L’art. 2 stabilisce l’ammontare delle indennità di carica per il presidente della Provincia (4.600 euro); il presidente del Consiglio provinciale (3.300 euro); il vicepresidente della Giunta provinciale (4.100 euro); assessore/a provinciale (3.600 euro); vicepresidente del Consiglio provinciale (2.400 euro); segretario questore/segretaria questora (1.200 euro); presidente di commissione legislativa (800 euro); presidente di un gruppo consiliare composto da almeno 2 componenti: (1.100 euro); presidente di un gruppo consiliare composto da un solo componente: (600 euro).
L’art. 3 disciplina i viaggi di servizio dei/delle componenti della Giunta provinciale e dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale; l’art. 4 i viaggi di servizio delle consigliere e dei consiglieri provinciali.
Si disciplinano poi i rimborsi previsti per la partecipazione alle sedute (art. 5); le conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata (art. 6); la partecipazione alle sedute delle commissioni legislative e degli altri organi collegiali e conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata (art. 7); il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali a favore dei/delle consiglieri/e provinciali (art. 8); il compenso per i/le rappresentanti del Consiglio provinciale nelle commissioni paritetiche per le norme di attuazione dello Statuto speciale e il rimborso spese per i/le componenti della Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano (misura 137 del “Pacchetto”).
L’art. 10 impegna la Provincia ad assicurare l’operatività di un sistema informativo in cui fare confluire tutti i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi politici.

“Legge provinciale sui musei e sulle collezioni”

La legge sostituisce la previgente legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”.
La nuova legge definisce il proprio ambito di applicazione: musei e collezioni (art. 1), le finalità (art. 2); disciplina istituzione, compiti, organizzazione e vigilanza, finanziamento, personale, oggetti delle collezioni, immobili dei musei provinciali; nonché l’incentivazione di musei di enti pubblici e musei privati e la Consulta museale.

 

TAR CAMPANIA, Napoli, 3 marzo 2017, n. 1245

Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, all'art. 50, comma 5, attribuisce, in via esclusiva, al Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e, all'art. 54, attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la facoltà di esercitare poteri extra ordinem per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

TAR PIEMONTE, Torino, 21 aprile 2017, n. 535
Presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità. Il potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.
È, pertanto, illegittima l'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 TUEL con cui il sindaco del Comune di Strambino diffidava un residente ad occupare la porzione di suolo prospiciente la sua abitazione, atteso che nella specie mancano i presupposti che legittimano tale provvedimento, ovvero: la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

TAR SARDEGNA, Cagliari, 9 marzo 2017, n. 174
L'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, d.lgs. n. 267/2000, per far fronte a "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" costituisce esercizio di un potere di natura pubblicistica, rispetto al quale la situazione giuridica soggettiva dei privati coinvolti si configura alla stregua di interesse legittimo, mentre il loro diritto alla salute rileva soltanto quale interesse sostanziale sotteso all'interesse (legittimo) che nella specie si traduce nella pretesa all'esercizio del potere di ordinanza; l'inerzia nell'esercizio di tale potere, pertanto, ben può essere fatta valere mediante l'attivazione dell'istituto del silenzio.

TAR CAMPANIA, Napoli, 22 febbraio 2017, n. 1065
È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con cui è disposta la rimozione di un gazebo ubicato nell'area antistante un esercizio commerciale, in considerazione dell'assenza dei presupposti per adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 54, T.U.E.L. Dall'ordinanza gravata che richiama il verbale della Polizia Municipale si evince che l'area in questione è ad uso pubblico ed è destinata alla circolazione di pedoni (marciapiede), ma nulla viene detto circa le ragioni di sicurezza urbana che hanno indotto l'Amministrazione ad esercitare un potere extra ordinem, non essendo sufficiente a giustificare il predetto provvedimento la sola esigenza di restituire la zona alla viabilità pedonale in mancanza di ulteriori specifici fatti. Inoltre, l'assenza dei presupposti per l'esercizio del potere ex art. 54, T.U.E.L. discende dalla circostanza che l'installazione del gazebo nell'area antistante l'esercizio commerciale era stata autorizzata dalla stessa Amministrazione con provvedimenti temporanei rinnovati nel corso degli anni e che, pertanto, in mancanza di fatti nuovi non appare giustificata un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi che abbia come presupposto interessi e fatti che vanno ben oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale. Infatti, solo in simili casi il Sindaco, in qualità di Ufficiale di governo, assume il ruolo di garante della sicurezza pubblica e può provvedere alle misure necessarie a prevenire o eliminare i gravi pericoli che la possano minacciare.

TAR SICILIA, Palermo, 1 febbraio 2017, n. 291

L'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica - il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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