Rubriche

 

Nel corso degli ultimi mesi sono stati approvati dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato i seguenti atti di rilievo per la presente rubrica:

1. Provvedimento sulla creazione di moneta scritturale da parte di soggetti privati.
2. Comunicazione sulla nuova disciplina relativa all’obbligo di comunicazione preventiva delle operazioni di concentrazione.
3. Modifica al formulario per la comunicazione di una operazione di concentrazione tra imprese.

1. Nel numero precedente abbiamo raccontato il parere del Consiglio di Stato sullo schema di d.P.C.M. contenente la nuova disciplina sull’AIR, la VIR e la consultazione. Il parere è del 7 giugno scorso e alla fine di novembre il d.P.C.M. non è stato emanato, nonostante il parere avesse complessivamente espresso apprezzamento per la nuova disciplina. Nessuna spiegazione è data di questo ritardo che supera i cinque mesi *.

 

2. La Regione Calabria aveva previsto nello Statuto il Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi; il Comitato è stato soppresso dalla legge 6 agosto 2012, n. 34 ma oggi è in dirittura d’arrivo una proposta di legge statutaria del 3 novembre 2016, approvata all’unanimità in Commissione il 29 maggio scorso, con la quale si introducono due nuovi articoli uno sulla qualità della normazione e semplificazione e l’altro sui testi unici.

Nella relazione si legge che la proposta di legge intende rispondere alla sempre più avvertita esigenza di semplificazione normativa e di miglioramento della qualità della normazione intese come strumenti di garanzia sia della certezza del diritto, sia dell’efficacia dell’intervento del legislatore. Ma allora perché abrogare l’organo consiliare dedicato a questi temi?

Anche sulla nuova disciplina dei testi unici le perplessità non mancano. Il nuovo articolo 44 prevede che i testi unici possono essere redatti dalle strutture del Consiglio, oltreché della Giunta, con l’assistenza della Commissione consiliare competente. Una collaborazione Consiglio – Giunta nella redazione dei testi unici è senz’altro utile e opportuna, come l’esperienza della Lombardia insegna, mentre non sembra fattibile la redazione di testi unici da parte di chi non gestisce e svolge le funzioni amministrative nel settore da disciplinare.

Se il Consiglio delega la Giunta a presentare un testo unico, dice ancora il nuovo articolo 44, “individua le fonti legislative ed eventualmente regolamentari da raccogliere nel testo unico”. Se la previsione sarà attuata, avremo i testi unici misti che erano stati previsti per l’ordinamento statale e poi abbandonati perché avevano il vantaggio di dare al cittadino tutta la normativa interna di una data materia, ma ci si accorse che legge e regolamento hanno troppe differenze tra loro per essere accomunati in un unico testo. A volte la disciplina di un fatto è contenuta in parte in una norma primaria e in parte in una norma secondaria e mentre la legge può essere impugnata alla Corte costituzionale, il Regolamento no. Il giudice può disapplicare il regolamento ma non la legge. La legge successiva è in grado di abrogare un regolamento anteriore, mentre il Regolamento può abrogare solo un altro regolamento, ma non la legge anteriore.
Senz’altro da condividere, invece, la previsione che i testi unici possono essere abrogati, modificati o derogati solo espressamente, con l’inserimento della nuova norma all’interno del testo unico.

 

3. Con l’elezione diretta dei presidenti delle Giunte, i Consigli regionali hanno perso peso politico ed allora, da più parti, si è proposto di attivare la valutazione e il controllo delle politiche pubbliche, che non si fa con i tradizionali strumenti delle interrogazioni e interpellanze. Pare che i Consigli regionali abbiano intenzione di seguire tale suggerimento dato che si è svolto a Firenze, il 6 novembre scorso, la prima edizione del Master in Analisi e valutazione delle politiche pubbliche, promosso dalla Conferenza dei presidenti delle assemblee legislative di regioni e province autonome e dal Senato della Repubblica. I partecipanti hanno sperimentato metodi e tecniche di analisi e valutazione applicati a politiche attuate nei territori di appartenenza.

 

4. I costituzionalisti operanti in tutte le università della Sicilia hanno redatto un nuovo statuto della Regione pubblicato da Giappichelli (il commento è stato curato da Ruggeri, D’Amico, D’Andrea e Moschella) in cui trova adeguato spazio il tema della qualità della normazione. Queste le principali disposizioni:

  • una previsione generale che impone la redazione dei testi normativi “con chiarezza, organicità e semplicità”, rinviando alla legge regionale la previsione dei casi nei quali i progetti di legge devono essere accompagnati dall’ATN e dall’AIR;
  • istituzione del Comitato per la qualità della normazione, il quale esprime pareri e formula proposte sui progetti di legge sottoposti al suo esame, e in caso di mancato accoglimento, totale o parziale, delle proposte deliberate dal Comitato a maggioranza dei suoi componenti, il progetto di legge deve essere approvato dall’assemblea a maggioranza dei suoi componenti;
  • le proposte di legge che non osservano le disposizioni stabilite a tutela della qualità della legislazione sono dichiarate improcedibili dal presidente dell’Assemblea, d’intesa con l’Ufficio di presidenza;
  • le commissioni assembleari esercitano controlli preventivi e di fattibilità sui progetti di legge e promuovono la valutazione degli effetti delle leggi sui destinatari;
  • con legge regionale è disciplinato l’inserimento nelle leggi, al fine della valutazione degli effetti dalle stesse prodotti, di clausole volte a definire i tempi e le modalità di raccolta delle informazioni necessarie.
    Segue la normativa sui testi unici legislativi e regolamentari (distinti, e non misti come nella previsione della Regione Calabria) abrogabili o modificabili solo in modo espresso.

 

* P.S. Nelle more della pubblicazione di questo numero della Rivista, nel n. 280 della G.U. del 30/11/2017 è stato pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 settembre 2017, n. 169 contenente il Regolamento recante disciplina sull'analisi dell'impatto della regolamentazione, la verifica dell'impatto della regolamentazione e la consultazione.

TAR Veneto, Venezia, 06 dicembre 2016, n. 1346

La società ricorrente, esercente l’attività di videolotteria con sistemi di gioco VLT, aveva impugnato il Regolamento comunale, disciplinante la materia dei giochi leciti di competenza comunale, adottato dal Comune di San Donà di Piave con delibera n. 75 del 25 luglio 2006.
Per il TAR risulta legittima la scelta del Comune di regolare in modo generale gli orari di apertura delle sale giochi mediante lo strumento regolamentare ai sensi dell’art. 20 L.R. n. 6/2015, in quanto non sussiste alcun obbligo in capo all’Amministrazione comunale di disciplinare singulatim l’orario di ogni singola sala gioco, considerando altresì che, anche con lo strumento dell’Ordinanza sindacale ai sensi dell’art. 50, comma 7, D.Lgs n. 267/2000, il Sindaco regola in via generale ed uniforme gli orari di apertura delle varie categorie di esercizi commerciali, non dovendo affatto procedere alla valutazione e regolazione degli orari caso per caso.
Il regolamento è illegittimo, per eccesso di potere, nella parte in cui consente l'apertura delle sale giochi autorizzate ai sensi degli articoli 86 e 88 T.U.L.P.S. "dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00 alle ore 20.00 di tutti i giorni, compresi i festivi" (e, quindi, per un totale di sei ore giornaliere), perché la drastica riduzione dell'orario di apertura risulta sproporzionata e ingiustificata: orario ridotto a 6 ore giornaliere, con un abbattimento superiore al 50%.

CASS. CIV., sez. un., 05 dicembre 2016, n. 24740

Le Sezioni Unite della Corte di cassazione, dinanzi alle quali siano impugnate decisioni di un giudice speciale per motivi attinenti alla giurisdizione, possono rilevare unicamente l'eventuale superamento dei limiti esterni della giurisdizione medesima, non essendo loro consentito di estendere il proprio sindacato anche al modo in cui tale giurisdizione è stata esercitata.

TAR Lazio, Roma,10 gennaio 2017, n. 296

Il ricorrente aveva impugnato la deliberazione del Consiglio comunale di Rocca di Papa n. 13 del 29/04/2013 con cui era stato approvato il "regolamento comunale per la disciplina degli insediamenti territoriali delle stazioni radio base per la telefonia cellulare"
Nel giudicare sulla previsione di alcune sanzioni amministrative previste nel medesimo regolamento, il TAR evidenzia come il Comune non ha il potere di introdurre sanzioni amministrative nei casi in cui tale potere non sia stato previamente attribuito e determinato dalla legge.
Il rispetto del principio di legalità nell’ambito dell’illecito amministrativo comporta che la fattispecie dell’illecito e la relativa sanzione non possono essere introdotti direttamente da fonti normative secondarie, anche se si ammette che i precetti della legge, se sufficientemente individuati, possano essere integrati da norme regolamentari, in virtù della particolare tecnicità della dimensione in cui le fonti secondarie sono destinate ad operare (cfr. di recente Cassazione civile n. 4114 del 2016).

TAR TOSCANA, Firenze, 16 gennaio 2017, n. 38

Nella gerarchia delle fonti regolanti la disciplina di pianificazione del territorio non può porsi in dubbio la prevalenza del Piano strutturale sul Regolamento urbanistico essendo il primo lo strumento di indirizzo programmatico che detta le linee generali e i principi ispiratori della pianificazione urbanistica comunale con una durata tendenzialmente indeterminata (T.A.R. Toscana, sez. I, 27 giugno 2016 n. 1090). Tanto alla luce del fatto che il Piano strutturale è uno degli strumenti della pianificazione territoriale (art. 9 l. reg. n. 1/2005), mentre il Regolamento urbanistico è qualificato come atto di “governo del territorio” alla stregua dei piani complessi di intervento e dei piani attuativi (art. 10 l. reg. citata).

TAR LAZIO, Roma, ordinanza 20 gennaio 2017, n. 1027

Con l’ordinanza il TAR Lazio afferma la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 26-31 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha imposto ai comuni di dimensioni minori (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali, come dalla legge individuate.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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