Rubriche

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia).

Causa C-133/15 Chavez Vilchez – La dipendenza materiale ed emotiva del cittadino dell’Unione “statico” rispetto al familiare cittadino non-UE quale criterio per stabilire l’esistenza di un pregiudizio al “godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi al suo status di cittadino dell’Unione”

Sentenza della Corte di Giustizia (Grande sezione) del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez, ECLI:EU:C:2017:354

Nella sentenza del 10 maggio 2017, la Grande sezione della Corte di Giustizia è tornata sulla giurisprudenza Zambrano (causa C-34/09, 8 marzo 2011, EU:C:2011:124), chiarendo quali parametri devono essere valutati per determinare se il cittadino dell’Unione, che risiede nello Stato membro della propria cittadinanza, può essere considerato in una situazione di effettiva dipendenza dal familiare, cittadino di Paese terzo, tale per cui il rifiuto del diritto di soggiorno sul territorio dello Stato membro a quest’ultimo obbligherebbe il primo a lasciare il territorio dell’Unione, privandolo così del “godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi al suo status di cittadino dell’Unione”.

Causa T-754/14 Stop TTIP – Sull’ammissibilità di un’iniziativa dei cittadini UE relativa alla revoca del mandato ad avviare i negoziati per la conclusione di un accordo internazionale o all’adozione di una decisione che neghi l’autorizzazione a firmare o concludere l’accordo

Sentenza del Tribunale (prima sezione) del 10 maggio 2017, Stop TTIP, ECLI:EU:T:2017:323

Nella sentenza Stop TTIP, il Tribunale dell’Unione, pronunciandosi sull’annullamento della decisione della Commissione europea di non procedere alla registrazione di una proposta di iniziativa dei cittadini dell’Unione, ha fornito alcuni chiarimenti circa l’ambito applicativo e il contenuto dell’iniziativa. In particolare, il Tribunale ha stabilito che: 1) la nozione di atto giuridico di cui i cittadini UE possono chiedere l’adozione attraverso la proposta deve essere intesa in maniera ampia, e non può essere limitata ai soli atti giuridici dell’Unione a carattere definitivo e che producono effetti giuridici nei confronti dei terzi; 2) lo strumento dell’iniziativa dei cittadini UE può essere utilizzato anche per impedire l’adozione di un atto giuridico, o per chiedere la modifica di atti giuridici in vigore o la loro revoca, totale o parziale; 3) l’iniziativa dei cittadini europei non rappresenta un’ingerenza nello svolgimento della procedura legislativa, bensì essa costituisce un’espressione di partecipazione effettiva dei cittadini dell’Unione alla vita democratica di quest’ultima, senza compromettere l’equilibrio istituzionale voluto dai trattati.

Sentenza della Corte di Giustizia (Grande sezione) del 28 marzo 2017, Rosneft, ECLI:EU:C:2017:236

Il rinvio pregiudiziale nella causa Rosneft ha fornito alla Corte di giustizia l’occasione per precisare la propria competenza nell’ambito della Politica estera e di sicurezza comune (“PESC”). In particolare, la Corte ha ritenuto di possedere una limitata competenza in via pregiudiziale rispetto ad alcune misure PESC, pur in assenza di una previsione espressa in tal senso. La High Court of Justice (England & Wales), Queen’s Bench Division (Divisional Court) aveva infatti adito la Corte di giustizia in via pregiudiziale, chiedendo di verificare, tra l’altro, la validità di alcune disposizioni della decisione 2014/512/PESC del Consiglio, del 31 luglio 2014, concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina1.

Tra le novità relative alla Provincia di Bolzano nel periodo aprile-luglio 2017 si segnalano:

 

“Struttura organizzativa del Servizio sanitario provinciale”

La legge disciplina l’assistenza sanitaria in Alto Adige nonché l’organizzazione della stessa.
A tal fine individua le competenze della Giunta provinciale (art. 2); dell’Amministrazione provinciale (art. 3); dell’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige (art. 4), nonché gli atti dell’Azienda Sanitaria sottoposti a controllo preventivo di legittimità.
Il titolo II disciplina l’Azienda Sanitaria dell’Alto Adige, con riferimento agli organi e al vertice (art. 6-15); e all’organizzazione del settore sanitario (artt. 19-30) e amministrativo (art. 31).

“Riforma delle indennità per gli organi del Consiglio e della Giunta provinciali”

La legge introduce misure volte a ridurre e rendere più trasparenti le spese di funzionamento degli organi statutari, a integrazione delle disposizioni della legge regionale 21 settembre 2012, n. 6, “Trattamento economico e regime previdenziale dei membri del Consiglio della Regione autonoma Trentino-Alto Adige” e della deliberazione del Consiglio provinciale n. 3/14 del 12 marzo 2014, riguardante l’approvazione del “Regolamento concernente interventi a favore dei gruppi consiliari e relativa rendicontazione”.
L’art. 2 stabilisce l’ammontare delle indennità di carica per il presidente della Provincia (4.600 euro); il presidente del Consiglio provinciale (3.300 euro); il vicepresidente della Giunta provinciale (4.100 euro); assessore/a provinciale (3.600 euro); vicepresidente del Consiglio provinciale (2.400 euro); segretario questore/segretaria questora (1.200 euro); presidente di commissione legislativa (800 euro); presidente di un gruppo consiliare composto da almeno 2 componenti: (1.100 euro); presidente di un gruppo consiliare composto da un solo componente: (600 euro).
L’art. 3 disciplina i viaggi di servizio dei/delle componenti della Giunta provinciale e dell’ufficio di presidenza del Consiglio provinciale; l’art. 4 i viaggi di servizio delle consigliere e dei consiglieri provinciali.
Si disciplinano poi i rimborsi previsti per la partecipazione alle sedute (art. 5); le conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata (art. 6); la partecipazione alle sedute delle commissioni legislative e degli altri organi collegiali e conseguenze economiche in caso di assenza ingiustificata (art. 7); il rimborso delle spese giudiziarie, legali e peritali a favore dei/delle consiglieri/e provinciali (art. 8); il compenso per i/le rappresentanti del Consiglio provinciale nelle commissioni paritetiche per le norme di attuazione dello Statuto speciale e il rimborso spese per i/le componenti della Commissione permanente per i problemi della provincia di Bolzano (misura 137 del “Pacchetto”).
L’art. 10 impegna la Provincia ad assicurare l’operatività di un sistema informativo in cui fare confluire tutti i dati relativi al finanziamento dell’attività dei gruppi politici.

“Legge provinciale sui musei e sulle collezioni”

La legge sostituisce la previgente legge provinciale 23 agosto 1988, n. 38, recante “Disciplina dei musei e provvidenze per il loro sviluppo”.
La nuova legge definisce il proprio ambito di applicazione: musei e collezioni (art. 1), le finalità (art. 2); disciplina istituzione, compiti, organizzazione e vigilanza, finanziamento, personale, oggetti delle collezioni, immobili dei musei provinciali; nonché l’incentivazione di musei di enti pubblici e musei privati e la Consulta museale.

 

TAR CAMPANIA, Napoli, 3 marzo 2017, n. 1245

Il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, all'art. 50, comma 5, attribuisce, in via esclusiva, al Sindaco, quale rappresentante della Comunità locale, il potere di adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare le emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale e, all'art. 54, attribuisce al Sindaco, quale Ufficiale di Governo, la facoltà di esercitare poteri extra ordinem per prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana.

TAR PIEMONTE, Torino, 21 aprile 2017, n. 535
Presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità. Il potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni, non tipizzate dalla legge, di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale.
È, pertanto, illegittima l'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 TUEL con cui il sindaco del Comune di Strambino diffidava un residente ad occupare la porzione di suolo prospiciente la sua abitazione, atteso che nella specie mancano i presupposti che legittimano tale provvedimento, ovvero: la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità.

TAR SARDEGNA, Cagliari, 9 marzo 2017, n. 174
L'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente ex art. 50, d.lgs. n. 267/2000, per far fronte a "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" costituisce esercizio di un potere di natura pubblicistica, rispetto al quale la situazione giuridica soggettiva dei privati coinvolti si configura alla stregua di interesse legittimo, mentre il loro diritto alla salute rileva soltanto quale interesse sostanziale sotteso all'interesse (legittimo) che nella specie si traduce nella pretesa all'esercizio del potere di ordinanza; l'inerzia nell'esercizio di tale potere, pertanto, ben può essere fatta valere mediante l'attivazione dell'istituto del silenzio.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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