Sentenza n. 278/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 16 dicembre 2016 – Pubblicazione in G.U. del 21/12/2016, n. 51
Motivo della segnalazione
La sentenza n. 278 del 2016 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, per violazione dell’articolo 76 della Costituzione, nella parte in cui, novellando il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dispone che la Commissione tributaria provvede sulle spese della fase cautelare con l’ordinanza che decide sulle istanze relative a tale fase.
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Sentenza n. 287/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 21/12/2016 – Pubblicazione in G. U. 28/12/2016
Motivo della segnalazione
La Corte rigetta le censure relative alla supposta violazione dell’art. 77 Cost. avanzate nei confronti dell’art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 33, nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale originato da un ricorso pesentato dalla Regione Lombardia.
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Sentenza n. 6/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito dell’11 gennaio 2017 – Pubblicazione in G.U. del 18/01/2017, 1^ Serie Speciale n. 3
Motivo della segnalazione
La pronuncia è rilevante sul piano del sistema costituzionale delle fonti legislative, che non passa inosservato sullo sfondo di tecnicismi contabili piuttosto profondi.
Oggetto di impugnativa governativa è l’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018), da cui, in combinato disposto con l’art. 2, comma 6, risulta che il bilancio regionale sia stato approvato con una differenza negativa tra entrate e spese di competenza di cui risulta non corretta la riconduzione all’istituto del “disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario”.
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