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Sentenza n. 278/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 16 dicembre 2016 – Pubblicazione in G.U. del 21/12/2016, n. 51

Motivo della segnalazione
La sentenza n. 278 del 2016 ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’articolo 9, comma 1, lett. f), del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 156 (Misure per la revisione della disciplina degli interpelli e del contenzioso tributario, in attuazione degli articoli 6, comma 6, e 10, comma 1, lettere a) e b), della legge 11 marzo 2014, n. 23), sollevata dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso, per violazione dell’articolo 76 della Costituzione, nella parte in cui, novellando il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell’art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), dispone che la Commissione tributaria provvede sulle spese della fase cautelare con l’ordinanza che decide sulle istanze relative a tale fase.

Sentenza n. 287/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 21/12/2016 – Pubblicazione in G. U. 28/12/2016

Motivo della segnalazione
La Corte rigetta le censure relative alla supposta violazione dell’art. 77 Cost. avanzate nei confronti dell’art. 1 del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 (Misure urgenti per il sistema bancario e gli investimenti), convertito con modificazioni dall’art. 1, comma 1, della legge 24 marzo 2015, n. 33, nell’ambito di un giudizio di legittimità costituzionale in via principale originato da un ricorso pesentato dalla Regione Lombardia.

Sentenza n. 6/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito dell’11 gennaio 2017 – Pubblicazione in G.U. del 18/01/2017, 1^ Serie Speciale n. 3

Motivo della segnalazione
La pronuncia è rilevante sul piano del sistema costituzionale delle fonti legislative, che non passa inosservato sullo sfondo di tecnicismi contabili piuttosto profondi.
Oggetto di impugnativa governativa è l’art. 3 della legge della Regione autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 6 (Bilancio di previsione per l’anno 2016 e bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018), da cui, in combinato disposto con l’art. 2, comma 6, risulta che il bilancio regionale sia stato approvato con una differenza negativa tra entrate e spese di competenza di cui risulta non corretta la riconduzione all’istituto del “disavanzo tecnico da riaccertamento straordinario”.

Sentenza n. 14/2017 – giudizio di legittimità in via principale

Deposito del 19 gennaio 2017 – Pubblicazione in GU del 25 gennaio 2017

Motivo della segnalazione
Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato la legge della Regione Molise 26 marzo 2015, n. 3 (Disposizioni straordinarie per la garanzia dei Livelli Essenziali di Assistenza), volta a consentire, al fine di «garantire la migliore programmazione dell’utilizzo delle risorse umane e professionali operanti all’interno del Sistema sanitario regionale» (art. 1), la proroga, sino al 31 dicembre 2016 (art. 3), dei contratti di lavoro a tempo determinato, degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa con gli enti del Sistema sanitario regionale e dei contratti libero-professionali del personale infermieristico operante presso gli istituti penitenziari del Molise.

Ordinanza n. 24/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 26/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017 n. 5

Motivo della segnalazione
In questa decisione, che si inserisce nel filone delle decisioni con cui la Corte ha superato la lungamente protratta mancanza di rapporti diretti con la Corte di giustizia dell’UE, il giudice delle leggi è chiamato dalla Corte di Cassazione e dalla Corte d’appello di Milano a pronunciarsi sulla compatibilità con i principi supremi dell’ordine costituzionale italiano e con il rispetto dei diritti inalienabili della persona, espressi dagli artt. 3, 11, 24, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 101, secondo comma, della Costituzione, con particolare riguardo al principio di legalità in materia penale, dell’art. 2 della legge 2 agosto 2008, n. 130 (Ratifica ed esecuzione del Trattato di Lisbona), nella parte in cui autorizza alla ratifica e rende esecutivo l’art. 325, paragrafi 1 e 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE), come interpretato dalla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea 8 settembre 2015 in causa C-105/14, Taricco.

Sentenza n. 26/2017 – giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo

Deposito del 27/01/2017 – Pubblicazione in G. U. 01/02/2017, n. 5

Motivo della segnalazione
Con questa sentenza la Corte costituzionale ha deciso intorno all’ammissibilità del referendum abrogativo finalizzato ad abrogare, nella sua interezza, il d.lgs. n. 23/2015, che, nel quadro del c.d. Jobs Act, ha fortemente ristretto l’area di applicazione della tutela reale (cioè con reintegra nel posto di lavoro) per i licenziamenti senza giusta causa o giustificato motivo e, con riguardo ad alcuni commi e frammenti di commi l’art. 18 della legge n. 300/1970 (Statuto dei lavoratori).

Sentenze nn. 27 e 28/2017 – giudizio sull’ammissibilità del referendum abrogativo

Deposito del 27/01/2017; Pubblicazione in G. U. 01/02/2017 n. 5

Motivo della segnalazione

Sentenza n. 27/2017
Con questa sentenza, la Corte ha dichiarato ammissibile il referendum concernente l’abrogazione parziale dell’art. 29, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), con il fine di espungere dall’ordinamento la previsione dell’attribuzione alla contrattazione collettiva del potere di deroga al regime di responsabilità solidale tra committente, appaltatore e subappaltatore, con riferimento ai crediti retributivi, previdenziali e assicurativi dei lavoratori impiegati in appalti di opere o di servizi, e di modificare la connessa disciplina processuale.

Sentenza n. 35/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 09/02/2017 – Pubblicazione in G. U. 15/02/2017, n. 7

Motivo della segnalazione
Con questa lunga e articolata sentenza la Corte costituzionale si è pronunciata sui dubbi di costituzionalità sollevati da diversi tribunali italiani in riferimento ai contenuti del c.d. Italicum (legge n. 52/2015), dopo aver nuovamente affrontato i rilevanti profili attinenti all’ammissibilità delle questioni.

Tra le novità relative alla Provincia di Bolzano nel periodo novembre 2016-marzo 2017 si segnala:

Legge provinciale 27 gennaio 2017, n. 1
Modifiche della legge provinciale 17 dicembre 2015, n. 16, "Disposizioni sugli appalti pubblici"

La legge provinciale che si segnala è esemplificativa delle difficoltà che Regioni e Province autonome incontrano nel ritagliarsi un ruolo nella fase discendente di recepimento del diritto dell’Unione europea.
Con la legge prov. n. 16/2015 la Provincia di Bolzano ha provveduto a recepire la direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, sulla modernizzazione degli appalti pubblici. Solo successivamente è intervenuto il legislatore statale, con il d.lgs. n. 15/2016, che ha dato attuazione alle direttive europee sugli appalti e riformato il quadro giuridico statale dei contratti pubblici. L’art. 1, co. 6, della relativa legge delega n. 11/2016 ha previsto che “l'attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE è disciplinata dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nel rispetto dei principi e criteri direttivi desumibili dalle disposizioni della presente legge che costituiscono norme fondamentali di riforma economico-sociale”.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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