Rubriche

Sentenza n. 80 del 2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 13/04/2017 – Pubblicazione in G. U. 19/04/2017

Motivo della segnalazione

In questa sentenza la Corte prende in esame, stimolata da un ricorso della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la compatibilità di una pluralità di articoli della legge della Provincia di Bolzano n. 17/2015 (Ordinamento finanziario e contabile dei comuni e delle comunità comprensoriali), con l’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., attraverso la mediazione, come norma interposta, del d.lgs. n. 118/2011 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

Sentenza n. 87/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 13/04/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/04/2017 n. 16

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 87/2017 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), nella parte in cui questo sostituisce l’art. 13, comma 5, della legge 9 dicembre 1998, n. 431.

Sentenza n. 89/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 27/04/2017 – Pubblicazione in G.U. 03/05/2017 n. 18

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 89/2017 la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 7, commi 1, 2 e 3, della legge della regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 2 (legge finanziaria regionale per il 2013); degli artt. 1, comma 1, 4, comma 1, 11 e 15, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2013, n. 3 (bilancio di previsione per il 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015); e dell’art. 16 della legge della regione Abruzzo 16 luglio 2013, n. 20 (recante modifiche alle già citate leggi reg. Abruzzo nn. 2/2013 e 3/2013).

Sentenza n. 93/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 04/05/2017 – Pubblicazione in G.U. 10/05/2017 n. 19

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 93/2017 la Corte costituzionale ha esaminato il ricorso proposto dal Presidente del Consiglio dei ministri contro varie disposizioni della legge della Regione siciliana 11 agosto 2015, n. 19, recante Disciplina in materia di risorse idriche.

Sentenza n. 104/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito dell’11 maggio 2017 – Pubblicazione in G.U. del 17/05/2017, n. 20

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 104 del 2017 la Corte costituzionale ha esaminato la questione di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 1, lettera b), e 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario), nonché degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, recante la disciplina per la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle politiche di bilancio e di reclutamento degli atenei, in attuazione della delega prevista dalla sopra citata legge 30 dicembre 2010, n. 240.

Sentenza n. 125/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 26 maggio 2017 – Pubblicazione in G.U. del 31/05/2017

Motivo della segnalazione

La pronuncia è rilevante sul piano del sistema costituzionale delle fonti legislative alla luce delle conferme che contiene in favore di uno schematismo legale, invero non particolarmente diffuso nella prassi legislativa e non così frequentemente attestato in giurisprudenza, secondo il quale è legittimo per la legge statale affidare la determinazione di principi fondamentali di legislazione concorrente (nello specifico, in materia edilizia) ad accordi o intese da assumersi nella sede delle Conferenze, nello specifico destinate a successivi «recepimento regionale» e sviluppo regolamentare comunale.

Sentenza 7 marzo 2017, n.123

Con la sentenza in epigrafe, la Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 106 del d.lgs. 104 del 2010 (Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), e degli artt. 395 e 396 del codice di procedura civile “nella parte in cui non prevedono un diverso caso di revocazione della sentenza quando ciò sia necessario, ai sensi dell’art. 46, par. 1, della Convenzione europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, per conformarsi ad una sentenza definitiva della Corte europea dei diritti dell’uomo”.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia).

Causa C-133/15 Chavez Vilchez – La dipendenza materiale ed emotiva del cittadino dell’Unione “statico” rispetto al familiare cittadino non-UE quale criterio per stabilire l’esistenza di un pregiudizio al “godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi al suo status di cittadino dell’Unione”

Sentenza della Corte di Giustizia (Grande sezione) del 10 maggio 2017, Chavez-Vilchez, ECLI:EU:C:2017:354

Nella sentenza del 10 maggio 2017, la Grande sezione della Corte di Giustizia è tornata sulla giurisprudenza Zambrano (causa C-34/09, 8 marzo 2011, EU:C:2011:124), chiarendo quali parametri devono essere valutati per determinare se il cittadino dell’Unione, che risiede nello Stato membro della propria cittadinanza, può essere considerato in una situazione di effettiva dipendenza dal familiare, cittadino di Paese terzo, tale per cui il rifiuto del diritto di soggiorno sul territorio dello Stato membro a quest’ultimo obbligherebbe il primo a lasciare il territorio dell’Unione, privandolo così del “godimento effettivo del contenuto essenziale dei diritti connessi al suo status di cittadino dell’Unione”.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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