Rubriche

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 19 gennaio 2017, n. 24

La sentenza dichiara inammissibile il ricorso principale proposto avverso il Regolamento comunale per la telefonia mobile del Comune di Udine, per carenza di interesse, in quanto diretto a contestare la legittimità di un atto regolamentare non immediatamente lesivo.
È nota e pacifica in giurisprudenza la distinzione «tra regolamenti cd. volizioni preliminari, che, caratterizzati da requisiti di generalità e astrattezza, contengono previsioni normative astratte e programmatiche che non si traducono in una immediata incisione della sfera giuridica del destinatario e i regolamenti c.d. volizioni-azioni, che contengono, almeno in parte, previsioni destinate alla immediata applicazione, come tali capaci di produrre un immediato effetto lesivo della sfera giuridica del destinatario» (così, T.A.R. Toscana, Sez. I^, sentenza n. 1194/2015).
Ora, come il Tribunale aveva già avuto modo di affermare (con sentenza n. 644/2014), il Regolamento del Comune di Udine in esame è ascrivibile alla prima categoria di regolamenti, e come tale è impugnabile esclusivamente unitamente all’atto applicativo.

TAR PUGLIA, Bari, 12 gennaio 2017, n. 16

La sentenza trae origine dal ricorso del Comune di Barletta avverso la deliberazione consiliare di approvazione dello Statuto della Provincia BAT, n. 10 del 21 maggio 2010, per la scelta di collocare nella città di Andria la sede legale della nuova Provincia, istituita con L. n. 148/2004.
Il TAR dà preliminarmente atto della persistenza dell’interesse al ricorso del Comune: anche se la L. 7 aprile 2014, n. 56 (cd. Legge Delrio) ha ridefinito, in attesa di una più ampia riforma costituzionale, l’assetto istituzionale e le funzioni fondamentali delle Province, quali enti di vasta area, imponendo di adottare le modifiche statutarie conseguenti alla legge, per il resto non ha inciso sull’interesse di cui si afferma titolare il Comune di Barletta all’ubicazione nel proprio territorio della sede legale dell’Ente provinciale.

TAR SICILIA, Catania, 31 gennaio 2017, n. 212

La Giunta comunale del Comune di Saponara aveva impugnato il nuovo statuto comunale approvato dal Consiglio, censurando alcuni emendamenti che avrebbero determinato uno sconfinamento del Consiglio comunale nelle competenze della Giunta.
Il TAR accoglie il ricorso limitatamente alle censure relative alle disposizioni sul potere del Sindaco di nomina, designazione e revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, e quelle relative al potere del Sindaco di nominare esperti esterni; mentre lo rigetta, o dichiara inammissibile per difetto di legittimazione, per il resto.

Il Senato della Repubblica ha avviato in data 9 marzo 2017 una procedura telematica finalizzata alla ricezione di opinioni su un documento intitolato “Proposta di linee guida sulle consultazioni promosse dal Senato”, presentato dal Presidente del Senato in occasione dell'iniziativa "Rappresentanza e partecipazione", organizzata in occasione della "Settimana della partecipazione".
La consultazione pubblica, aperta fino al prossimo 30 aprile 2017, consente a chiunque (associazioni, istituti di ricerca, ma anche professionisti e singoli cittadini) di inviare osservazioni sulle proposte di linee guida, che a loro volta raccolgono l’esperienza maturata dal Senato in occasione di precedenti consultazioni pubbliche, svoltesi su tematiche specifiche (come la cosiddetta “economia circolare” o il Marchio “Italian Quality”), alle quali si affianca l’esperienza specifica della 11a Commissione Lavoro, che si è dotata di una propria piattaforma telematica, utilizzata a più riprese in relazione alla discussione di proposte di legge al suo esame.

Si è già avuto occasione di segnalare in questa rubrica i diversi “seguiti” alla sent. 120 del 2014 della Corte costituzionale, che hanno portato alla sollevazione di diversi conflitti di attribuzione in materia di autodichia degli organi costituzionali. In particolare, se ne sono avuti in relazione alle norme fondanti l'autodichia del Senato e al concreto esercizio di tale potere sulla base di esse (dichiarato ammissibile con ord. n. 137 del 2015 della Corte costituzionale), al contenzioso tra ex dipendenti della Presidenza della Repubblica su questioni legate al trattamento previdenziale (dichiarato ammissibile con ord. n. 138 del 2015 della Corte costituzionale).
Un ulteriore ricorso per conflitto di attribuzioni sollevato in questo ambito – relativo alla deliberazione degli articoli da 1 a 6-bis del Regolamento per la tutela giurisdizionale dei dipendenti della Camera dei deputati, secondo il testo coordinato con le modifiche approvate dall’Ufficio di Presidenza con deliberazione 6 ottobre 2009, n. 77, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati 15 ottobre 2009, n. 781 – successivamente alla dichiarazione di ammissibilità (avvenuta con ord. n. 91 del 2016) è stato recentemente dichiarato improcedibile per questioni legate alla fase introduttiva del giudizio (ord. 57 del 2017).
In particolare, il ricorso è stato dichiarato improcedibile perché il giudice ricorrente (Tribunale ordinario di Roma, sezione seconda lavoro), pur avendo notificato alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica il ricorso e l’ordinanza dichiarativa dell’ammissibilità entro i termini fissati dalla stessa Corte nella decisione processuale di ammissibilità, ha mancato di rispettare il termine per il deposito delle notifiche medesime. Le notifiche sono appunto avvenute, rispettivamente, il 1° giugno 2016 e il 13 giugno 2016 (dunque entro il termine di sessanta giorni, a decorrere dalla comunicazione della stessa ordinanza, avvenuta il 22 aprile 2016). Il deposito delle stesse è invece avvenuto soltanto il 9 settembre 2016, ossia ben oltre il termine massimo del 21 luglio 2016.

Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, con la sentenza 6 settembre 2016, n. 1629 ha annullato un atto di regolazione generale dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI), ritenendolo viziato da “difetto di consultazione”.
Il caso deciso con la sentenza in rassegna riguardava la deliberazione dell’AEEGSI n. 258/2015/R/com del 29 maggio 2015, con cui il Regolatore ha modificato e integrato la disciplina relativa alla morosità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale ed operato una revisione della procedura di switching nel settore del gas naturale al fine di ridurne le tempistiche. Tale deliberazione era stata impugnata da una società di distribuzione di energia elettrica, censurando, tra l’altro, la nuova formulazione dell’art. 12 del Testo integrato della morosità elettrica (TIMOE), che prevedeva che, in caso di ritardo nel provvedere alla sospensione della fornitura nei confronti del cliente finale moroso, il distributore, oltre a dover corrispondere al venditore gli indennizzi di cui al precedente art. 11, potesse fatturare al venditore medesimo solo il 50% dei corrispettivi previsti.

E’ del 3 maggio 2016 l’ultima relazione del Governo sullo stato di attuazione dell’analisi di impatto della regolamentazione relativa all’anno 2015. In realtà la relazione non si occupa solo di AIR. Inizia con il racconto degli strumenti di regolazione in ambito europeo e OCSE e continua illustrando lo stato di applicazione non solo dell’AIR ma anche della VIR e dell’ATN; un paragrafo è dedicato agli oneri amministrativi e prosegue facendo il punto sull’AIR, VIR e ATN delle autorità indipendenti e delle Regioni; si occupa infine della qualità della regolazione nella nuova programmazione nazionale e regionale dei fondi strutturali 2014 – 2020 e dell’attività del Gruppo di lavoro AIR – VIR presso la Conferenza Unificata.
E’ un documento di oltre 400 pagine con tanti allegati: un documento “onesto” perché non agiografico, ma nemmeno disfattista. La tesi di fondo è che nell’anno di riferimento vi è stato un deciso miglioramento dei processi legati agli strumenti della qualità della regolamentazione, sia sotto l’aspetto strutturale che quantitativo. Questi i principali aspetti positivi:

  •  È iniziato un rapporto di partenariato istituzionale del DAGL con la Scuola nazionale dell’Amministrazione;
  • è stato istituito un nucleo di esperti AIR operante presso il DAGL per valutare le relazioni Air predisposte dai singoli Ministeri;
  • sono stati svolti e programmati corsi di formazione per più di 100 funzionari e dirigenti statali non solo degli Uffici legislativi, cui spetta la redazione delle relazioni AIR, ma anche di esperti afferenti alle Direzioni generali dei Ministeri, che conoscono il merito delle politiche portate avanti dalle singole amministrazioni.

Si tratta di innovazioni importanti, perché la scelta iniziale di far fare le relazioni AIR agli uffici legislativi, senza alcuna possibilità di assunzione di esperti dato che era imposta la invarianza della spesa, è stata la causa principale dei difetti delle relazioni AIR, che il documento così riassume:

  • l’AIR viene redatta dopo la stesura del provvedimento e così finisce per essere un onere burocratico;
  • enfasi sugli aspetti giuridici a scapito degli aspetti sostanziali che motivano l’intervento;
  • mancanza di una esposizione chiara e comprensibile che sia fruibile anche per i non addetti ai lavori;
  • poche procedure di consultazione, seppure aumentate rispetto agli anni precedenti;
  • in caso di recepimento di norme comunitarie, mancata indicazione delle opzioni di scelta libera;
  • le Amministrazioni continuano, erroneamente, a percepire l’AIR come un inutile aggravio procedurale.

Ma, come abbiamo detto, non del solo AIR dà conto la relazione al Parlamento. Colpisce la differenza tra il numero delle relazioni ATN e VIR: 188 contro 9. Questo perché gli Uffici legislativi padroneggiano gli aspetti giuridici e invece ignorano come si fa a valutare gli effetti di una legge o di un decreto legislativo.
Ancora più deludenti sono i dati sulle consultazioni, anche se più frequenti di numero. Si tratta di una mancanza grave, perché le consultazioni servono a consentire all’Amministrazione di conoscere come gli interessati dal provvedimento valutano le novità, non per appiattirsi sulle loro valutazioni ma per tenerne conto, perché anche resistenze ingiustificate possono incidere sulla fattibilità in concreto del nuovo intervento previsto.
Infine, la Relazione dà conto anche delle novità positive a livello regionale, con particolare riferimento alle Marche (legge 16 febbraio 2015, n. 3), Campania (legge 14 ottobre 2015, n. 11), Liguria (modifica del Regolamento interno consiliare10 marzo 2015, n. 10) e Toscana (idem, delibera 24 febbraio 2015, n. 27).
La Relazione riporta documenti di nove Regioni o Province autonome che raccontano lo stato dell’arte in materia di qualità della regolamentazione. Verifica delle regole di drafting (quelle dell’Osservatorio, in toto o con qualche modifica) e ATN sono ormai seguite in molte Regioni (Veneto, Lombardia, Umbria, Lazio, Abruzzo, Puglia, Sardegna, Provincia di Trento, Emilia R.). E di generale applicazione sono anche le clausole valutative e cioè disposizioni normative che definiscono le informazioni necessarie a comprendere i processi di attuazione ed i risultati delle politiche regionali.
Novità interessanti sono: 1) la istituzione (Lombardia) di un Comitato paritetico di controllo e valutazione; la redazione di un manuale AIR; la possibilità per i soggetti interessati di interagire direttamente con le Commissioni consiliari per esprimere commenti e osservazioni sulle proposte normative. 2) La previsione (Emilia R.) di una scheda ATN più ricca di quella statale e della scheda AIR con due voci inedite rispetto alla scheda statale, oltre alla istituzione di un Gruppo di lavoro misto Giunta – Assemblea sullo studio e l’applicazione delle clausole valutative; abrogazione annuale delle disposizioni desuete.
Novità sul piano delle previsioni normative non vuol dire novità effettive. E’ questa una ricerca da fare, perché esperienze virtuose aiutano il progresso di tutti.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
Vai al programma

La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
Scarica la locandina

Giappichelli

Newsletter

Iscriviti alla newsletter dell'Osservatorio sulle fonti per essere aggiornato sulle novità.
Please wait

Sources of Law in the EU Member States

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633