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Nuovo regolamento delle “procedure per lo svolgimento delle attività ispettive” dell'ART

Con delibera n. 11/2017, del 25 gennaio 2017, l'ART ha adottato il nuovo “Regolamento concernente le procedure per lo svolgimento delle attività ispettive dell'Autorità” (indicato, di seguito, come “Regolamento”, o semplicemente “Reg.”): all. A, alla delibera di cui sopra.

Ci proponiamo di verificare, di seguito, la rispondenza di tale Regolamento alla disciplina costituzionale – e, in particolare, alle riserve di legge e al principio di legalità, di cui agli artt. 13, 14 e 97 Cost. –, nonché ai principi della L. 24 novembre 1981, n. 689, in materia di sanzioni amministrative: è chiaro, infatti, che eventuali ispezioni dell'Autorità non possono che avvenire nel pieno rispetto delle riserve di legge e, più in generale, della legalità, anche costituzionale, di cui alle disposizioni cit.

Decreto Legislativo 19 gennaio 2017, n. 7, Modifiche e riordino delle norme di diritto internazionale privato per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 20 maggio 2016, n. 76. (17G00013) (GU Serie Generale n.22 del 27-1-2017)

Dopo l’approvazione della Legge n. 76/2016, che regolamenta in Italia le unioni civili, il Legislatore con il Decreto legislativo n. 7/2017 è intervenuto per modificare alcune norme di diritto internazionale relative al matrimonio omosessuale contratto all’estero.
In particolare, con l’articolo 1 del D. Lgs. viene inserito nella Legge 218/1995 l’articolo 32 bis rubricato Matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani dello stesso sesso. Con tale norma viene stabilito che il matrimonio contratto all'estero da cittadini italiani con persona dello stesso sesso produce gli effetti dell'unione civile regolata dalla legge italiana. Viene dunque così risolta definitivamente la questione della trascrizione del matrimonio omosessuale contratto all’estero.

Memorandum d'intesa sulla cooperazione nel campo dello sviluppo, del contrasto all'immigrazione illegale, al traffico di esseri umani, al contrabbando e sul rafforzamento della sicurezza delle frontiere tra lo Stato della Libia e la Repubblica Italiana

http://www.governo.it/sites/governo.it/files/Libia.pdf
http://www.governo.it/media/gentiloni-incontra-il-primo-ministro-libico/6685

In data 2 febbraio 2017 il Presidente del Consiglio dei Ministri italiano Paolo Gentiloni e il Capo Governo di Riconciliazione nazionale dello Stato della Libia, riconosciuto dall’Unione europea e dall’Italia, Fayez Mustapa Serraj hanno sottoscritto un Memorandum per fronteggiare l’emergenza rappresentata dagli sbarchi sulle coste italiane di cittadini provenienti dalla Libia. Il Memorandum è stato dunque firmato per la Libia dal Governo libico di riconciliazione nazionale presieduto da Serraj. Il Governo di riconciliazione nazionale, però, controlla solo una parte del territorio libico. Come noto, infatti, la situazione in Libia è molto fluida. Se il governo islamista che dal 2014 si era insediato a Tripoli è stato allontanato, restano ancora due distinte e contrapposte autorità: oltre al governo di Tripoli guidato da Serra, vi è il Parlamento di Tobruk sostenuto dal generale Haftar che ha rifiutato di riconoscere il proprio sostengo a Serraj indicato dalle Nazioni Unite come Capo di Governo di unità nazionale e sostenuto da Unione europea e Italia. Tuttavia, se lo spazio di manovra del governo di Serraj appare limitato, ciò non impedisce che, in quanto Governo riconosciuto dalla Comunità internazionale e dall’Italia sottoscriva con il nostro Paese accordi internazionali. È semmai da verificare quale potrà essere l’effettiva applicazione in territorio libico di quanto previsto nell’accordo.

Corte cost. sentenza 16 dicembre 2016, n. 276

Nella sentenza n. 275 la Corte costituzionale ha affrontato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 6 comma 2 bis della legge reg. Abruzzo n. 78 del 1978 nella parte in cui subordinava l’erogazione di un contributo regionale per il servizio di trasporti degli studenti disabili alla “disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa”. L’ordinanza del Tar Abruzzo, in particolare, aveva dubitato della compatibilità di tale previsione con l’art. 38, commi 3 e 4 Cost. e con l’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, considerando che l’eventualità dell’insufficienza del finanziamento avrebbe potuto condizionare la programmazione e l’effettiva esecuzione provinciale del servizio di trasporto. La Corte Costituzionale ha condiviso l’impostazione del giudice a quo dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 6 comma 2 bis della legge abruzzese, limitatamente all’inciso sopra riportato. La Corte ha infatti ritenuto che la norma in questione riservasse un margine di discrezionalità eccessivo nel condizionare, non solo l’an, ma anche il quantum del contributo regionale a decisioni politiche previste di volta in volta dalle leggi annuali di bilancio con il rischio di compressione del nucleo essenziale indefettibile di tutela del diritto all’istruzione del disabile sancito tanto dall’art. 38 comma 3 Cost., quanto dall’art. 24 della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

CASS. CIV., sez. VI, 7 dicembre 2016, n. 25214

Con questa pronuncia la Suprema Corte ribadisce il principio di diritto, più volte affermato, secondo cui in tema di TARSU “è legittima la Delib. comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quelle delle civili abitazioni ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce, infatti, un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore: i rapporti tra le tariffe, indicati dal D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 69, comma 2, tra gli elementi di riscontro della legittimità della Delib., non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica”.

TAR EMILIA-ROMAGNA, Parma, 20 dicembre 2016, n. 363

La sentenza è resa nella causa di impugnazione del provvedimento con cui il Dirigente del servizio edilizia privata - SUAP del Comune di Parma aveva negato il rilascio dell'autorizzazione per l'installazione di uno spettacolo viaggiante-circo nel periodo compreso tra il 15 aprile 2016 e il 1° maggio 2016, sulla scorta della previsione di cui all'art. 27, comma 5, del Regolamento Comunale, la quale non ne consentiva l'installazione nel mese antecedente e successivo all'inizio dei Parchi Tradizionali e per tutta la loro durata.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione) del 21 dicembre 2016, cause riunite C-203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige e Watson, ECLI:EU:C:2016:970

Nella sentenza che si segnala, la Corte di giustizia si è pronunciata sull’impatto della propria sentenza Digital Rights Ireland sulle normative nazionali che prevedono obblighi di conservazione dei dati a carico dei fornitori di comunicazioni elettroniche. Secondo la Corte, tali obblighi non sono di per sé incompatibili con il diritto dell’Unione - in particolare con la direttiva 2002/58/CE relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche, letta alla luce degli artt. 7, 8, 11 e 52(1) della Carta dei diritti fondamentali, a condizione che si tratti di una conservazione “mirata” dei dati, ossia rispondente a requisiti e garanzie rigorosi individuati dalla Corte; garanzie e requisiti che, nel caso di specie, non erano soddisfatti dalle normative nazionali in causa.

TAR FRIULI-VENEZIA GIULIA, Trieste, 16 gennaio 2017, n. 20

I ricorrenti avevano impugnato la delibera del Consiglio Comunale di Trieste n. 72 del 28 novembre 2016 recante modifiche al Regolamento comunale per i servizi della prima infanzia ed educativi comunali, avente ad oggetto l'introduzione dell'assolvimento dell'obbligo vaccinale quale requisito di accesso ai servizi educativi comunali per l'età da 0 a 6 anni, contestando l’esercizio della potestà regolamentare da parte del Comune, in quanto l’ente non avrebbe nessuna competenza né in materia di istruzione né in materia di tutela della salute.

TAR LOMBARDIA, Brescia, 29 dicembre 2016, n. 1791

I ricorrenti avevano impugnato la deliberazione della Giunta comunale di Stezzano n. 199
del 27.09.2016, la quale aveva disposto che le unioni civili fossero costituite in una stanza adiacente all’ufficio servizi demografici. La stanza, in questione, che era stata mostrata ai ricorrenti, era “angusta e indecorosa, non […] affatto idonea ad accogliere la cerimonia di costituzione dell'unione […] alla presenza di parenti e amici”, e assai diversa dalla sala di rappresentanza del municipio riservata alla celebrazione dei matrimoni civili.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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