Sentenza n. 244/2016 – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 22/11/2016 – Pubblicazione in G.U. 30/11/2016, n. 48
Motivo della segnalazione
La Regione Lombardia ha impugnato con ricorso l’art. 35 d.l. n. 133/2014 (“Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive”) per la supposta violazione degli artt. 3, secondo comma, 77, secondo comma, 81, 117, primo comma – in riferimento alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente –, 117, secondo comma, 117, terzo comma, 119 e 120 Cost.
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Sentenza n. 250/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 25/11/2016 – Pubblicazione in G. U. 30/11/2016, n. 48
Motivo della segnalazione
In questa decisione la Corte costituzionale prende in considerazione, su sollecitazione del Collegio arbitrale di Roma, nell’ambito di un procedimento di arbitrato rituale, una questione di costituzionalità vertente sulla compatibilità con l’art. 76 Cost. di una disposizione introdotta nel decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici, ad opera dell’art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 20 marzo 2010, n. 53, il quale ha introdotto una specifica previsione di incompatibilità in riferimento alla designazione del presidente di collegi arbitrali chiamati a giudicare su controversie relative all’esecuzione di una determinata tipologia di contratti pubblici, controversie tra le quali ricadeva quella oggetto del giudizio a quo.
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Sentenza n. 251/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 25/11/2016 – Pubblicazione in G. U. 30/11/2016, n. 48
Motivo della segnalazione
In questa sentenza la Corte costituzionale è chiamata a pronunciarsi in merito a censure mosse dalla Regione Veneto in ordine alla legge n. 124/2015, contenente deleghe in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (la “legge Madia”). Il ricorrente, oltre a lamentare una lesione della propria sfera di competenza legislativa ed una violazione, quindi, dei commi 3 e 4 dell’art. 117, lamenta che «nonostante le molteplici interferenze con le competenze regionali, non risolvibili mediante il criterio della prevalenza del legislatore statale, esse prescriverebbero, per l’adozione dei decreti legislativi delegati, una insufficiente forma di raccordo con le Regioni – il parere in Conferenza unificata – ritenuto lesivo del principio di leale collaborazione. Il mancato raggiungimento dell’accordo, entro il breve termine di quarantacinque giorni, legittimerebbe, infatti, l’assunzione unilaterale di un provvedimento da parte del Governo».
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