Rubriche

a) Cooperazione tra Italia e Stati Uniti nella esplorazione e utilizzazione dello spazio extra-atmosferico.

LEGGE 16 novembre 2015, n. 197, Ratifica ed esecuzione dell’Accordo quadro tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d’America per la cooperazione nell’esplorazione ed utilizzazione dello spazio extra-atmosferico per scopi pacifici, fatto a Washington il 19 marzo 2013. (15G00214)

Con legge 197 del 2015 il Parlamento ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione all’accordo di cooperazione tra Italia e Stati Uniti in materia di esplorazione e di utilizzazione dello spazio extra-atmosferico.

Con tale accordo, le Parti si prefiggono lo scopo di sviluppare programmi e progetti di cooperazione nell'esplorazione e nell’uso pacifico dello spazio extra-atmosferico. Tali programmi possono essere realizzati attraverso l’utilizzo di satelliti e di piattaforme di ricerca spaziale, di strumenti scientifici a bordo di aerei, attraverso missioni di esplorazione umana. I programmi possono altresì essere realizzati attraverso razzi di sonda e voli di palloni scientifici, voli e campagne aeronautiche, comunicazioni spaziali, applicazioni terrestri e spaziali, strutture di terra per la ricerca e lo scambio di personale scientifico. Le Parti possono anche attivare workshop congiunti e simposi, attività di formazione e di divulgazione.

LEGGE 1 dicembre 2015, n. 215, Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Ministro dell'interno della Repubblica italiana e il Ministro dell'interno della Repubblica francese in materia di cooperazione bilaterale per l'esecuzione di operazioni congiunte di polizia, fatto a Lione il 3 dicembre 2012. (15G00228).

Il Parlamento con legge n. 215 del 2015 ha autorizzato la ratifica e dato esecuzione all’accordo concluso nel 2012 a Lione tra il Ministero dell'interno della Repubblica italiana e il Ministero dell'interno della Repubblica francese.

Con tale accordo, che in forza di quanto previsto dall’articolo 13 ha durata di cinque anni rinnovabile per altri cinque, le Parti intendono promuovere iniziative bilaterali finalizzate al miglioramento della sicurezza interna dei rispettivi Stati, anche attraverso lo sviluppo di nuove modalità di cooperazione operativa tra forze di sicurezza interna delle Parti.

Lo scorso 18 dicembre 2015 è entrata in vigore la legge n. 199 del 2015 con la quale l’Italia ha ratificato e reso esecutivo il Protocollo opzionale alla Convenzione dell’ONU sui diritti del fanciullo (d’ora innanzi “Convenzione”), adottato dall’Assemblea Generale ONU nel 2011 ed entrato in vigore sul piano internazionale il 14 aprile 2014 al deposito del decimo strumento di ratifica.

Il Protocollo apporta innovazioni rilevanti per rafforzare l’effettività della tutela sancita dalla Convenzione. Questa, infatti, pur rappresentando il primo trattato dedicato alla protezione complessiva del minore, non ha previsto un sistema di controllo basato sulle comunicazioni individuali e interstatali. La Convenzione ha, infatti, istituito il Comitato sui diritti del fanciullo, organo composto da 18 esperti della materia indipendenti dagli Stati, e ha conferito ad esso soltanto la funzione di monitorare l’adempimento della Convenzione attraverso l’esame dei rapporti che gli Stati contraenti devono presentare periodicamente al fine di ricevere osservazioni, commenti e raccomandazioni.

1. La sentenza in nota rappresenta l’ultima tappa del tortuoso percorso giudiziario relativo all’”extraordinary rendition” dell’Imam egiziano Osama Mustafa Hassan Nasr (noto come “Abu Omar”)[1]. Essa segna una condanna nei confronti dell’Italia per responsabilità riferite ad alcune tra le massime istituzioni dello Stato, in particolare il Governo, la Corte costituzionale e il presidente della Repubblica. Una sentenza notevole che non giunge inaspettata.

I fatti risalgono al 17 febbraio 2003 quando Abu Omar, imam di un centro culturale islamico, indagato per associazione a delinquere finalizzata al terrorismo, è stato sequestrato a Milano da agenti dei servizi segreti italiani (SISMI) per volontà dei servizi segreti americani (CIA) per essere trasferito da quest’ultimi prima in Germania e poi in Egitto, al fine di essere sottoposto a detenzione segreta e a interrogatori basati sull’impiego di sevizie e torture.

1. Introduzione

Il presente contributo si pone in linea di continuità con il precedente scritto, pubblicato su questo stesso Osservatorio dal medesimo Autore, sul tema del servizio farmaceutico regionale.
In quell’occasione, si scelse di concentrare l’attenzione su alcune Regioni, la cui normativa fu analizzata con particolare riferimento alle regole in materia di turni e ferie.
Questo breve scritto, invece, sarà incentrato sulla regolamentazione delle farmacie rurali, con particolare riferimento all’indennità di residenza della quale esse beneficiano.
Anche in questo caso, onde evitare di riportare pedissequamente le previsioni contenute in ciascuna legge regionale, si cercherà di razionalizzare l’esposizione attraverso l’analisi delle norme contenute in alcune di esse, in ispecie in quelle che non sono state oggetto del precedente contributo.

1. Introduzione

Il presente contributo si pone in linea di continuità con il precedente scritto, pubblicato su questo stesso Osservatorio dal medesimo Autore, sul tema del servizio farmaceutico regionale.
In quell’occasione, si scelse di concentrare l’attenzione su alcune Regioni, la cui normativa fu analizzata con particolare riferimento alle regole in materia di turni e ferie.
Questo breve scritto, invece, sarà incentrato sulla regolamentazione delle farmacie rurali, con particolare riferimento all’indennità di residenza della quale esse beneficiano.
Anche in questo caso, onde evitare di riportare pedissequamente le previsioni contenute in ciascuna legge regionale, si cercherà di razionalizzare l’esposizione attraverso l’analisi delle norme contenute in alcune di esse, in ispecie in quelle che non sono state oggetto del precedente contributo.

Sentenza n. 15812 del 29 luglio 2016

Con la sentenza n. 15812, depositata il 29 luglio 2016, la Corte di Cassazione, pronunciandosi a Sezioni Unite, ha affermato la giurisdizione del giudice italiano per le azioni di risarcimento del danno proposte dagli eredi delle vittime di crimini internazionali compiute dalla Germania durante la seconda guerra mondiale. Il ricorso era stato presentato al Tribunale di Bergamo che aveva declinato la propria giurisdizione con sentenza del 21 settembre 2012, successivamente confermata in appello.

Nel periodo di riferimento considerato (Settembre 2016 – Dicembre 2016), l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha adottato una rilevante delibera di carattere regolamentare, la n. 448/16/CONS, rubricata «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il Referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del Cnel e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», indetto per il giorno 4 dicembre 2016 [1]

Fascicolo n. 2/2024

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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