Rubriche

Nel mese di maggio 2017, grande risalto sulla stampa nazionale ha avuto la c.d. circolare Aquilanti (dal nome dell’attuale Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri). Si tratta di una comunicazione trasmessa dal Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri a tutti i dipartimenti, uffici e strutture della medesima Presidenza per ribadire che una serie di atti debbano essere sottoposti in preventiva visione, per il tramite del Segretario generale medesimo, al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CASS. CIV., sez. trib., 7.6.2017, n. 14113

La sentenza conferma la ormai pacifica giurisprudenza della Suprema Corte per cui nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della Giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva diversa previsione dello statuto comunale, competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, ai sensi dell’art. 6, d.lgs. n. 267 del 2000.

Né, nel caso in esame, la parte controricorrente deduce che lo Statuto comunale contenga una diversa previsione, donde l'eccezione è del tutto priva di pregio.

Introduzione

Con riguardo al periodo esaminato (1° marzo 2017-30 giugno 2017) meritano di essere segnalati un parere contrario, specie per ciò che riguarda il principio di proporzionalità, della 10a Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato su una proposta di direttiva di modifica della c.d. direttiva servizi; nonché le forti criticità sotto il profilo del principio di proporzionalità (sia pure in questo caso nell’ambito di un parere non ostativo) espresse dalla 14a Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato su due proposte di regolamento volte a modificare una serie di atti legislativi vari.

Nello stesso periodo meritano di essere altresì segnalate le risoluzioni di Camera e Senato sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del vertice del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017. Particolarmente significativo nelle risoluzioni è l’impegno assunto dal Governo in materia di immigrazione ad attivarsi per prevedere una nuova misura emergenziale a sostegno degli Stati membri in prima linea nella gestione della relativa emergenza e per superare le regole del Regolamento di Dublino.

A.S., Doc. XVIII, n. 201, 10 maggio 2017

Motivi della segnalazione

La 10a Commissione Industria, Commercio, Turismo del Senato, nell’esaminare la Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l’applicazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno, che istituisce una procedura di notifica dei regimi di autorizzazione e dei requisiti relativi ai servizi, e che modifica la direttiva 2006/123/CE e il regolamento (UE) n. 1024/2012 relativo alla cooperazione amministrativa attraverso il sistema di informazione del mercato interno (COM (2016) 821def.), ha espresso parere contrario specie per ciò che riguarda il rispetto del principio di proporzionalità.

A.S., Doc. XVIII, n. 200, 3 maggio 2017

Motivi della segnalazione

La 14a Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato, nell’esaminare la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta all’articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici nel settore della giustizia che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione con controllo (COM (2016) 798 def.) e la Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che adatta agli articoli 290 e 291 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea una serie di atti giuridici che prevedono il ricorso alla procedura di regolamentazione (COM (2016) 799), ha espresso forti criticità (sia pure nell’ambito di un parere non ostativo) specie per ciò che riguarda rispetto del principio di proporzionalità.

XVII leg., res. sten. n. 818, seduta del 21 giugno 2017
XVII leg., res. sten., 843a seduta del 21 giugno 2017

Motivi della segnalazione

Camera e Senato hanno approvato risoluzioni sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017. In particolare, le Camere hanno impegnato il Governo ad attivarsi per allargare il consenso della Commissione europea e degli Stati membri sulla necessità di prevedere una nuova misura emergenziale a sostegno degli Stati membri in prima linea nella gestione dell’emergenza immigrazione, nell’attesa di una più ampia riforma del sistema comune europeo dell’asilo, e a procedere con urgenza al superamento delle regole del Regolamento di Dublino, in favore di un meccanismo permanete e un sistema comune di asilo europeo improntato ai principi di solidarietà.
Il Consiglio europeo ha effettivamente poi invitato la Commissione «a esplorare possibili soluzioni per alleviare l’onere che grava sugli Stati membri in prima linea» ed il Consiglio «a portare avanti i negoziati [per un futuro accordo globale sul sistema europeo comune di asilo] e modificare ove necessario le proposte legislative, con il concorso attivo della Commissione».

Tre buone notizie.

Prima. La buona qualità della normazione smette di essere una dichiarazione di principio e comincia ad essere garantita sul serio. Una legge della Regione Campania, n. 11/2015, art. 4, prevede che ogni disegno di legge della Giunta debba essere accompagnato dalla relazione ATN (Analisi tecnica normativa) e AIR (Analisi di impatto della regolamentazione): in mancanza di suddette relazioni è improcedibile l’istruttoria. Ci aspettiamo una norma analoga nei regolamenti parlamentari.


Seconda. Una recente sentenza della Corte costituzionale (4 aprile 2017 n. 107, relatore Barbera) ha dichiarato incostituzionale una legge della Campania per violazione del principio del buon andamento della pubblica amministrazione, perché la disposizione impugnata era foriera di sostanziali dubbi interpretativi. Lungi dal tradursi in un mero inconveniente di fatto, continua la sentenza, l’eventuale distonia interpretativa, contraddittoria rispetto alla norma statale, costituisce conseguenza diretta della modalità di formulazione della disposizione, che deve essere dichiarata, dunque, incostituzionale. Il principio di razionalità normativa esclude la legittimità di norme che possano dar luogo ad applicazioni distorte o ambigue che, in quanto tali, contrastano con il buon andamento della pubblica amministrazione da intendersi quale ordinato, uniforme e prevedibile svolgimento dell’azione amministrativa.


Terza. Secondo un recente parere del Consiglio di Stato (7 giugno scorso) la fattibilità è “elemento condizionante la stessa legittimità dell’intervento normativo, alla stregua di una moderna concezione del canone costituzionale del buon andamento e del diritto a una buona amministrazione”.
Disposizioni ambigue, non chiare o non fattibili non sono dunque (o non sarebbero) più degli optional, ma norme incostituzionali perché in contrasto con il principio di buon andamento.
Il parere del Consiglio di stato è del 7 giugno scorso sullo schema di Regolamento governativo contenente la nuova disciplina sull’AIR, la VIR e la consultazione. Sono 52 pagine, che meritano di essere lette e, per invogliarne la lettura, ne riportiamo ampi stralci.
Più volte in questa rubrica abbiamo segnalato i difetti dell’AIR, della VIR e delle consultazioni che dovrebbero accompagnarle: segnalazioni più numerose delle nostre sono ora fatte proprie dalla Presidenza del Consiglio nella relazione allo schema di procedimento. Sono tutte riportate al n. 14 del parere ed occupano più di una pagina. Vediamo le principali:
- approccio formalistico delle amministrazioni pubbliche agli strumenti dell’AIR e della VIR considerati quali meri adempimenti di carattere burocratico, privi di una reale utilità;
- svuotamento sostanziale dell’AIR perché spesso concepita come una giustificazione a posteriori delle scelte regolatorie compiute e non come uno strumento diretto, a monte, a orientare dette scelte;
- affidamento dell’AIR e della VIR ad uffici composti di personale culturalmente non bene attrezzato per uno studio empirico e quantitativo dell’efficienza e dell’efficacia della regolamentazione;
- carenza di valutazioni, anche in termini di costi amministrativi eliminati o introdotti, in ordine agli effetti concorrenziali degli interventi normativi e agli impatti di essi su cittadini e imprese;
- mancanza di una valutazione approfondita e attendibile degli effetti attesi (AIR) e di quelli realizzati (VIR);
- effettuazione dell’AIR per tutti i provvedimenti normativi, invece di limitare l’analisi ai soli interventi di maggiore rilevanza socio-economica;
- scarsa diffusione (se non totale assenza) della VIR;
- scarsa trasparenza dei procedimenti di AIR e di VIR e carente diffusione di informazioni in ordine ai relativi esiti;
- scarsa comprensione, da parte delle amministrazioni, del ruolo fondamentale, anche di carattere istruttorio, della consultazione ai fini del rafforzamento della compliance dei destinatari delle regole e del miglioramento dell’accountability dei pubblici decisori.
Ma poiché, sempre secondo il parere, le criticità dell’AIR non sono da ricercare nell’ impostazione teorica della sua disciplina, ma nelle carenze della sua attuazione pratica, occorre investire massicciamente sulla “cultura” della regolamentazione (17). I dubbi ancora nutriti dagli apparati burocratici – circa l’utilità dell’AIR, della VIR e delle consultazioni - sono infondati e vanno fugati, perché la qualità delle regole offre un rilevante valore aggiunto, economicamente valutabile (in termini di maggiore efficacia, efficienza, sostenibilità e possibilità di durata delle normative), che giustifica un serio investimento in risorse umane, strumentali e finanziarie, sugli strumenti idonei ad accrescere tale qualità (44).
Il parere prosegue parlando di approccio circolare della regolamentazione (36). L’uso di AIR, VIR e consultazioni deve essere dinamicamente integrato in modo che la consultazione orienti l’AIR (e che i relativi risultati, opportunamente “tarati” dall’autorità normativa, vi confluiscano come supporto per l’analisi), che l’AIR divenga un punto di riferimento per la successiva VIR e che questa, a sua volta, si svolga sulla base di una nuova consultazione; che l’esito della VIR serva poi da supporto ai decisori politici per compiere le scelte in ordine a un eventuale ulteriore intervento sulla regolazione vigente.
Più in generale, il parere esprime apprezzamento per il contenuto dello schema di regolamento ma mette in guardia dal considerare la sua entrata in vigore come un punto di arrivo (31). E parla, a questo proposito, di “illusione normativa” che conduce i regolatori a riposare sull’errato convincimento che il mero varo di una regola consenta di risolvere un problema. Al contrario, la regola, se ben congegnata, può costituire semmai il presupposto – necessario ma non sufficiente – per l’avvio di un problema a soluzione, soluzione che deve tuttavia ricercarsi nell’attuazione fattiva e pratica della regola medesima e nella verifica degli effetti prodotti dalla sua attuazione.
Detto tutto questo, il Consiglio di Stato non ignora che la qualità della regolazione è un interesse pubblico autonomo, recessivo se non sostenuto da una specifica volontà politica di fronte agli altri interessi di settore, dotati di ben maggiore capacità di penetrazione ed affermazione sul piano politico ed amministrativo (42).
Ma è questo un altro problema di cultura, cultura politica questa volta, non meno difficile da sconfiggere di quella dei funzionari ministeriali.

Sentenza n. 42/2017 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 24/02/2017 – Pubblicazione in G. U. 01/03/2017 n. 9

Motivo della segnalazione

La decisione in questione trae le mosse da un’ordinanza del Consiglio di Stato, sesta sezione, relativa all’art. 2, comma 2, lettera l), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 (Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario). La disposizione appena menzionata prevede il «rafforzamento dell’internazionalizzazione anche attraverso una maggiore mobilità dei docenti e degli studenti, programmi integrati di studio, iniziative di cooperazione interuniversitaria per attività di studio e di ricerca e l’attivazione, nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, di insegnamenti, di corsi di studio e di forme di selezione svolti in lingua straniera».

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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