Sentenza n. 212/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 12 ottobre 2017 – pubblicazione in GU n. 42 del 18 ottobre 2017
Motivo della segnalazione
Le Province autonome di Bolzano e di Trento, con distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).
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Sentenza n. 218/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 20 ottobre 2017 – pubblicazione in GU n. 42 del 18 ottobre 2017
Motivo della segnalazione
Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, in relazione all’allegato C4, punto 7, lettera f), della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione censurata prevede l’assoggettamento alla procedura di verifica della valutazione di impatto ambientale dei soli progetti relativi alla realizzazione di strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 km, ponendosi, ad avviso del rimettente, in contrasto con la disciplina statale dell’art. 23, comma 1, lettera c), e relativo allegato III, elenco B, punto 7, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che impone di sottoporre alla detta procedura tutti i progetti di strade extraurbane secondarie, senza consentire alcuna esclusione a priori fondata su criteri meramente dimensionali.
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Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 14 novembre 2017, Lounes, ECLI:EU:C:2017:862Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 14 novembre 2017, Lounes, ECLI:EU:C:2017:862
Nella sentenza che si segnala, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha ritenuto che il cittadino dell’Unione che ha esercitato la sua libertà di circolazione e soggiorno e ha acquisito, oltre alla cittadinanza dello Stato membro di origine, anche quella dello Stato membro ospitante ove si è stabilito e integrato, può avvalersi dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione, in particolare a quelli previsti dall’art. 21, par. 1 TFUE, anche nei confronti di uno di tali due Stati membri. Nel caso di specie, infatti, la Corte ha affermato che i diritti riconosciuti da tale disposizione ai cittadini degli Stati membri includono quello di condurre una normale vita familiare nello Stato membro ospitante, beneficiando della vicinanza dei loro familiari e che pertanto, deve essere riconosciuto un diritto di soggiorno derivato in favore del familiare, cittadino di Paese terzo, del cittadino dell’Unione.
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