Rubriche

Sentenza n. 212/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 12 ottobre 2017 – pubblicazione in GU n. 42 del 18 ottobre 2017

Motivo della segnalazione

Le Province autonome di Bolzano e di Trento, con distinti ricorsi, hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose norme della legge 28 giugno 2016, n. 132 (Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale).

Sentenza n. 218/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 20 ottobre 2017 – pubblicazione in GU n. 42 del 18 ottobre 2017

Motivo della segnalazione

Il Consiglio di Stato ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell’articolo 7, comma 2, in relazione all’allegato C4, punto 7, lettera f), della legge della Regione Veneto 26 marzo 1999, n. 10 (Disciplina dei contenuti e delle procedure di valutazione d’impatto ambientale), per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione. La disposizione censurata prevede l’assoggettamento alla procedura di verifica della valutazione di impatto ambientale dei soli progetti relativi alla realizzazione di strade extraurbane secondarie di lunghezza superiore a 5 km, ponendosi, ad avviso del rimettente, in contrasto con la disciplina statale dell’art. 23, comma 1, lettera c), e relativo allegato III, elenco B, punto 7, lettera g), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), che impone di sottoporre alla detta procedura tutti i progetti di strade extraurbane secondarie, senza consentire alcuna esclusione a priori fondata su criteri meramente dimensionali.

Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 14 novembre 2017, Lounes, ECLI:EU:C:2017:862Sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 14 novembre 2017, Lounes, ECLI:EU:C:2017:862

Nella sentenza che si segnala, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha ritenuto che il cittadino dell’Unione che ha esercitato la sua libertà di circolazione e soggiorno e ha acquisito, oltre alla cittadinanza dello Stato membro di origine, anche quella dello Stato membro ospitante ove si è stabilito e integrato, può avvalersi dei diritti connessi allo status di cittadino dell’Unione, in particolare a quelli previsti dall’art. 21, par. 1 TFUE, anche nei confronti di uno di tali due Stati membri. Nel caso di specie, infatti, la Corte ha affermato che i diritti riconosciuti da tale disposizione ai cittadini degli Stati membri includono quello di condurre una normale vita familiare nello Stato membro ospitante, beneficiando della vicinanza dei loro familiari e che pertanto, deve essere riconosciuto un diritto di soggiorno derivato in favore del familiare, cittadino di Paese terzo, del cittadino dell’Unione.

Sentenza della Corte di Giustizia (Grande sezione) del 10 ottobre 2017, causa C-413/15, Farrell, ECLI:EU:C:2017:745

Nella sentenza che si segnala, la Corte di giustizia ha chiarito il test – inizialmente enucleato nella sentenza Foster del 1990 – per determinare quando un organismo di diritto privato deve essere equiparato allo Stato ai fini, in particolare, dell’effetto diretto (verticale) delle direttive. La sentenza denota un approccio generoso della Corte, che – interpretando la propria pronuncia del 1990 – ha chiarito che i requisiti del test Foster hanno carattere alternativo e non cumulativo.

Sentenza della Corte di Giustizia del 18 ottobre 2017, Kalliri, ECLI:EU:C:2017:767Sentenza della Corte di Giustizia del 18 ottobre 2017, Kalliri, ECLI:EU:C:2017:767

Nella sentenza del 18 ottobre 2017, la Corte di giustizia ha stabilito che una normativa nazionale che subordina l’ammissione dei candidati al concorso per l’arruolamento alla scuola di polizia, indipendentemente dal sesso di appartenenza, ad uno stesso requisito di statura minima, costituisce una discriminazione indiretta qualora tale normativa svantaggi un numero molto più elevato di persone di sesso femminile rispetto alle persone di sesso maschile e non risulti idonea e necessaria per conseguire il legittimo obiettivo di assicurare il carattere operativo e il buon funzionamento dei servizi di polizia.

Parere della Corte di Giustizia (Grande sezione) del 26 luglio 2017, ai sensi dell’articolo 218, par. 11, TFUE, sulla richiesta presentata il 30 gennaio 2015 dal Parlamento europeo, ECLI:EU:C:2017:592

Nel parere del 26 luglio 2017, la Grande sezione della Corte di giustizia si è pronunciata in senso negativo circa la compatibilità con la Carta dei diritti fondamentali del progetto di accordo tra l’Unione europea e il Canada sul trasferimento dei dati del codice di prenotazione dei passeggeri aerei. Per giungere a tale conclusione, la Corte ha chiarito quali sono le tutele minime apprestate dalla Carta, e in particolare dai suoi artt. 7 e 8, rispetto alle interferenze nella vita privata e familiare e nella tutela dei dati personali derivanti dal trasferimento e dal successivo trattamento di dati personali dei passeggeri di vettori aerei per finalità di prevenzione del terrorismo e di altri gravi reati verso un paese terzo. Inoltre, la Corte ha precisato quale sia la corretta base giuridica degli accordi PNR nei Trattati.

Fra le novità intervenute in Provincia Autonoma di Trento si segnalano, in particolare, due pronunce della Corte costituzionale, nn. 212 e 231 del 2017, che hanno definito giudizi promossi dalla Provincia.

Per quanto riguarda la realtà regionale, si segnala invece la Legge regionale regionale 27 luglio 2017, n. 7, Assestamento del bilancio di previsione della Regione autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2017-2018.

Fascicolo n. 2/2024

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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