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TAR BASILICATA, Potenza, 28.07.2017, n. 554

Il Collegio giudicante relativamente al regolamento di funzionamento del Consiglio comunale, adottato nel vigore della legge n. 142 del 1990 che, all'art. 36, demandava al Sindaco la convocazione e la presidenza del Consiglio e della Giunta, evidenzia come tale previsione sia stata abrogata dall'art. 274 del d.lgs. n. 287 del 2000, per essere sostituita da quella di cui all'art. 39 dello stesso decreto, secondo cui nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti lo statuto può prevedere la figura del presidente del Consiglio, come nella presente fattispecie, e in tali la convocazione è disciplinata dalla stessa carta statutaria.

TAR MARCHE, Ancona, 13.07.2017, n. 609

Per quanto nel corso degli anni sia aumentato l’ambito entro il quale si può esercitare il potere di ordinanza sindacale, tale potere non si estende sino al punto di consentire al Sindaco di adottare atti di natura regolamentare (vedasi l’art. 42, comma 2, lett. a) del T.U.E.L., che conferisce il relativo potere, in via generale, al Consiglio comunale). Né un siffatto potere è conferito dallo Statuto comunale di Civitanova Marche, che all’art. 20, comma 8, attribuisce al Sindaco solo il potere di adottare ordinanze “per l’esecuzione” di leggi e regolamenti.

CONS. STATO, sez. VI, 31.07.2017, n. 3824

Non sono legittimi gli atti che limitano la localizzazione degli impianti relativi ad infrastrutture di reti pubbliche di comunicazioni di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa. Il Comune non può, difatti, prevedere limiti di carattere generale, diretti a tutelare la popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il rispetto dei quali è verificato dai competenti organi tecnici. Il regolamento comunale nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico- artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali…), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete nel territorio nazionale.

TAR PUGLIA, Bari, 12.06.2017, n. 624

Ove il regolamento comunale, previsto dall'articolo 3 del d.lgs. n. 507 del 1993 (“Revisione e armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto alle pubbliche affissioni), non sia ancora stato adottato, non può essere inibita sine die l’installazione pubblicitaria senza violare i principi costituzionali di iniziativa economica anche di derivazione comunitaria. Alla luce di ciò non può, infatti, consentirsi una paralisi della possibilità per i privati di inserirsi nel mercato pubblicitario che in tal modo resta cristallizzato, con un'inammissibile restrizione dell'attività economica protratta nel tempo e lasciata all'arbitrio della Amministrazione in violazione, oltre che dei principi costituzionali di iniziativa economica, anche del principio di buon andamento e di correttezza dell'azione amministrativa.

CONS. STATO, sez. V, 12.06.2017, n. 2847

Il Collegio ribadisce i più che consolidati principi in materia, secondo cui presupposti per l'adozione di una ordinanza contingibile e urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, nonché la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti e la proporzionalità del provvedimento, non essendo pertanto possibile adottare ordinanze contingibili ed urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (ex multis Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369).

TAR SICILIA, Catania, 18.07.2017, n. 1817

La sentenza evidenzia come l'intervento dell'Amministrazione comunale - effettuato tramite lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente - si inserisca all'interno di una situazione di conflittualità tra soggetti privati (la ricorrente e le proprietarie dell'immobile in questione) legata al legittimo godimento dello stesso, in un'ipotesi carente dei caratteri di urgenza, indifferibilità di intervento e dove non è stata provata la necessità di tutelare l'incolumità pubblica, l'ordine pubblico e l'igiene pubblica.

TAR UMBRIA, Perugia, 20.07.2017, n. 523

I presupposti del potere di emanazione di ordinanze contingibili ed urgenti sono da rinvenire, da un lato "nella necessità, intesa come situazione di fatto, che rende indispensabile derogare agli ordinari mezzi offerti dalla legislazione, tenuto conto delle presumibili serie probabilità di pericolo nei confronti dello specifico interesse pubblico da salvaguardare" e, dall'altro, "nell'urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l'intervento ad altra data, in relazione alla ragionevole previsione di danno a breve distanza di tempo" (ex plurimis Consiglio di Stato, sez. V, 23 agosto 2000, n. 4568; id. sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774; T.A.R. Lazio Roma, sez. II, 14 febbraio 2007, n. 1352).

TAR CAMPANIA, Napoli, 27.07.2017, n. 3981

La ricorrente impugnava l'ordinanza n. 66 del 5.4.2017 con cui il Commissario Prefettizio del Comune di Pompei, visto l'art. 50 Tuel, ordinava, a decorrere dal 5 aprile 2017 e sino al 31 dicembre 2017, a tutte le imprese e soggetti assimilati "di non procedere ad effettuare in tutto il territorio comunale, pubblicità mediante volantinaggio, affissione di manifesti sui pali dell'illuminazione pubblica o della segnaletica stradale, sugli alberi o su qualsiasi altro supporto murale o strutturale, deposito a terra negli spazi pubblici o aperti al pubblico antistanti le abitazioni, condomini o attività"; inoltre veniva posto "obbligo di non conferire su tutto il territorio comunale volantini opuscoli, manifesti o altro materiale pubblicitario sotto le parte di accesso, nei portoni e/o androni delle abitazioni private, sul parabrezza o sul lunotto delle autovetture e, comunque, su tutti gli altri tipi di veicoli", nonché "di non distribuire su tutto il territorio comunale volantini ai conducenti o ai passeggeri dei veicoli in movimento in prossimità delle intersezioni"; venivano, infine, previste, in via residuale, le condizioni e le modalità in presenza della e con le quali veniva permessa la distribuzione di depliants pubblicitari mediante deposito nella cassetta della posta dei residenti e/o condominiali.

TRGA Trento, 16.08.2017, n. 255

L'art. 54, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 attribuisce al sindaco, quale ufficiale del Governo, il potere di adottare "con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana". Tale potere è riconosciuto sulla base di presupposti ben individuati dalla giurisprudenza: necessità di intervenire in determinate materie quali la sanità e l'igiene; attualità o imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; preventivo accertamento da parte di organi competenti della situazione di pericolo e di danno; la mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento, stante il carattere extra ordinem del potere sindacale. Inoltre il giudice amministrativo (T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2005, n. 16477), con riferimento ad una fattispecie analoga a quella oggetto del giudizio, ha ritenuto legittima l'ordinanza contingibile e urgente adottata per ragioni igienico-sanitarie, ai sensi dell'art. 38 della legge n. 142/1990 (oggi sostituito dall'art. 54, comma 4, del decreto legislativo n. 267/2000), al fine di provvedere allo spostamento di animali (nella specie cani) tenuti presso la residenza del proprietario in altro luogo idoneo.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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