Rubriche

Aggiornato al 15 marzo 2018

Parte a cura di Giovanna De Minico

Scheda di Fabio Dell’Aversana

Nel corso degli ultimi mesi l’attività di natura regolamentare dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha toccato due aspetti non secondari.
In primo luogo, l’Autorità è intervenuta al fine di rimodulare il contributo che incombe sugli operatori economici colpiti da situazioni di difficoltà. Tale misura ha riguardato, in particolare, le società residenti nelle zone colpite dalle calamità naturali che si trovino nelle condizioni di cui al decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148.

Aggiornato al 28 febbraio 2018

Parte a cura di Giovanna De Minico
Scheda a cura di Miriam Viggiano


Nel periodo di riferimento considerato (Giugno 2017-Febbraio 2018), non si registrano provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’)1.
Per tale motivo, come in altri casi, nello spirito e nell’economia delle presenti note, si ritiene, in ogni caso, utile dare conto di provvedimenti approvati nel predetto periodo che, pur non avendo carattere generale, si segnalano per la delicatezza delle questioni affrontate dal Garante e la rilevanza delle prescrizioni impartite.
In tale quadro, ci si soffermerà su alcuni provvedimenti approvati in materia di lavoro, relativi a casi particolari di geo-localizzazione dei dipendenti o di registrazione di dati a loro riferiti contenuti nel telefono aziendale.

Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati

Il 30 gennaio 2018, sul sito internet della Banca d'Italia sono state pubblicate le "Linee Guida per le banche Less Significant italiane in materia di gestione di crediti deteriorati". Si tratta di un provvedimento che deve essere inquadrato nel processo di ridefinizione delle regole in materia di sorveglianza sulle banche che è stato realizzato a partire dalle previsioni del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio.

Il TAR Lombardia si pronuncia sulla natura giuridica dei "codici di rete" (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 20 giugno 2017, n. 1372)

Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, con la sentenza 20 giugno 2017, n. 1372, ha annullato una decisione giustiziale dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI, ora Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA), che, accogliendo un reclamo proposto da un'impresa di vendita del gas naturale ai clienti finali (Cosvim Energia) contro il gestore della rete di trasporto (Snam Rete Gas), aveva impartito una prescrizione diretta nei confronti di un soggetto diverso dal gestore della rete, esercente l'attività di grossista sul mercato del gas ed utente della stessa rete (Eni).
In particolare, la decisione annullata (deliberazione AEEGSI 17 marzo 2016, 109/2016/E/gas), facendo applicazione, ai fini della risoluzione della controversia, di una disposizione del Codice di rete di Snam Rete Gas (cap. 14, par. 3.4, che, nel caso particolare del verificarsi di un'"emergenza di servizio", prevede che sia l'utente del trasporto a dover organizzare autonomamente l'eventuale approvvigionamento del servizio alternativo), aveva prescritto ad Eni di corrispondere i costi sostenuti e documentati inerenti il servizio alternativo di fornitura del gas naturale.

Il "seguito" dell'incostituzionalità differita della c.d. "Robin Tax": il caso delle sanzioni dell'ARERA (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 9 maggio 2017, n. 1047)

Con la sentenza n. 1047 del 9 maggio 2017, Il TAR Lombardia, Milano, Sez. II, ha respinto il ricorso di una società operante nel settore dell'energia, diretto all'annullamento di una sanzione amministrativa pecuniaria irrogata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico (ora divenuta Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente - ARERA) per violazione degli obblighi informativi in materia di vigilanza sul divieto di traslazione della maggiorazione IRES sui prezzi al consumo. Per comprendere la fattispecie decisa dal TAR lombardo, è necessario ricordare che tale divieto era riferito all'onere economico derivante dall'"addizionale" sull'aliquota dell'imposta sui redditi delle società, la c.d. "Robin Tax". Questa maggiorazione dell'aliquota IRES era stata istituita con l'art. 81, comma 16, del decreto-legge n. 112/2008 (convertito, con modificazioni, nella legge n. 133/2008), a carico delle imprese operanti nel settore energetico e degli idrocarburi, che avessero conseguito nel periodo di imposta precedente un volume di ricavi ed un reddito imponibile superiore ad una certa soglia. Il successivo comma 18 aveva poi imposto agli operatori economici interessati il divieto di traslare tale onere sui prezzi al consumo, attribuendo all'ARERA il compito di vigilare affinché il divieto stesso fosse effettivamente rispettato e di presentare al Parlamento, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli effetti del tributo.

Fascicolo n. 2/2024

Seminario Tosi 2025

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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