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TAR EMILIA-ROMAGNA, Parma, 3 novembre 2017, n. 346

L'art. 50, comma 5, del d.lgs. n. 267/2000 dispone che "in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, ...".
Il successivo art. 54, comma 4, prevede che "il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell'ordinamento al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana".

TAR ABRUZZO, Pescara, 14 novembre 2017, n. 316

Presupposto del potere extra ordinem attribuito dall'art. 54, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 al Sindaco è l'esistenza di una situazione di carattere eccezionale non fronteggiabile con gli strumenti ordinari (ex multis, TAR Veneto, Sez. I, 24 giugno 2016, n. 675).
La giurisprudenza ha ulteriormente precisato che "il potere di ordinanza contingibile e urgente presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da una istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, ed in ragione delle quali si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale" (Cons. St., sez. V, 25.5.2012, n. 3077" (Cons. Stato, Sez. III, 29 maggio 2015, n. 2697)

TAR LAZIO, Latina, 20 novembre 2017, n. 572

Nella fattispecie oggetto del giudizio il Sindaco ha esercitato lo speciale potere attribuitogli dall'art. 54 d.lgs. n. 267 del 2000 (nel ricorso si fa impropriamente riferimento all'art. 50 ma deve invece ritenersi - menzionandosi una situazione di pericolo per incolumità pubblica e sicurezza urbana - che il potere esercitato è quello dell'art. 54).
Il ricorso allo speciale potere di ordinanza da parte del Sindaco è nella fattispecie legittimo perché l'esigenza di assicurare (in specie nel periodo estivo essendo Ponza un luogo di villeggiatura che quindi è caratterizzato da un notevole incremento di presenze in tale periodo) un servizio pubblico essenziale integra il presupposto della necessità di prevenire un pericolo per incolumità e sicurezza pubblica; la ricorrente obietta che, poiché tale situazione era prevedibile ed è conseguenza dell'inerzia dell'amministrazione che si è attivata con ritardo, difetterebbe uno dei presupposti del potere di ordinanza.

CGA SICILIA, 22 novembre 2017, n. 510

La giurisprudenza amministrativa risulta sufficientemente consolidata (cfr. di recente anche C.d.S., Sez. V, 26 maggio 2015, n. 2610) nel senso che "il provvedimento contingibile ed urgente non può giustificare anche una sorta di prezzo imposto dall'Amministrazione al privato; all'obbligo di proseguire nell'espletamento del servizio si ricollega un'esigenza di giusto compenso per il destinatario del provvedimento" (V, 2 dicembre 2002, n. 6624).
In una vicenda del tutto analoga, è stato osservato che la situazione di necessità e urgenza non giustifica la definizione in via autoritativa e definitiva dell'importo dei canoni da corrispondere al gestore, poiché "il profilo economico del rapporto in alcun modo può essere attratto dai presupposti di contingibilità e urgenza, posti a fondamento dell'ordinanza" (V, 31 marzo 2011, n. 1969).

TAR CAMPANIA, Napoli, 24 novembre 2017, n. 5540

Il Tar osserva che l'esecuzione di lavori quattro anni addietro non vale ad escludere di per sé l'attualità di un pericolo incombente per la pubblica incolumità, peraltro dimostratosi sussistente in re ipsa nel tragico episodio posto a fondamento dell’ordinanza (in data 5 luglio 2014, aveva trovato la morte il giovane Sa. Gi., colpito da elementi decorativi distaccatisi dalla facciata della (omissis) prospiciente via (omissis) e caduti sul relativo marciapiede). L'esistenza dello stato di pericolo è peraltro percepibile dalla semplice lettura del verbale del sopralluogo effettuato il 5.7.2014, ove "[...] si sono rilevati dissesti diffusi e generalizzati, con distacco e crollo, ai fregi ornamentali e architettonici nonché agli stucchi decorativi e ai cornicioni di coronamento lungo l'intera facciata del complesso edile prospiciente via (omissis)."

TAR TOSCANA, Firenze, 28 novembre 2017, n. 1465

Il sindaco può adottare motivatamente un'ordinanza contingibile e urgente unicamente al fine di fronteggiare con immediatezza sia una situazione di natura eccezionale ed imprevedibile (in attesa dell'adozione delle misure ordinarie), sia una condizione di pericolo imminente al momento dell'adozione dell'ordinanza stessa, indipendentemente dalla circostanza che la situazione di emergenza fosse già sorta in epoca precedente.

TAR EMILIA-ROMAGNA, Bologna, 14 dicembre 2017, n. 831

Deve ritenersi, in linea di principio, illegittimo l'utilizzo dello strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente ex art. 54 d.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 per la bonifica di siti inquinati poiché il legislatore, per tali necessità, ha individuato all'art. 244 del d.lgs. n. 152 del 2006 una specifica competenza (già ribadita dalla l.r. Em. Rom. n. 5 del 2006 poi dichiarata in parte incostituzionale sotto un diverso profilo) di cui è titolare l'Amministrazione provinciale la quale deve provvedervi con gli strumenti che l'ordinamento di settore appronta (cfr. artt. 239 e ss. d. lgs. n. 152 del 2006). D'altronde, l'uso dell'ordinanza contingibile ed urgente da parte del sindaco si pone, astrattamente, quale strumento di potenziale elusione della disciplina dettata dal Codice dell'ambiente il quale, individuando una specifica competenza e procedura sul punto, ha inteso attribuire al livello intermedio di amministrazione locale, l'adozione di provvedimenti quale quello per cui è causa anche nelle situazioni di urgenza. Nel caso di specie, peraltro neppure sussistevano i presupposti di contingibilità ed urgenza tali da radicare il legittimo esercizio del potere ex art. 54 d. lgs. n. 267 del 2000, poiché al momento dell'emissione dell'ordinanza impugnata il soggetto che ha dato luogo alla fuoriuscita di carburante (C.B.A. di Calori s.r.l.) aveva comunicato anche al Comune di Castiglione dei Pepoli la ripresa dell'attività di bonifica, poi regolarmente conclusasi.

TAR SICILIA, Palermo, 21 dicembre 2017, n. 2958

L'ordinanza impugnata è stata adottata dal sindaco del Comune di Montallegro per fronteggiare la situazione determinata dalla decisione del gestore di procedere al distacco degli allacci fognari nei confronti degli utenti morosi, malgrado le previsioni della convenzione prevedessero la sola interruzione della erogazione dell'acqua.
L'opzione perseguita dal gestore, tuttavia, malgrado quanto opinato nel ricorso, non trova fondamento giustificativo nel regolamento di utenza, il cui punto 2.6.6 prevedeva il distacco per morosità solo per l'allaccio idrico e non anche per quello fognario.

TAR LAZIO, Roma, 9 gennaio 2018, n. 158

La sussistenza - contestata da parte ricorrente - dei presupposti per l'adozione di un'ordinanza contingibile e urgente, riconducibile alla tipologia di cui all'art. 50 TUEL, viene affermata alla luce della situazione puntualmente descritta nell’atto gravato, come riferita alla presenza, nel deposito cimiteriale, di un elevato numero di resti mortali mummificati rinvenuti in esito a precedenti operazioni di estumulazione ordinaria per scadenza delle relative concessioni.
Nel rappresentare come il deposito possa accogliere tali resti per un periodo limitato di tempo, nell’ordinanza viene evidenziata la necessità della loro rimozione al fine di "prevenire la dispersione di gas o percolazioni" con conseguente pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica.

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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