L’Istituzione della Corte penale internazionale ha fatto seguito ai tentativi avvenuti nella Comunità di internazionale di adottare un sistema di giurisdizione penale internazionale per punire gli autori di crimini internazionali. Già nel 1919 con il Trattato di Versailles fu prevista la possibilità di punire gli autori di crimini di guerra, ma i processi non furono poi celebrati. All’esito della seconda guerra mondiale, furono poi istituiti dagli Stati vincitori i Tribunali di Tokyo e di Norimberga per processare gli autori di crimini di guerra degli Stati sconfitti. All’indomani della fine della guerra fredda, sono stati, prima, istituiti dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite nel 1993 e nel 1994 i Tribunali speciali per la ex Jugoslavia e per il Ruanda. Finalmente, nel 1998, è stato firmato a Roma lo Statuto della Corte penale internazionale. La Corte è competente per i crimini di genocidio (art. 6), crimini contro l’umanità (art. 7), crimini di guerra (art. 8) e per il crimine di aggressione (art. 5). Per il crimine di aggressione, però, gli Stati hanno condizionato la competenza della Corte al raggiungimento di un accordo, in seno alla Assemblea degli Stati parte, su una definizione di tale fattispecie criminosa, accordo raggiunto nel 2010 dalla prima Conferenza di revisione dello Statuto. Tale emendamento entrerà in vigore il 17 luglio 2018.