Rubriche

Introduzione

1.Con riguardo al periodo esaminato (1° luglio 2017-31 ottobre 2017) meritano di essere segnalate la risoluzione della 1ª Commissione del Senato nonché le risoluzioni di Camera e Senato con le quali si impegna il Governo a promuovere in sede europea iniziative in materia di immigrazione e asilo e, in particolare, di ricollocazione e reinsediamento dei richiedenti asilo. Si tratta di un tema, quello dell’immigrazione e dell’asilo, che ha peraltro costituito oggetto di altri atti di indirizzo politico delle Camere nel recente passato, come non si è mancato di segnalare in questa Rubrica (cfr. Camera e Senato approvano le risoluzioni sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 22 e 23 giugno 2017, n. 2/2017; nonché La Camera ed il Senato approvano risoluzioni sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 20-21 ottobre 2016, n. 3/2016). Peraltro, riferimenti al tema della ricollocazione ed alreinsediamento dei richiedenti asilo sono contenuti anche nel documento approvato dalla I Commissione della Camera sulla Relazione della Commissione sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, qui pure segnalato (cfr. infra).

2. Oltre ad una «valutazione estremamente negativa» della XIII Commissione della Camera sulla proposta di un regolamento e, come si accennava, ad una valutazione positiva della I Commissione della Camera sulla Relazione 2016 della Commissione europea sull’applicazione della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, merita inoltre di essere segnalata in questo numero della Rubrica una lettera del Presidente della Repubblica al Presidente del Consiglio con la quale il Presidente, nel promulgare la legge che modifica il Codice delle leggi antimafia, evidenzia l’esigenza di assicurare «stabile conformazione dell’ordinamento interno agli obblighi comunitari». Si è deciso di dare conto di quest’ultimo atto nella presente Rubrica (pur dedicata ai raccordi parlamentari tra l’Italia e l’Unione europea), venendo in questo caso in rilievo l’esercizio di un controllo da parte del Presidente della Repubblica sul rispetto del diritto dell’Unione europea da parte delle Camere nell’esercizio dell’attività legislativa da parte di queste ultime.

1. Il 20 dicembre 2017 l’Assemblea del Senato ha approvato – a maggioranza assoluta, come richiesto dall’art. 64 Cost., e comunque nell’ambito di una significativa convergenza tra le principali forze politiche – una ampia riforma del regolamento. Si è trattato di un “colpo di coda” della XVII legislatura, per grande parte focalizzata su diverse e ulteriori riforme istituzionali, o – come è stato definito in una lettera del Presidente Giorgio Napolitano al relatore, sen. Roberto Calderoli, di cui si è data lettura ad approvazione avvenuta – di un “insperato miracolo” che, negli auspici del Presidente del Senato, sen. Pietro Grasso, consegna ai senatori della XVIII legislatura “un Senato che potrà funzionare ancora meglio”.
Ad ogni buon conto, si tratta di un testo molto ampio, che certamente inciderà in maniera rilevante su tratti importanti dell’organizzazione e delle procedure del Senato.

Sentenza n. 147/2017– giudizio di costituzionalità in via incidentale

Deposito del 23/06/2017; Pubblicazione in G.U.28/06/2017 n. 26

Motivo della segnalazione

La decisione in questione trae origine dai dubbi sollevati dal Tribunale ordinario di Monza, in funzione di giudice del lavoro, circa la legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 12-septies, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La disposizione de qua, approvata in occasione della conversione del d.l. 78 del 2010, riguarda, con efficacia retroattiva a partire dal 1º luglio 2010, la ricongiunzione onerosa dei contributi già versati in regimi di gestione separata al regime di assicurazione generale obbligatoria.

Sentenza n. 169/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

La decisione concerne una serie di censure sollevate dalle Regioni in ordine ad un rilevante e noto intervento normativo in materia di enti territoriali (si tratta del decreto-legge n. 78 del 2015). Vengono sottoposte all’attenzione della Corte costituzionale questioni, aventi ad oggetto norme statuenti tagli di spesa in materia sanitaria, che assumono come parametri gli artt. 3, 32, 97, 117, secondo e terzo comma, Cost., nonché il principio di leale collaborazione di cui all’art. 120 Cost. Il giudice delle leggi dichiara inammissibili o infondate tutte le questioni sollevate.

Sentenza n. 170/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 12/07/2017; Pubblicazione in G. U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

La decisione origina da ricorsi regionali aventi ad oggetto il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l’apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l’emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive) – convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. Accanto a numerose questioni, sollevate in riferimento agli artt. 3, 5, 9, 11, 32, 97, 114, 117, primo, secondo, terzo, quarto e quinto comma, 118, 119 e 120 Cost. ed ai principi di ragionevolezza, leale collaborazione e sussidiarietà, tutti rigettati, quando non dichiarati inammissibili, la Corte, per quel che qui interessa, prende in considerazione anche una questione relativa all’intero art. 38 del d.l. n. 133 del 2014 in riferimento all’art. 77, secondo comma, Cost., anch’essa rigettata.

Sentenza n. 179/2017 e ordinanza n. 184/2017– giudizi di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

Nei casi decisi con la sentenza n. 179 e l’ordinanza n. 184 del 2017 sono giunte dinanzi alla Corte costituzionale – che le ha dichiarate ora inammissibili, ora manifestamente inammissibili –varie questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 73, comma 1, del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (t.u. in materia di disciplina degli stupefacenti). Le ordinanze dei giudici a quibus muovevano dalla constatazione che si era creata una forbice edittale troppo ampia tra il minimo di pena previsto per i fatti non lievi concernenti le droghe pesanti – otto anni di reclusione e 25.822 euro di multa – e il massimo di pena – nella misura di quattro anni di reclusione e 10.329 euro di multa – previsto invece per i fatti lievi concernenti le droghe pesanti o leggere.

Sentenza n. 180/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 180/2017 – una pronuncia interpretativa di rigetto – la Corte costituzionale ha esaminato una questione di legittimità avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, della legge 14 aprile 1982, n. 164 (Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso). La disposizione impugnata prevede che la rettificazione si fa in forza di una sentenza del tribunale passata in giudicato, emessa successivamente all’intervenuta modificazione dei caratteri sessuali della persona interessata.

Sentenza n. 182/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 13/07/2017 – Pubblicazione in G.U. 19/07/2017 n. 29

Motivo della segnalazione

Con la sentenza n. 182/2017 la Corte costituzionale ha rigettato una questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l’art. 1, comma 1, lettera b), del d.l. 9 giugno 2016, n. 98 (Disposizioni urgenti per il completamento della procedura di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA), convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2016, n. 151. La disposizione impugnata disciplina la procedura per la modifica o l’integrazione del “Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria”, adottato con d.P.C.m. del 14 marzo 2014 in attuazione dell’art. 1, comma 1, del d.l. n. 61/2013, escludendo il coinvolgimento della Regione interessata. Per l’approvazione del Piano, invece, il legislatore del 2013 aveva previsto l’acquisizione del parere, ancorché non vincolante, della Regione.

Sentenza n. 191/2017– giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 14 luglio 2017 – Pubblicazione in G.U. del 19/07/2017, n. 29

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 191 del 2017 la Corte ha esaminato, tra le altre, le questioni di legittimità costituzionale sollevate dalle province autonome di Trento e di Bolzano avverso una serie di disposizioni della legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”, per violazione degli articoli 8, numero 1), 9, numero 10), 16, 79, 80, 81, 99, 100 e 104 dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige, nonché degli articoli 116, 117, 119 e 120 della Costituzione. Al di là del merito delle censure proposte, la pronuncia in esame si segnala, in particolare, per il ruolo assunto, nell’ambito dello scrutinio di costituzionalità qui svolto dalla Corte, dalla c.d. clausola di salvaguardia prevista, a presidio delle prerogative statutarie di regioni a statuto speciale e province autonome, dall’articolo 1, comma 992, della legge n. 208 del 2015.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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