Rubriche

TAR TOSCANA, Firenze, 16 gennaio 2017, n. 38

Nella gerarchia delle fonti regolanti la disciplina di pianificazione del territorio non può porsi in dubbio la prevalenza del Piano strutturale sul Regolamento urbanistico essendo il primo lo strumento di indirizzo programmatico che detta le linee generali e i principi ispiratori della pianificazione urbanistica comunale con una durata tendenzialmente indeterminata (T.A.R. Toscana, sez. I, 27 giugno 2016 n. 1090). Tanto alla luce del fatto che il Piano strutturale è uno degli strumenti della pianificazione territoriale (art. 9 l. reg. n. 1/2005), mentre il Regolamento urbanistico è qualificato come atto di “governo del territorio” alla stregua dei piani complessi di intervento e dei piani attuativi (art. 10 l. reg. citata).

TAR LAZIO, Roma, ordinanza 20 gennaio 2017, n. 1027

Con l’ordinanza il TAR Lazio afferma la rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 14, co. 26-31 d.l. 31 maggio 2010, n. 78 (“Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e competitività economica), convertito in legge dall’art. 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n. 122, che ha imposto ai comuni di dimensioni minori (con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) l’obbligo di esercizio associato delle funzioni fondamentali, come dalla legge individuate.

TAR ABRUZZO, Pescara, 24 novembre 2016, n. 366

Ai sensi dell'art. 54 comma 4, d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 le ordinanze contingibili e urgenti sono funzionali a prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica.
In tale concetto, secondo la giurisprudenza che il giudicante condivide, può rientrare, ai fini dell'adozione di simili ordinanze, qualsiasi tipo di inquinamento che causa disagio alla popolazione, quindi anche quello olfattivo così come quello acustico.

TAR CAMPANIA, Napoli, 9 novembre, n. 5162

Le ordinanze contingibili ed urgenti costituiscono provvedimenti extra ordinem, in quanto dotate di capacità derogatoria dell'ordinamento giuridico, al fine di consentire alla P.A., in deroga al principio di tipicità dei provvedimenti amministrativi, di sopperire a situazioni straordinarie ed urgenti non fronteggiabili con l'uso dei poteri ordinari.

TAR CAMPANIA, Napoli, 9 novembre 2016, n. 5163

Nel caso di ricorso allo strumento dell'ordinanza contingibile urgente avente valenza ambientale, l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento si giustifica solo nel caso di un'urgenza qualificata che, in relazione alle circostanze del caso concreto, deve essere espressamente esplicitata in motivazione, attesa l'intrinseca conflittualità tra le ragioni pubbliche, di tutela immediata della pubblica incolumità, e le esigenze del privato di partecipazione per una verifica in contraddittorio sia sull'effettiva legittimazione passiva, sia essa correlata al titolo di proprietà o meno, in capo ai possibili destinatari dell'atto sia, in caso di esito positivo, in ordine all'individuazione della migliore soluzione tecnico - logistica per la rimozione dei rifiuti depositati nell'area e, in definitiva, per la sua messa in sicurezza.

TAR LOMBARDIA, Milano, 29 dicembre 2016, n. 2482

Le disposizioni sulla partecipazione di cui all'art. 7 e ss., l. n. 241 del 1990 - in materia di ordinanze contingibili e urgenti - possono essere derogate, in quanto incompatibili con l'urgenza di provvedere, anche in ragione della perdurante attualità dello stato di pericolo che si sarebbe aggravata con il trascorrere del tempo. La comunicazione di avvio del procedimento nelle ordinanze contingibili ed urgenti del Sindaco non può che essere di pregiudizio per l'urgenza di provvedere.

TAR UMBRIA, Perugia, 17 gennaio 2017, n. 95

Le ordinanze contingibili ed urgenti devono essere assistite da tutte le garanzie compatibili in concreto con i presupposti e gli effetti dell'atto, ivi compresa la partecipazione al procedimento; ne consegue che il ricorso all'ordinanza contingibile ed urgente non giustifica di per sé l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento, essendo al contrario necessaria un'urgenza qualificata in relazione alle circostanze del caso concreto, debitamente esplicitata in specifica motivazione.

TAR LOMBARDIA, Brescia, 25 maggio 2017, n. 696

Relativamente alla questione della titolarità delle funzioni vicarie di Presidente del Consiglio comunale, il giudice amministrativo ritiene condivisibile la tesi che afferma il transito automatico delle stesse al consigliere anziano nell’ipotesi di contemporanea indisponibilità o di dimissioni del presidente e del vicepresidente.

Fascicolo n. 2/2024

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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