Rubriche

TAR CAMPANIA, Napoli, 15 maggio 2017, n. 2599

Il principio maggioritario, in virtù del quale gli organi collegiali – ivi compresi quelli elettivi di governo degli enti locali – sono chiamati a deliberare almeno mediante la metà più uno dei propri componenti (fatta salva la possibilità di quorum più elevati), costituisce principio generale dell’ordinamento giuridico, a meno di deroghe espresse da parte di norme all’uopo emanate (in mancanza di allegazioni in tal senso, non rinvenibili nello Statuto comunale di Vitulazio).

TAR LOMBARDIA, Brescia, 6 marzo 2017, n. 311

Sussiste il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento all'impugnativa della richiesta di pagamento del canone dovuto per l'occupazione del sottosuolo con cavi e condutture per l'erogazione del servizio pubblico di telefonia. Deve, invece, ravvisarsi in conformità, tra le tante, alla sentenza del Consiglio di Stato n. 2927/2016, la giurisdizione del giudice amministrativo rispetto all'approvazione del regolamento comunale e alla sua applicazione mediante l'individuazione del soggetto tenuto al pagamento del canone.

TAR TOSCANA, Firenze, 10 febbraio 2017, n. 211

Le società ricorrenti, tutte esercitanti attività di trasporto con bus turistici, avevano impugnato la delibera della Giunta comunale di Firenze, di approvazione del disciplinare e del prospetto dei contrassegni allegato al disciplinare stesso, nella parte in cui disponeva che "dal 1 marzo 2016 gli abbonamenti dei contrassegni P e Q di cui alla citata deliberazione n. 00429/G/2012 sono revocati e per quelli con scadenza successiva a tale data si procederà al rimborso della quota non fruita".
Il Tar Toscana accoglie il ricorso relativamente alla censura lamentata dalle ricorrenti di pretermissione di qualunque confronto con gli operatori del settore prima dell'adozione dell'atto impugnato.

CONS. STATO, Sez. III, 5 maggio 2017, n. 2073

Il Consiglio di Stato dichiara l’illegittimità dei limiti alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile di carattere generale e riguardanti intere ed estese porzioni del territorio comunale, in assenza di una plausibile ragione giustificativa; nonché dei limiti di carattere generale giustificati da un'esigenza di tutela generalizzata della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche, dal momento che a tale funzione provvede lo Stato, con la fissazione di determinati parametri inderogabili, il cui rispetto è verificato dai competenti organi tecnici. Il regolamento comunale, previsto dall'art. 8 comma 6, l. 22 febbraio 2001, n. 36, nel disciplinare il corretto insediamento nel territorio degli impianti, può contenere regole a tutela di particolari zone e beni di pregio paesaggistico o ambientale o storico artistico, o anche per la protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici di zone sensibili (scuole, ospedali etc.), ma non può imporre limiti generalizzati all'installazione degli impianti se tali limiti sono incompatibili con l'interesse pubblico alla copertura di rete del territorio nazionale.

TAR SARDEGNA, Cagliari, 6 febbraio 2017, n. 86

Il TAR dichiara l'illegittimità dell'art. 65 del regolamento sul servizio Mortuario e dei Cimiteri della Città di Cagliari il quale dispone che "La concessione può essere revocata per esigenze d'ordine generale”, in quanto dalle concessioni perpetue rilasciate in data anteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. n. 800 del 21 ottobre 1975 scaturiscono diritti acquisiti e le stesse non possono essere assoggettate a una nuova disciplina in peius, in virtù di una successiva regolamentazione comunale.

TAR LOMBARDIA, Milano, 20 febbraio 2017, n. 425

Prima dell'adozione del d.P.C.M. 5 dicembre 2013 n. 159, nell'ambito della propria competenza legislativa, la Regione Lombardia ha stabilito il criterio della rilevanza dell'ISEE personale e non di quello familiare per l'accesso alle unità di offerte residenziali o semiresidenziali dei disabili gravi.
Pertanto, non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale e regionale in quanto nel sistema dell'art. 117 Cost., la ripartizione delle competenze legislative, con l'inerente figura della "competenza concorrente", riguarda esclusivamente lo Stato e le Regioni e non gli enti locali; pertanto, alla luce della normativa regionale richiamata il TAR conclude per l’illegittimità del regolamento comunale adottato in data 20 dicembre 2012 nella parte in cui, sostanzialmente, recupera per le prestazioni assistenziali la rilevanza dell'ISEE familiare ai fini della compartecipazione al costo della retta di degenza.

TAR CAMPANIA, Napoli, 15 febbraio 2017, n. 926

Il regime sanzionatorio degli interventi edilizi abusivi esula dalle attribuzioni dell'ente territoriale, essendo rimesso alla disciplina nazionale di riferimento; pertanto, le disposizioni regolamentari in contrasto con la normativa primaria sono suscettibili di disapplicazione. Nel caso di specie, il Comune di Brusciano aveva posto a fondamento del provvedimento di annullamento d'ufficio del permesso di costruire, tra gli altri, una norma del regolamento edilizio comunale relativa alla sostituzione del direttore dei lavori prima dell'ultimazione delle opere.

CONS. STATO, Sez. V, 21 febbraio 2017, n. 774

Presupposti per l'adozione da parte del Sindaco di ordinanza contingibile ed urgente sono la sussistenza di un pericolo irreparabile ed imminente per la pubblica incolumità, non altrimenti fronteggiabile con i mezzi ordinari apprestati dall'ordinamento, e la provvisorietà e la temporaneità dei suoi effetti, nella proporzionalità del provvedimento. Non è, quindi, legittimo adottare ordinanze contingibili e urgenti per fronteggiare situazioni prevedibili e permanenti o quando non vi sia urgenza di provvedere, intesa come assoluta necessità di porre in essere un intervento non rinviabile, a tutela della pubblica incolumità (Cons. Stato, sez. V, 26 luglio 2016, n. 3369).

La Conferenza dei Presidenti dei gruppi parlamentari del Senato, nella seduta del 17 gennaio 2017, ha introdotto alcune interessanti novità in relazione alle modalità di presentazione in Assemblea di proposte emendative, ordini del giorno e ulteriori richieste procedurali quali richieste di stralcio, questioni pregiudiziali e sospensive, nonché richieste di non passaggio agli articoli e proposte di coordinamento, stabilendo che la presentazione in cartaceo debba essere accompagnata da una parallela trasmissione in via telematica. Nella stessa sede sono state individuate linee guida finalizzate alla standardizzazione della struttura dei documenti medesimi, corredate da allegati con esempi, modelli e indicazioni operative per la loro redazione.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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