Rubriche

TAR CAMPANIA, Napoli, 22 febbraio 2017, n. 1065
È illegittima l'ordinanza contingibile e urgente con cui è disposta la rimozione di un gazebo ubicato nell'area antistante un esercizio commerciale, in considerazione dell'assenza dei presupposti per adottare un provvedimento ai sensi dell'art. 54, T.U.E.L. Dall'ordinanza gravata che richiama il verbale della Polizia Municipale si evince che l'area in questione è ad uso pubblico ed è destinata alla circolazione di pedoni (marciapiede), ma nulla viene detto circa le ragioni di sicurezza urbana che hanno indotto l'Amministrazione ad esercitare un potere extra ordinem, non essendo sufficiente a giustificare il predetto provvedimento la sola esigenza di restituire la zona alla viabilità pedonale in mancanza di ulteriori specifici fatti. Inoltre, l'assenza dei presupposti per l'esercizio del potere ex art. 54, T.U.E.L. discende dalla circostanza che l'installazione del gazebo nell'area antistante l'esercizio commerciale era stata autorizzata dalla stessa Amministrazione con provvedimenti temporanei rinnovati nel corso degli anni e che, pertanto, in mancanza di fatti nuovi non appare giustificata un'ordinanza di ripristino dello stato dei luoghi che abbia come presupposto interessi e fatti che vanno ben oltre le normali competenze di polizia amministrativa locale. Infatti, solo in simili casi il Sindaco, in qualità di Ufficiale di governo, assume il ruolo di garante della sicurezza pubblica e può provvedere alle misure necessarie a prevenire o eliminare i gravi pericoli che la possano minacciare.

TAR SICILIA, Palermo, 1 febbraio 2017, n. 291

L'esecuzione del servizio pubblico di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani deve, in generale, essere svolto con efficacia ed immediatezza a tutela del bene pubblico indicato dalla legge; pertanto qualora la necessità di provvedere si appalesi imperiosa - specie al fine di prevenire eventuali ipotesi di emergenze sanitarie e di igiene pubblica - il Sindaco può legittimamente ricorrere allo strumento dell'ordinanza contingibile e urgente, ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d.lg. 18 agosto 2000 n. 267, anche se sussiste una apposita disciplina che regoli, in via ordinaria, la materia.

Aggiornato al 22.07.2017

Parte a cura di
GIOVANNA DE MINICO

Scheda
di
Fabio Dell’Aversana

Nel periodo oggetto di osservazione, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha posto in essere delle importanti attività di natura regolamentare.
Il primo regolamento a cui si ritiene di dover far cenno è del 29 marzo 2017 e ha ad oggetto l’esercizio dell’attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione1. La normativa contenuta in questo atto è particolarmente dettagliata, così come dimostrano le molte disposizioni riguardanti le segnalazioni che possono essere effettuate per denunciare eventuali attività corruttive: infatti, fermo restando che le attività di vigilanza possono – rectius: debbono – essere attivate d’ufficio dall’Autorità, è espressamente previsto che anche le segnalazioni provenienti da privati a norma dell’art. 5 determinino l’obbligo di attivare i relativi poteri di controllo2.

Parte a cura di
GIOVANNA DE MINICO

Scheda
di
FABIO DELL’AVERSANA

Nel corso degli ultimi mesi sono state presentate dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato la relazione annuale per il 20161 e la relazione semestrale sul conflitto di interessi2. In questi due corposi documenti, l’Autorità ha ancora una volta ribadito che la concorrenza favorisce la riduzione delle rendite di posizione e delle diseguaglianze, promuovendo l’innovazione e il benessere dei consumatori, principio più volte affermato in sede pubblica dal Presidente Prof. Giovanni Pitruzzella.

di Miriam Viggiano
Aggiornato al 430//2017

Parte a cura di

GIOVANNA DE MINICO

Nel periodo di riferimento considerato (Gennaio 2017-Aprile 2017), non si registrano provvedimenti di carattere generale del Garante per la protezione dei dati personali (di seguito ‘Garante’)1.
Per tale motivo, come in altri casi, nello spirito e nell’economia delle presenti note, si darà, in ogni caso, conto di provvedimenti approvati nel predetto periodo che, pur non avendo carattere generale, si segnalano per la novità dell’orientamento adottato dal Garante.

Pubblicato il piano della CONSOB relativo alle attività di regolazione per l'anno 2017

 

Nel mese di giugno 2017, la Consob ha pubblicato, sul sito dell'Autorità stessa (come previsto dall'art. 2, co. 4, Regolamento di cui di seguito), il proprio “Piano delle attività per l'anno 2017”, che costituisce la prima attuazione del “Regolamento concernente i procedimenti per l’adozione di atti di regolazione generale” (adottato con delibera Consob 5 luglio 2016 n. 19654, in Gazz. Uff. 3 agosto 2016 n. 180). Il Regolamento cit. disciplina – ex art. 1, co. 1 – “l’adozione degli atti di regolazione generale da parte della Consob, intendendosi per tali i regolamenti e gli atti di contenuto generale aventi natura prescrittiva”: mio il corsivo.
Ai fini dell’efficace ed efficiente perseguimento delle proprie finalità, l'Autorità – ai sensi dell’art. 2 Regolamento – deve, infatti, definire, con cadenza annuale, un “documento di programmazione non vincolante” (così l'art. 2, cit.), contenente il piano delle attività che essa intende svolgere per l’adozione degli atti di regolazione generale, nonché per la revisione periodica degli stessi.

Ci si potrebbe, quindi, chiedere quale valore abbia il “Piano delle attività di regolazione” de quo.
La risposta sembrerebbe fornita dallo stesso art. 2 Regolamento (rubricato “Programmazione”), il quale dispone – al co. 3 – che l'“attività indicata nel documento di programmazione è integrata ovvero modificata nel corso dell’anno di riferimento qualora intervengano nuove esigenze di regolazione”, ma che, l'autorità “può in ogni caso procedere all’adozione di atti di regolazione generale non previsti dal documento di programmazione”: sempre mio il corsivo.
La natura di tale atto di programmazione (o “Piano delle attività di regolazione”) non sembra, quindi, in alcun modo rappresentare – per espressa previsione del Regolamento stesso – la natura di vero e proprio auto-limite, che è invece chiaramente svolta da norme quali, ad esempio, l'art. 5 Regolamento (“Consultazione”), il quale prevede che “[g]li atti di regolazione generale s[iano] adottati previo svolgimento di una consultazione in forma pubblica”, e la cui mancata osservanza parrebbe, quindi, astrattamente idonea a determinare l'illegittimità dell'atto di regolazione stesso.
Sul punto, cfr. (ancorché in relazione all'attività dell'AEEGSI) la nota di A. Colavecchio, Il “difetto di consultazione” determina l’illegittimità dell’atto di regolazione generale anche quando tale atto sia, nella “sostanza”, conforme al parametro legale (TAR Lombardia, Milano, Sez. II, sentenza 6 settembre 2016, n. 1629), in questa rubrica, 1/2017.

 

1. Il metodo, in vista della futura revisione organica dei regolamenti: intanto, una riforma “realisticamente praticabile” e largamente condivisa
In entrambe le Camere, su iniziativa dei rispettivi Presidenti, nell’ultimo mese si è tornato a discutere della riforma dei regolamenti parlamentari, dopo che la Giunta per il regolamento non si era più riunita, alla Camera, da novembre 2016, e, al Senato, da luglio 2014. Il 29 giugno 2017 la Giunta per il regolamento della Camera è stata convocata per verificare la sussistenza delle condizioni politiche per riprendere il percorso avviato ad inizio legislatura a proposito delle modificazioni del regolamento e sospeso in attesa dell’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
Vai al programma

La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
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Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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