Rubriche

Il 14 ottobre 2015 le Camere hanno approvato risoluzioni sulle comunicazioni del Presidente del Consiglio in vista del Consiglio europeo del 15-16 ottobre 2015: si tratta delle risoluzioni 6-00166 e 6-00171 alla Camera e delle risoluzioni 6-000136 e 6-000140 al Senato.
Oggetto principale del Consiglio europeo e delle comunicazioni del Presidente del Consiglio è stata la politica dell’immigrazione a seguito dei sempre più massicci fenomeni migratori verso l’Europa. Sotto questo punto di vista, le risoluzioni di Camera e Senato hanno impegnato il Governo a proseguire l’azione di promozione nelle sedi europee e internazionali delle iniziative tese al consolidamento di una nuova visione e gestione comune delle politiche migratorie in seno all’Unione europea, in linea con quanto proposto dalla Commissione europea con l’Agenda europea della migrazione COM (2015) 240 final del 13 maggio 2015.

Nell’esaminare l’Affare assegnato "Attuazione delle iniziative della Commissione europea connesse ad un nuovo impulso all’occupazione, alla crescita e all’investimento (Atto n. 439)", relativo al c.d. Piano Juncker (cioè il piano proposto dal Presidente della Commissione europea per rilanciare la crescita economica), la 14ª Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato ha svolto il 22 luglio 2015 un’audizione informale di eurodeputati italiani e di rappresentanti della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative. Si tratta di un’audizione informale che fa seguito a quella già svolta sul medesimo oggetto dalla 14ª Commissione nella seduta del 9 aprile 2015 (della quale si era dato conto nella relativa scheda nello scorso numero di questa Rubrica).

La XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera ha deliberato l’avvio di una indagine conoscitiva sugli strumenti e i metodi per la valutazione ex ante e ex post dell’impatto della normativa dell’Unione europea.
L’esigenza di approfondire siffatte tematiche attraverso un’indagine conoscitiva è motivata dalla Camera in ragione, in primo luogo, del ruolo che i parlamenti nazionali si vedono oggi riconosciuto nel controllo dei principi di sussidiarietà e proporzionalità; in secondo luogo, della centralità che il tema della semplificazione degli oneri regolamentari ha assunto nel programma della Commissione Juncker; infine, dell’attenzione sempre maggiore riservata dai parlamenti nazionali alla fase di formazione della normativa europea.

This comment deals with the recent ECtHR judgement in the case Oriali and Others v. Italy concerning three homosexual couples who complained the violation of Articles 8,12 and 14 of the ECHR. This judgement is noteworthy for the reasoning used by the Court to reach its conclusions as well as for the impact on the increasing dialogue between national and supranational Courts. After an overview on the status of homosexuals unions at European level, the paper will focus on the jurisprudence of the Italian Courts with particular attention to the decisions of the Supreme Court and the Constitutional Court. Then, it will analyse the content of the Oriali judgment, by emphasising the novelties concerning the interpretation of the doctrine of the margin of appreciation in the light of positive obligations of States. Indeed, the Court has recognised that Italian Government has overstepped its margin of appreciation by failing to provide for the core rights to same-sex couples. Moreover, the Strasbourg Court has strengthened the content of the ECHR passing through the Italian Constitution and national jurisprudence. This choice may represent a step forward in the construction of a dialogue between ECtHR and national legal orders.

(Decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 di attuazione della direttiva 2013/33/UE sulle norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e della direttiva 2013/32/UE sulle procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale)

Con il decreto legislativo 142 del 2015, entrato in vigore lo scorso 30 settembre, l'Italia ha attuato le direttive 2013/33/UE (denominata anche direttiva "accoglienza") e 2013/32/UE (denominata anche direttiva "procedure"), entrambe rifusioni rispettivamente delle direttive 2003/9/CE e 2005/85/CE. Come è noto, le due direttive hanno ampliato la tutela riconosciuta ai richiedenti protezione internazionale nel territorio dell'Unione europea e insieme formano uno dei pilastri fondanti il sistema europeo comune di asilo. In particolare, la prima stabilisce le norme comuni relative alle modalità di accoglienza, fissando lo standard da garantire ai richiedenti protezione internazionale nelle more della definizione della procedura di esame della domanda. La seconda detta le norme volte ad armonizzare le procedure per il riconoscimento e la revoca dello status di protezione internazionale negli Stati membri dell'Unione europea.

(Legge 29 luglio 2015, n. 131 in vigore dal 21 agosto 2015)

L'Italia ha finalmente ratificato e reso esecutiva la Convenzione internazionale per la protezione di tutte le persone dalle sparizioni forzate (d'ora innanzi "Convenzione"), adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 dicembre 2006 e in vigore sul piano internazionale dal 2010. La Convenzione costituisce il primo trattato universale dedicato a reprimere un fenomeno che, dopo essere venuto tristemente alla ribalta nel periodo delle dittature latino-americane degli anni settanta, è sempre più diffuso nella comunità internazionale contemporanea . Il trend risulta anche dal più recente rapporto elaborato dal Gruppo di lavoro del Consiglio dei diritti umani sulle sparizioni forzate nel 2014.

Tra i recenti provvedimenti con i quali Legislatore ha provveduto ad autorizzare il Capo dello Stato alla ratifica e ha dato esecuzione a convenzioni internazionali si segnalano la legge di ratifica e esecuzione della convenzione contro la sparizione forzata del 2006; la legge di ratifica e esecuzione della convenzione sulla competenza, sulla legge applicabile e sulla esecuzione in materia di cooperazione sulla genitorialità del 1996; la legge di adesione alla convezione internazionale per la riduzione dei casi di apolidia del 1961 e infine la legge di ratifica ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Stati Uniti per favorire la compliance fiscale internazionale.

Sentenza n. 171/2015 – giudizio di costituzionalità in via principale

Deposito del 16/07/2015; Pubblicazione in G. U. 22/07/2015, n. 29

Motivo della segnalazione

La Regione Abruzzo ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-ter del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 (Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 116, per contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, quest'ultimo anche in riferimento all'art. 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L. Cost. 18 ottobre 2001, n. 3).

Ordinanze nn. 137 e 138/2015 – giudizi sull'ammissibilità di ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato

Deposito del 7/7/2015; Pubblicazione in G.U. 15/7/2015, n. 28

Motivo della segnalazione

Con le ordinanze nn. 137 e 138/2015 la Corte costituzionale ha dichiarato ammissibili due ricorsi per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevati dalle sezioni unite civili dalla Corte di cassazione nei confronti, rispettivamente, del Senato della Repubblica e del Presidente della Repubblica. Oggetto del conflitto sono perciò le disposizioni del t.u. delle norme regolamentari dell'Amministrazione riguardanti il personale del Senato – nella parte in cui precludono l'accesso dei dipendenti del Senato alla tutela giurisdizionale in riferimento alle controversie di lavoro insorte con l'Amministrazione stessa – e il decreto presidenziale 26 luglio 1996, n. 81, successivamente integrato e modificato, nella parte in cui preclude l'accesso dei dipendenti del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica alla tutela giurisdizionale in riferimento, ancora, alle controversie di lavoro insorte con l'amministrazione di appartenenza.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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