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Sentenza n. 57/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 31/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 08/04/2015 n. 14

Motivo della segnalazione

Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria solleva q.l.c. dell'art. 30, c. 5, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), ritenendo che tale disposizione fosse applicabile anche nel giudizio a quo, introdotto anteriormente alla sua entrata in vigore.

Sentenza n. 55/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 31/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 08/04/2015 n. 14

Motivo della segnalazione

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con due distinti ricorsi (nn. 49 e 58 del 2014) ha impugnato nell'intero testo la legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) e la legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), lamentando la violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, in quanto il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio.

Sentenza n. 46/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 01/04/2015 n. 13

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 46/2015 la Corte ha esaminato, respingendole, le censure proposte da alcune Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013). I ricorsi regionali miravano a ottenere una declaratoria d'illegittimità costituzionale di tali disposizioni nella parte in cui si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.

Le disposizioni impugnate disciplinano le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno e l'obbligo d'inviare una certificazione in merito all'applicazione del patto. Le ricorrenti, in buona sostanza, lamentano che tali previsioni siano state adottate con legge dello Stato, e perciò in via unilaterale, senza addivenire preventivamente a un accordo con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome.

Sentenza n. 44/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 25/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 01/04/2015 n. 13

Motivo della segnalazione

Nella sentenza n. 44/2015 la Corte ha esaminato, accogliendolo, un ricorso presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti della legge della Regione Abruzzo n. 24/2014 (Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo). Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'intera legge regionale, sostenendo che il Consiglio regionale, approvandola mentre si trovava in regime di prorogatio, avrebbe ecceduto i suoi (in quel momento limitati) poteri. Stando all'art. 86, comma 3, lett. a), dello statuto della Regione Abruzzo, in effetti, alla scadenza della legislatura "le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate, secondo le modalità disciplinate nel Regolamento, sino al completamento delle operazioni di proclamazione degli eletti nelle nuove elezioni limitatamente agli interventi che si rendono dovuti in base agli impegni derivanti dall'appartenenza all'Unione Europea, a disposizioni costituzionali o legislative statali o che, comunque, presentano il carattere della urgenza e necessità".

Sentenza n. 10/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 11/02/2015 – Pubblicazione in G. U. 11/02/2015 n. 6

Motivo della segnalazione

La sentenza 10/2015 è relativa alla legittimità costituzionale dell'art. 81, commi 16, 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133. La questione era stata promossa dalla Commissione tributaria provinciale di Reggio Emilia nel procedimento vertente tra la Scat Punti Vendita Spa e l'Agenzia delle entrate – Direzione provinciale di Reggio Emilia, con ordinanza del 26 marzo 2011, iscritta al n. 215 del registro ordinanze 2011 e pubblicata in G. U. n. 44, I serie speciale, dell'anno 2011. La Corte ha valutato come infondate le questioni sollevate in relazione agli artt. 77, II comma, e 23 Cost., incentrate, rispettivamente, sull'illegittimo utilizzo del decreto-legge in assenza dei motivi di necessità e urgenza e sulla riserva di legge in materia di prestazioni patrimoniali imposte, ma è comunque pervenuta al giudizio d'incostituzionalità della normativa impugnata per contrasto con gli artt. 3 e 53 Cost.

Sentenza n. 81/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 15/05/2015 – Pubblicazione in G. U. 20/05/2015 n. 20

Motivo della segnalazione

La sentenza in oggetto s'inserisce nel "filone" dovuto all'attività del Consiglio regionale abruzzese in regime di prorogatio (sent. nn. 44, 55 e 64 del 2015). In questo caso, in particolare, viene dichiarata incostituzionale (per violazione dell'art. 123 Cost., norma interposta l'art. 86, comma 3 dello Statuto regionale) la legge della Regione Abruzzo n. 25 del 28 aprile 2014, avente ad oggetto il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica nonché l'assegnazione e la gestione degli alloggi dei medesimi enti.

Sentenza n. 82/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 15/05/2015 – Pubblicazione in G. U. 20/05/2015 n. 20

Motivo della segnalazione

Con sette ricorsi la Regione autonoma Trentino-Alto Adige, la Provincia autonoma di Trento, la Regione autonoma Valle d'Aosta, la Regione siciliana, la Provincia autonoma di Bolzano, la Regione autonoma Sardegna e la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia hanno promosso questioni di legittimità costituzionale degli artt. 28 e 48 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214.

La Corte ha, in questa sentenza, esaminato i riuniti ricorsi in base alle censure della Regione Valle d'Aosta e Regione siciliana, uniche a non rinunciare al ricorso (le altre ricorrenti hanno medio tempore stipulato appositi accordi con lo Stato).

Il seguito della sentenza 238/2014 della Corte costituzionale: il Tribunale di Firenze esorta le parti (ma anche gli Stati coinvolti) a concludere un accordo transattivo

Ordinanza del Tribunale di Firenze, seconda sezione civile, 23 marzo 2015, NRG 2012/1300

Approvata dal Parlamento la legge che autorizza la ratifica della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico del 1992.

LEGGE 29 aprile 2015, n. 57, Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992. (15G00069) (GU Serie Generale n.108 del 12-5-2015)

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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