Sentenza n. 57/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale
Deposito del 31/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 08/04/2015 n. 14
Motivo della segnalazione
Il Tribunale amministrativo regionale per la Liguria solleva q.l.c. dell'art. 30, c. 5, del D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo), ritenendo che tale disposizione fosse applicabile anche nel giudizio a quo, introdotto anteriormente alla sua entrata in vigore.
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Sentenza n. 55/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 31/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 08/04/2015 n. 14
Motivo della segnalazione
Il Presidente del Consiglio dei Ministri, con due distinti ricorsi (nn. 49 e 58 del 2014) ha impugnato nell'intero testo la legge della Regione Abruzzo 28 aprile 2014, n. 23 (Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 3 marzo 2005, n. 18, 21 febbraio 2011, n. 5, 16 luglio 2013, n. 19, 19 dicembre 2007, n. 44, 16 settembre 1998, n. 81 e ulteriori disposizioni normative) e la legge della Regione Abruzzo 21 maggio 2014, n. 32 (Provvidenze sociali a favore dei malati oncologici e dei soggetti trapiantati, modifiche alle leggi regionali nn. 20/2010, 2/2013, 23/2014, 24/2014, sostegno alimentare alle persone in stato di povertà e finalizzazione di risorse e determinazione aliquote addizionale Irpef per l'anno d'imposta 2014 e aliquote imposta regionale sulle attività produttive per il periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014), lamentando la violazione dell'art. 86, comma 3, dello statuto della Regione Abruzzo 28 dicembre 2006, in riferimento all'art. 123 della Costituzione, in quanto il Consiglio regionale avrebbe esorbitato dai limiti propri della sua condizione di organo in prorogatio.
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Sentenza n. 46/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale
Deposito del 25/03/2015 – Pubblicazione in G. U. 01/04/2015 n. 13
Motivo della segnalazione
Nella sentenza n. 46/2015 la Corte ha esaminato, respingendole, le censure proposte da alcune Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nei confronti dell'art. 1, commi 461, 462, 463, 464 e 465, della legge n. 228/2012 (legge di stabilità per il 2013). I ricorsi regionali miravano a ottenere una declaratoria d'illegittimità costituzionale di tali disposizioni nella parte in cui si applicano alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome.
Le disposizioni impugnate disciplinano le sanzioni connesse all'inosservanza del patto di stabilità interno e l'obbligo d'inviare una certificazione in merito all'applicazione del patto. Le ricorrenti, in buona sostanza, lamentano che tali previsioni siano state adottate con legge dello Stato, e perciò in via unilaterale, senza addivenire preventivamente a un accordo con le Regioni a statuto speciale e con le Province autonome.
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