Scheda n. 1
Statuti e rappresentanza processuale dell'ente.
CASS. CIV., Sez. I, 25 febbraio 2015, n. 3807
Nel nuovo sistema istituzionale e costituzionale degli enti locali, lo statuto del Comune - ed anche il regolamento del Comune, ma soltanto se lo statuto contenga un espresso rinvio, in materia, alla normativa regolamentare - può legittimamente affidare la rappresentanza a stare in giudizio ai dirigenti, nell'ambito dei rispettivi settori di competenza, quale espressione del potere gestionale loro proprio, ovvero ad esponenti apicali della struttura burocratico-amministrativa del Comune, ma, ove, come nella specie, una specifica previsione statutaria (o, alle condizioni di cui sopra, regolamentare) non sussista, il Sindaco conserva l'esclusiva titolarità del potere di rappresentanza processuale del Comune, ai sensi dell'art. 50 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (cfr. Cass. S.U n. 12868 del 2005 e, tra le numerose altre, anche Cass. n. 4556 del 2012), nel caso pure evidenziata dall'art. 70 del depositato Statuto comunale.
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