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Sentenza n. 193/2015 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 24/09/2015 – Pubblicazione in G. U. 30/09/2015 n. 39

Motivo della segnalazione

In questa decisione la Corte si pronuncia su alcuni profili di possibile incostituzionalità della legge elettorale della Regione Lombardia n. 17/2012, oggetto di questioni di costituzionalità sollevate dal TAR della Lombardia, nell'ambito di un giudizio volto all'annullamento, in parte qua, del verbale delle operazioni elettorali dell'Ufficio centrale elettorale e dei presupposti verbali degli Uffici centrali circoscrizionali.

Scheda n. 1

Statuti e rappresentanza processuale dell’ente

CASS. CIVILE, sez. VI, 15 ottobre 2015, n. 20905.

La sentenza si richiama all’ormai consolidato orientamento della Suprema Corte in ordine al principio di diritto secondo cui: “In tema di contenzioso tributario, il D.L. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3 bis, comma 1, convertito con modificazioni nella L. 31 maggio 2005, n. 88, in vigore dal 1 giugno 2005, sostituendo il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 11, comma 3, sul contenzioso tributario, dispone che l'ente locale, nei cui confronti è preposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, o, in mancanza di tale figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa comprendente l'ufficio tributi; mentre il cit. art. 3 bis, comma 2, estende ai processi in corso la suddetta disposizione, relativa alla legittimazione processuale dei dirigenti locali” (nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto ammissibile l'appello proposto dal dirigente del servizio affissioni e pubblicità del Comune di Roma). (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 14637 del 22/06/2007; conformi: Cass. Sez. 5, Sentenza n. 10832 del 28/06/2012, Cass. Sez. 5, Sentenza n. 6807 del 20/03/2009).

1. “Le malattie delle leggi” è l’titolo di un nuovo saggio di cinquantacinque pagine, editore Giuffré, scritto da Vittorio Italia, in cui si esaminano i sintomi e le malattie delle leggi, i rimedi apparenti ed efficaci, l’impossibilità delle cure, la reviviscenza delle leggi e la loro coerenza. Il saggio propone come rimedio una legislazione per principi e il ritorno a regole generali ed astratte. La prima non c’è mai stata, neanche nelle materie in cui era prescritta dalla Costituzione (potestà legislativa concorrente); la seconda non si addice ad una legislazione che deve eliminare o  quanto meno ridurre le disuguaglianze di fatto che “impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del paese”.

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente.

Nel periodo luglio-ottobre 2015 il Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano ha approvato 7 leggi, tra le quali si segnalano:

Legge provinciale 14 luglio 2015, n. 7

"Partecipazione e inclusion"

Nei mesi luglio-ottobre 2015 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato 4 leggi provinciali, fra le quali si segnalano in particolare:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15

"Legge provinciale per il governo del territorio"

Con questa legge la Provincia autonoma di Trento ha dettato disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio provinciale, definendo, in particolare, gli strumenti di pianificazione territoriale e i piani attuativi; la disciplina della tutela e della valorizzazione del paesaggio, con l'indicazione delle specifiche competenze di Provincia, comunità e comuni e con l'individuazione degli strumenti volti a garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale; la disciplina in materia di edilizia.

Nei mesi luglio-ottobre 2015 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato 4 leggi provinciali, fra le quali si segnalano in particolare:

Legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15

Legge provinciale per il governo del territorio

Con questa legge la Provincia autonoma di Trento ha dettato disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio provinciale, definendo, in particolare, gli strumenti di pianificazione territoriale e i piani attuativi; la disciplina della tutela e della valorizzazione del paesaggio, con l'indicazione delle specifiche competenze di Provincia, comunità e comuni e con l'individuazione degli strumenti volti a garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale; la disciplina in materia di edilizia.

Nella stessa seduta del 27 ottobre 2015, inoltre, per consentire l'ordinato svolgimento dei lavori della 5a Commissione durante la sessione di bilancio, è stata prevista la predisposizione, nei locali della Commissione sanità – a decorrere dal 5 novembre – di appositi spazi di permanenza per i rappresentanti di enti e associazioni. La Commissione sanità si trova infatti nelle immediate vicinanze dell'aula della Commissione Difesa, all'interno della quale si riunisce ordinariamente la 5a Commissione nel corso della sessione di bilancio.

È da notarsi il riferimento "all'ordinato svolgimento dei lavori", che richiama l'esperienza delle precedenti sessioni di bilancio, nel corso delle quali i rappresentanti dei portatori di interessi si posizionavano davanti alle entrate della Commissione difesa e nel cortile interno di collegamento tra i palazzi.

Nella seduta dell'Assemblea del Senato del 27 ottobre 2015, il Presidente del Senato, nel rendere le comunicazioni sul calendario della sessione di bilancio, ha introdotto due elementi di novità.

In particolare, la Conferenza dei Capigruppo ha convenuto sulla proposta del Presidente di limitare la resocontazione stenografica dei lavori delle Commissioni, con riguardo ai disegni di legge di bilancio e di stabilità, alle sole sedute della 5a Commissione dedicate alle audizioni svolte congiuntamente con l'omologa Commissione della Camera dei deputati (link). Ciò significa che non verrà più redatto il resoconto stenografico delle sedute delle Commissioni durante la sessione di bilancio.

Può essere utile, sul punto, richiamare le norme costituzionali e regolamentari rilevanti. L'art. 72 Cost. contiene un semplice rinvio ai regolamenti parlamentari per quanto riguarda la pubblicità dei lavori delle Commissioni. L'ordinaria forma di pubblicità per i lavori delle Commissioni è quella indiretta mediante la pubblicazione di resoconti. I regolamenti di Camera e Senato prevedono per l'esame in sede referente dei documenti di bilancio la resocontazione stenografica. In particolare, l'art. 120, comma 8, r.C., come da ultimo modificato nel 1989, prevede che per le sedute delle Commissioni riservate all'esame dei disegni di legge finanziaria e di bilancio "si redige e si pubblica un resoconto stenografico". L'art. 126, comma 5, r.S., prevede allo stesso modo che per le sedute delle Commissioni riservate all'esame congiunto del disegno di legge di approvazione dei bilanci di previsione dello Stato e del disegno di legge finanziaria "si redige e si pubblica il resoconto stenografico".

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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