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Nei mesi gennaio-giugno 2014 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha adottato 5 leggi provinciali, fra le quali si segnalano:

Legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4

Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013

La legge introduce una disciplina degli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati e delle modalità per la loro realizzazione. La trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione nel sito istituzionale dei dati, dei documenti e delle informazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. Fra i documenti resi pubblici, secondo diverse forme, l'anagrafe degli interventi finanziari provinciali, gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni; gli incarichi per la rappresentanza in giudizio, per il patrocinio dell'amministrazione le nomine di consulenti tecnici di parte e gli incarichi per il ricorso alle funzioni notarili; incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici. A fronte di una richiesta di accesso ai documenti da parte del cittadino, eventuali mancate risposte, diniego o differimento dell’accesso, legittimeranno il richiedente a rivolgersi al difensore civico.

Per verificare l’applicazione di disposizioni provinciali e statali in materia di trasparenza, è stata istituita al figura del responsabile della trasparenza, nominato dalla Giunta provinciale e individuato tra alcuni dirigenti 

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Nei mesi gennaio-giugno 2014 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha adottato 5 leggi provinciali, fra le quali si segnalano:

Legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4

Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013

La legge introduce una disciplina degli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività della Provincia, delle sue agenzie e dei suoi enti strumentali pubblici e privati e delle modalità per la loro realizzazione. La trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa è assicurata mediante la pubblicazione nel sito istituzionale dei dati, dei documenti e delle informazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. Fra i documenti resi pubblici, secondo diverse forme, l'anagrafe degli interventi finanziari provinciali, gli incarichi retribuiti di studio, di ricerca, di consulenza e di collaborazione conferiti a soggetti esterni; gli incarichi per la rappresentanza in giudizio, per il patrocinio dell'amministrazione le nomine di consulenti tecnici di parte e gli incarichi per il ricorso alle funzioni notarili; incarichi per l'esecuzione di lavori pubblici. A fronte di una richiesta di accesso ai documenti da parte del cittadino, eventuali mancate risposte, diniego o differimento dell’accesso, legittimeranno il richiedente a rivolgersi al difensore civico.

Per verificare l’applicazione di disposizioni provinciali e statali in materia di trasparenza, è stata istituita al figura del responsabile della trasparenza, nominato dalla Giunta provinciale e individuato tra alcuni dirigenti 

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Nel corso del periodo gennaio-giugno 2014 il Consiglio provinciale ha approvato 3 leggi, tra le quali si segnala:

Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3

“Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” 

La Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 80 del proprio Statuto di autonomia, a decorrere dall’anno 2014, istituisce l’imposta municipale immobiliare (IMI). Essa sostituisce integralmente sul territorio provinciale le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili. La legge non comporta oneri a carico del bilancio statale. La neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La legge definisce gli ambiti demandati all’autonomia regolamentare dei comuni (art. 2); il presupposto impositivo (art. 3); fornisce le definizioni necessarie ai fini dell’applicazione dell’imposta (artt. 4 e 5); identifica i soggetti passivi e attivo dell’imposta (artt. 6 e 7), nonché la base imponibile; provvede alla determinazione dell’aliquota (art. 9); stabilisce detrazioni ed esenzioni (artt. 10 e 11); disciplina le varie fasi del procedimento (dichiarazioni, versamenti, accertamento, riscossione coattiva, sanzioni ed interessi, rimborsi e contenzioso: artt. 12-18). 

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Nel corso del periodo gennaio-giugno 2014 il Consiglio provinciale ha approvato 3 leggi, tra le quali si segnala:

Legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3

“Istituzione dell’imposta municipale immobiliare (IMI)” 

La Provincia autonoma di Bolzano, ai sensi dell’art. 80 del proprio Statuto di autonomia, a decorrere dall’anno 2014, istituisce l’imposta municipale immobiliare (IMI). Essa sostituisce integralmente sul territorio provinciale le imposte comunali immobiliari istituite con leggi statali, anche relative alla copertura dei servizi indivisibili. La legge non comporta oneri a carico del bilancio statale. La neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato è assicurata secondo quanto disposto dall'articolo 1, comma 521, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

La legge definisce gli ambiti demandati all’autonomia regolamentare dei comuni (art. 2); il presupposto impositivo (art. 3); fornisce le definizioni necessarie ai fini dell’applicazione dell’imposta (artt. 4 e 5); identifica i soggetti passivi e attivo dell’imposta (artt. 6 e 7), nonché la base imponibile; provvede alla determinazione dell’aliquota (art. 9); stabilisce detrazioni ed esenzioni (artt. 10 e 11); disciplina le varie fasi del procedimento (dichiarazioni, versamenti, accertamento, riscossione coattiva, sanzioni ed interessi, rimborsi e contenzioso: artt. 12-18). 

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Nei primi mesi del 2014, mentre alla Camera dei deputati è proseguito l’iter di una organica riforma del regolamento (della quale si è dato conto nel precedente numero di questa Rubrica, in un apposito commento a più voci), al Senato non si è incardinata una discussione analoga. Sono tuttavia proseguite le iniziative di riforma regolamentare sia attraverso la presentazione di proposte strutturate e finalizzate a una complessiva revisione dell’impianto regolamentare, sia recanti interventi più puntuali su temi specifici.

In particolare, sono state presentate tre proposte di modifica regolamentare, per altro tutte provenienti da senatori del MoVimento 5 stelle, benché in alcuni casi sottoscritte anche da membri che al momento non sono più parte del relativo gruppo parlamentare.

Con la sentenza n. 120 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale riferita alle norme del regolamento del Senato in materia di autodichia, chiarendo tuttavia – in maniera alquanto innovativa rispetto alla giurisprudenza pregressa – che il sindacato sul relativo potere parlamentare di giurisdizione domestica può essere oggetto di giudizio in sede di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato.

Nella sezione Giurisprudenza costituzionale di questo Osservatorio è dedicata una analisi specifica della pronuncia. 

(aggiornato al 28.06.2014)

Nel periodo di riferimento della presente nota – compreso tra i mesi di marzo e giugno – l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha adottato un solo regolamento. Ci si riferisce al provvedimento n. 24894, recante la disciplina delle ipotesi di inesigibilità delle sanzioni pecuniarie irrogate dall’Autorità[1].

Nel regolamento in questione, dopo aver ricordato la procedura volta al recupero delle sanzioni non pagate – in particolare, nei casi in cui vengano in rilievo sanzioni sospese o annullate e quando sia necessario procedere all’insinuazione nello stato passivo fallimentare –, si prevede la possibilità di dichiarare l’inesigibilità della prestazione una volta che siano stati esperiti tutti i tentativi previsti dalla normativa vigente. Tale accertamento è compiuto periodicamente dall’Autorità, la quale, entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà procedere ad accertare le ipotesi di incapienza patrimoniale verificatesi nell’anno precedente. Pertanto, ai sensi dell’art. 11, l’Antitrust potrà, sempre nei casi di impossibilità a riscuotere le sanzioni per i motivi indicati nel regolamento ovvero in presenza di ogni altra causa ostativa alla riscossione delle sanzioni, dichiarare l’inesigibilità delle suddette sanzioni e demandare all’ufficio competente il compito di aggiornare gli archivi relativi alle sanzioni, specificando la causa di inesigibilità. Il regolamento si chiude con la previsione della possibilità di riesaminare la causa di inesigibilità: infatti, ai sensi dell’art. 12, qualora “la causa di inesigibilità venga meno, l’Autorità riesamina la dichiarazione di inesigibilità precedentemente assunta, demandando all’Ufficio competente di aggiornare in tal senso gli archivi relativi alle sanzioni e di riavviare le procedure per la riscossione della sanzione divenuta esigibile”.

Si segnala, infine, che, sempre nel periodo di riferimento della presente nota, il presidente dell’Autorità, prof. Giovanni Pitruzzella, è stato ascoltato dinanzi alla X Commissione della Camera dei Deputati nell’ambito della “Indagine conoscitiva sulla strategia energetica nazionale sulle principali problematiche in materia di energia”[2].



[1] Il regolamento è stato pubblicato sul bollettino settimanale del 19 maggio 2014, n. 20, reperibile sul sito istituzionale dell’Autorità alla pagina http://www.agcm.it/trasp-statistiche/doc_download/4240-20-14.html.

Aggiornato al 27/06/2014

 Nel periodo di riferimento considerato (Marzo 2014-Giugno 2014), Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato tre provvedimenti prescrittivi di carattere generale[1] (1. il provvedimento in materia di trattamento di dati presso i partiti politici e di esonero dall’informativa per fini di propaganda elettorale; 2. il provvedimento recante l’individuazione delle modalità semplificate per l’informativa e l’acquisizione del consenso per l’uso dei cookie; 3. il provvedimento generale in materia di trattamento dei dati personali nell’ambito dei servizi di mobile remote payment) e un provvedimento generale nella veste di Linee guida[2] (4. le Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati).

Negli ultimi mesi, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha adottato due regolamenti di grande interesse. Il primo disciplina il procedimento per la soluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[1]. Il secondo regolamento detta una disciplina uniforme in materia di esercizio del potere sanzionatorio di cui all’art 8, quarto comma, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163[2].

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
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La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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