Rubriche

Il 31 marzo scorso è stato approvato il documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla semplificazione legislativa e amministrativa promossa dalla Commissione parlamentare per la semplificazione, che presenta almeno due profili di interesse.

1. Il primo, è dato dal documento depositato dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome il 16 gennaio 2014 che contiene dieci pagine di considerazioni generali, seguite da relazioni delle singole Regioni e Province autonome (16 su 21) che fanno il punto su cosa le Regioni e le Province autonome hanno fatto e stanno facendo in materia di semplificazione, colmando così una lacuna segnalata nel 2012 nel libro curato da Luciano Vandelli (Il governo delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali, Il Mulino, p. 147).

REGIONE ABRUZZO 

L.R. 14 giugno 2012, n. 26 (B.U. 20 giugno 2012, n. 34 ed entrata in vigore il 5 luglio 2012)

Istituzione della Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini.

Note: la L.R. 18 maggio 2000, n. 88 (B.U. 28 giugno 2000, n. 18), Commissione permanente per la realizzazione delle pari opportunità, della parità giuridica e sostanziale tra uomini e donne e la promozione di azioni positive, è stata abrogata dall’art. 11 della L.R. 26/2012.

NOTE: si segnala che nella regione sono stati istituiti anche l’assessorato per le politiche di genere, la Consigliera di parità effettiva (ai sensi dell'art. 12, c. 3, del d.lgs. 11 aprile 2006, n. 198 che prevede la nomina dei consiglieri di parità su designazione delle regioni e delle province, sentite le commissioni rispettivamente regionali e provinciali tripartite di cui agli articoli 4 e 6 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469) nonché il Comitato unico di garanzia – C.U.G. (ai sensi dell’art. 21, c. 1, lett. c) della l. 183/2010 che modifica l’art. 57 del d.lgs. 165/2001).

 

La rassegna delle leggi che istituiscono e disciplinano gli organi regionali a tutela delle pari opportunità è diretta a fornire un quadro generale delle principali normative sul tema, allo scopo di fornire elementi di comparazione tra le soluzioni di volta in volta prescelte.

In una prospettiva di maggiore completezza si è ritenuto di inserire il riferimento ad organi ed organismi, investiti di funzioni di promozione, supporto e sviluppo delle pari opportunità, operanti a livello regionale in ottemperanza a prescrizioni della normativa statale.

Questo il contesto di riferimento delle riflessioni qui svolte.

SCHEDA N. 1

Gli statuti degli enti locali nel sistema delle fonti

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28.2.2014, n. 4832; Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28.2.2014, n. 4833

La sezione tributaria ribadisce il rango paraprimario o subprimario dello statuto comunale.

 

Sentenza n. 89/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 10/04/2014 – Pubblicazione in G. U. del 16/04/2014

Motivi della segnalazione

La Provincia autonoma di Bolzano promuove – tra gli altri – q.l.c. dell'art. 14, comma 24-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, in riferimento all'art. 8, primo comma, numero 1), e al Titolo VI del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

L'Avvocatura generale dello Stato interviene nel giudizio sostenendo che il ricorso sia tardivo, in quantp proposto avverso disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive delle competenze regionali. Tali disposizioni, dunque, avrebbero dovuto essere impugnate entro il termine di decadenza di cui all'art. 127, secondo comma, Cost., decorrente dalla data di pubblicazione del decreto-legge.

Sentenza n. 50/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 14/03/2014 – Pubblicazione in G. U. del 19/03/2014

Motivi della segnalazione

In questa sentenza, per la parte di nostro interesse, la Corte costituzionale ha modo di soffermarsi sulla relazione che deve sussistere tra legge di delegazione e decreto legislativo delegato, con particolare riferimento all'individuazione dei confini entro cui il legislatore delegato può legittimamente muoversi senza che l'atto prodotto incorra nel vizio di difetto di delega. Nel caso di specie, al fine di verificare l'eventuale sussistenza di una violazione degli artt. 70 e 76 Cost., «l'art. 3, commi 8 e 9, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), nella parte in cui prevedono un meccanismo di sostituzione sanzionatoria della durata del contratto di locazione per uso abitativo e di commisurazione del relativo canone in caso di mancata registrazione del contratto entro il termine di legge, nonché l'estensione di tale disciplina – e di quella relativa alla nullità dei contratti di locazione non registrati – anche alle ipotesi di contratti di locazione registrati nei quali sia stato indicato un importo inferiore a quello effettivo, o di contratti di comodato fittizio registrati», è posto a confronto con i principi e criteri direttivi enunciati dalla legge n. 42/2009 (sul federalismo fiscale), che statuiscono, tra l'altro, il necessario rispetto dello statuto dei diritti del contribuente (legge n. 212/2000).

Sentenza n. 35/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 06/03/2014 Pubblicazione in G. U. 12/03/2014

Motivi della segnalazione:

Con questa sentenza la Corte costituzionale dichiara costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 1 della delibera legislativa statutaria della Regione Calabria - concernente la riduzione del numero dei componenti del Consiglio regionale (approvata in prima lettura dal Consiglio regionale con deliberazione n. 230 del 9 ottobre 2012 e in seconda lettura con deliberazione n. 279 del 18 marzo 2013), nella parte in cui sostituisce il numero «50» con quello di «40», anziché con quello di «30», e l'art. 2 della medesima delibera legislativa statutaria della Regione Calabria - concernente la riduzione del numero dei componenti della Giunta regionale, nella parte in cui prevede «un numero di Assessori non superiore a otto» anziché «un numero di Assessori non superiore a sei».

Sentenza n. 30/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 25/02/2014 Pubblicazione in G. U. 05/03/2014

Motivi della segnalazione:

In questa sentenza la Corte costituzionale dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55, comma 1, lettera d ), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 7 agosto 2012, n. 134), impugnato, in riferimento agli artt. 3, 111, secondo comma, e 117, primo comma, Cost. (quest'ultimo in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU), nella parte in cui - sostituendo l'art. 4 della legge n. 89 del 2001 - preclude la proposizione della domanda di equa riparazione durante la pendenza del procedimento nel cui ambito la violazione della ragionevole durata si assume verificata.

Sentenza n. 120/2014 – giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 9 maggio 2014 – Pubblicazione in G.U. del 14 maggio 2014

Motivo della segnalazione

Con la sentenza in epigrafe, la Corte Costituzionale dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del regolamento del Senato della Repubblica, impugnato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in riferimento agli artt. 3, 24, 102, seconda comma, 111, commi primo, secondo e settimo, e 113, primo comma, Cost., nella parte in cui attribuisce al Senato il potere di giudicare in via esclusiva e definitiva i ricorsi avverso gli atti e i provvedimenti adottati dall'amministrazione di quel ramo del Parlamento nei confronti dei propri dipendenti.

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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