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Aggiornato al 05.03.2014.

Periodo di riferimento: Ottobre 2013 – Febbraio 2014

 

Nel periodo di riferimento considerato, l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (d'ora in poi, A.G.Com.,) ha adottato due rilevanti provvedimenti di natura regolamentare, di seguito indicati:

1. Delibera 605/13/CONS: Regolamento concernente gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

2. Delibera 680/13/CONS: Regolamento in materia di tutela del diritto d'autore sulle reti di comunicazione elettronica e procedure attuative ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70.

Scheda n. 1

Gli statuti degli enti locali nel sistema delle fonti. 

Sent. CASSAZIONE CIVILE sez. I., 20.6.2013, n. 15493 

La I sezione della Corte di Cassazione ribadisce, sia pur incidentalmente, la natura paraprimaria o sub primaria dello statuto comunale.

A.C. Doc. LXXXVII n. 1-A 

Motivi della segnalazione

Il 30 luglio 2013 la XIV Commissione Politiche dell’Unione europea della Camera ha presentato una relazione sulla Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’Anno 2012. Dopo aver segnalato come la Relazione consuntiva, a causa dello scioglimento delle Camere e dei tempi necessari per la costituzione del nuovo Governo, sia stata trasmessa da quest’ultimo al Parlamento ad oltre tre mesi dalla scadenza del termine del 28 febbraio previsto dalla legge n. 234 del 2013, la XIV Commissione sottolinea come la relazione del Governo «risponda solo in parte ai requisiti fissati dalla legge».

Pur segnalandosi infatti come la Relazione consultiva 2012 costituisca comunque un forte progresso rispetto alle Relazioni consuntive precedenti (dato che essa riporta la posizione rappresentata dal Governo nei negoziati e gli obiettivi generali perseguiti dall’Italia per ciascuna politica), la XIV Commissione sottolinea due lacune della stessa. Da un lato, si sottolinea come la Relazione consuntiva ignori quasi completamente quanto disposto dall’art. 12, comma 2, lett. d), secondo periodo, l. n. 234 del 2012, non dando essa conto (se non in modo occasionale e quasi evasivo) del seguito dato ad atti di indirizzo delle Camere su progetti di atti o su grandi questioni; dall’altro, si evidenzia la forte eterogeneità delle varie sezioni della Relazione consuntiva (privilegiandosi in  alcune sezioni l’illustrazione della posizione del Governo, descrivendosi in altre le iniziative europee senza dirsi nulla sulla linea assunta dal Governo).

Come è noto, la l. n. 234 del 2012 ha, tra l’altro, “codificato” la prassi instaurata dal Governo Monti di informare costantemente le Camere in vista dei vertici europei al fine di ricevere gli indirizzi politici di queste ultime ed ha introdotto l’obbligo per il Governo di conformarsi a tali indirizzi e di informare le Camere sugli esiti degli stessi, cosa che peraltro è avvenuta anche nel quadrimestre esaminato (cfr. l’Introduzione). Tuttavia, sottolinea la XIV Commissione, la mancata indicazione nella Relazione consuntiva del seguito dato agli atti di indirizzo delle Camere, costituisce una lacuna grave, in quanto non consente la verifica del puntuale adempimento dell’obbligo posto in capo al Governo dall’art. 7 della l. n. 234 del 2012 di assicurare che la posizione rappresentata dall’Italia nelle Istituzioni europee tenga conto degli indirizzi definiti dalle Camere stesse.

E.A.

A.S. Doc. XVIII n. 15 

Motivi della segnalazione

Il 23 luglio 2013 la VIII Commissione Lavori pubblici e comunicazioni del Senato ha espresso un parere contrario ai sensi del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona su una Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo per l’accesso al mercato dei servizi portuali e la trasparenza finanziaria dei porti COM (2013) 296 def. Si tratta del settimo parere contrario reso dal Senato ai sensi del Protocollo n. 2 al Trattato di Lisbona, il primo nella XVII legislatura in corso.

L’adozione della proposta di regolamento (con il quale si intende istituire un quadro normativo comune in materia di accesso al mercato dei servizi portuali) viene ritenuta dal Senato in contrasto con il principio di sussidiarietà (in quando «non necessaria» e «non necessariamente foriera di un valore aggiunto al livello dell’Unione europea») e con il principio di proporzionalità. Sotto il primo punto di vista, il Senato sottolinea come la stessa relazione illustrativa alla proposta riconosca che «in Europea il settore portuale è molto eterogeneo e caratterizzato da una grande diversità per quanto riguarda tipologia e organizzazione» e che il regolamento «non ha l’obiettivo di proporre un modello uniforme per i porti». Tuttavia, rileva il Senato, tutto ciò appare in contraddizione con la scelta dello strumento del regolamento che, essendo immediatamente esecutivo e vincolato nella sua applicazione, non consente di graduare a sufficienza l’intervento normativo per tenere in giusta considerazione le notevoli differenze esistenti tra i vari Paesi. Sotto il secondo punto di vista, il Senato evidenzia come, anche ove si convenisse sull’opportunità di un intervento legislativo dell’Unione in materia, lo strumento del regolamento «appare eccessivo, in quanto […] le stesse finalità potrebbero essere realizzate con il ricorso a strumenti di “legislazione morbida” o soft law (quali linee guida o direttive)».

E.A.

A.S. Doc. XVIII n. 20 

Motivi della segnalazione

Il 7 agosto 2013 la 12ͣ Commissione Igiene e sanità del Senato ha espresso un «avviso parzialmente favorevole» in ordine al rispetto del principio di proporzionalità su una Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle tariffe pagabili all’Agenzia europea di farmacovigilanza relative ai medicinali per uso umano COM (2013) 472 def.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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