Rubriche

Introduzione:

Nella parte relativa alle "Fonti Internazionali" la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l'attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

 

SOMMARIO RUBRICA "FONTI INTERNAZIONALI":

Notizia n. 1: Parziale adeguamento dell'Italia allo Statuto della Corte penale internazionale.

Notizia n. 2: La modifiche della legislazione nazionale in materia di immunità giurisdizionali degli Stati stranieri in seguito alla sentenza emessa dalla Corte internazionale di Giustizia nella controversia tra Germania e Italia.

Notizia n. 3: I comunicati del Ministero degli affari esteri pubblicati nel 2012 e relativi alla vigenza di atti internazionali e atti internazionali resi esecutivi con provvedimenti pubblicati nel 2012.

     

     1. Sull’adeguamento dell’Italia allo Statuto della Corte penale internazionale mediante legge n. 237/2012

Il Parlamento italiano ha recentemente approvato la legge n. 237/2012. Con tale legge l’Italia ha provveduto, almeno parzialmente, all’adeguamento dell’ordinamento interno con le previsioni dello Statuto della Corte penale internazionale.

Il testo adottato dal Parlamento nazionale non incide, però, significativamente sul diritto penale nazionale sostanziale. Le modifiche al codice penale riguardano soprattutto l’introduzione dei reati contro l’amministrazione della Corte penale internazionale previsti dall’articolo 70 dello Statuto della Corte.

E‘ mancata dunque l’introduzione nell’ordinamento italiano delle fattispecie penali previste nello Statuto. Ciò comporta che a distanza di ben quindici anni dalla firma dello Statuto della Corte penale internazionale da parte dello Stato italiano nel nostro ordinamento non sono ancora tipizzati i crimini previsti dalla Corte.    

 


1. Brevi cenni sulla immunità nel diritto internazionale e applicazione della norma internazionale in Italia.

Il diritto internazionale tutela l’uguaglianza e l’indipendenza degli Stati sovrani. Esiste pertanto una norma consuetudinaria che sancisce l’immunità dalla giurisdizione dello Stato estero.
La norma opera nell’ordinamento giuridico italiano in virtù dell’adeguamento automatico al diritto internazionale consuetudinario previsto dall’articolo 10 della Costituzione.
Tuttavia, i confini della norma internazionale non sono certi. Nel diritto internazionale tradizionale prevaleva la tesi dell’esistenza di una tutela assoluta. Nel diritto internazionale moderno l’immunità è relativa e occorre distinguere tra attività sovrane dello Stato (non sottoponibili a giurisdizione) e attività privatistiche (sottoponibili invece a giurisdizione). E’ la distinzione che corre tra i c.d. atti iure imperii e atti iure gestionis.

A) Comunicati del Ministero degli affari esteri pubblicati nel 2012 e relativi alla vigenza di atti internazionali. 

 

ACCORDI MULTILATERALI

-     Dichiarazione di intenti che istituisce una Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR) - Noordwijk, 17 settembre 2004 - In vigore dal 1° giugno 2012 (G.U. 11 agosto 2012 n. 187 suppl.).

-   Trattato tra Spagna, Francia, Italia, Paesi Bassi e Portogallo per l’istituzione della Forza di gendarmeria europea (EUROGENDFOR) - Velsen, 18 ottobre 2007 - In vigore dal 1° giugno 2012 (G.U. 11 agosto 2012 n. 187 suppl.).

-     Convenzione sulla messa al bando delle munizioni a grappolo - Dublino, 30 maggio 2008 - In vigore dal 1° marzo 2012 (G.U. 21 marzo 2012 n. 68).

-    Protocollo di emendamento alla Convenzione sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale del 27 gennaio 1988 (CONSEU) - Parigi, 27 maggio 2010 - In vigore dal 1° maggio 2012 (G.U.18 maggio 2012 n. 115).

-     Protocollo che modifica il Protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al Trattato sull' Unione Europea, al Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea e al Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica - Bruxelles, 23 giugno 2010 - In vigore dal 1°dicembre 2011 (G.U. 5 marzo 2012 n. 54 suppl.).

-     Accordo di cooperazione «piano binazionale di sviluppo della regione frontaliera Perù Ecuador» - Loja, 26 ottobre 2010 - In vigore dal 31 ottobre 2011 (G.U. 5 marzo 2012 n. 54 suppl.).

 

La delicata contingente situazione finanziaria a tutti nota ha comportato la necessità di adottare una serie di misure di razionalizzazione tanto a livello statale tanto a livello regionale.

In particolare, proprio a livello regionale è stata adottata - e continua tuttora ad essere adottata - da molti Consigli e Giunte regionali una dura politica di spending review, la quale ha l'obiettivo di incidere, riducendoli, su quelli che sono i costi del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom).

Prima, però, di considerare questo aspetto, si ritiene necessario premettere brevemente quella che è stata la genesi e l'evoluzione di tale organismo nonché quella che è la sua funzione.

Premessa

Dall'analisi di alcune delle leggi regionali intervenute in maniera organica in attuazione del d.l. 95/2012 (cd. spending review) emerge che l'interesse del legislatore regionale si è concentrato sui limitati spazi di autonomia legislativa concessi dal legislatore nazionale, per orientare gli obblighi di gestione associata in modo coerente con l'articolazione territoriale e funzionale del proprio sistema locale.

Fascicolo n. 3/2023

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Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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