Rubriche

Sentenza n. 80/2013 – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

Deposito del 03/05/2013 - Pubblicazione in G.U. 08/05/2013

Motivi della segnalazione

La Corte esclude che l'art. 105 della legge della Regione Sicilia 12 maggio 2010, n. 11, prevedendo che, fino all'entrata in vigore di un nuovo regolamento regionale in materia di promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili, si applichi un già vigente Decreto del Presidente della Regione (di emanazione di una Delibera della Giunta recante le Linee Guida al Piano energetico ambientale della Regione siciliana) - abbia «legificato» (conferito rango di fonte primaria) a tale ultimo atto di natura regolamentare in forza di un «rinvio recettizio o materiale» secondo quanto era stato invece sostenuto dai giudici remittenti (Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana e TAR per la Sicilia).

Con questo fascicolo della Rivista si inizia una nuova Rassegna di norme regionali che ha come obiettivo quello di analizzare il modo in cui determinati settori, attribuiti alla competenza concorrente o residuale delle Regioni, sono disciplinati da esse.

A differenza delle precedenti Rubriche, in cui erano state analizzate le leggi di attuazione degli statuti regionali, in questa ulteriore indagine si vuole individuare, innanzitutto, la tipologia di atti utilizzati nelle singole materie, verificando così i diversi strumenti che le regioni hanno ritenuto utile adottare ed in secondo luogo la diversità o meno di disciplina fra le varie regioni.

Si vuole, in questo modo, dare un servizio al lettore al fine di racchiudere in un'unica scheda tutti gli atti normativi che regolano una determinata materia nelle regioni italiane, includendo non solo le leggi ed i regolamenti, ma anche tutti gli atti che abbiano un contenuto normativo, indipendentemente dalla forma usata, e che chiariscano i termini della disciplina del settore.

Procedendo ad una breve analisi delle legislazioni regionali in materia di ricerca, si ritiene opportuno, anzitutto, osservare che circa la metà delle regioni italiane ha menzionato espressamente la ricerca scientifica nel proprio statuto, talvolta abbinandola alla differente ma connessa nozione di innovazione. È il caso, ad esempio, dello statuto della Regione Lombardia, il cui art. 10 è rubricato, appunto, "Ricerca e innovazione". Le altre regioni, invece, omettono qualsiasi riferimento esplicito.

Aggiornato al 19.06.2012

Nel periodo di riferimento, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato due autorizzazioni generali: Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso la Nuova Zelanda, (G. U. 78 del 3 aprile 2013); Autorizzazione al trasferimento di dati personali dal territorio dello Stato verso la Repubblica orientale dell'Uruguay, (G. U. n. 78 del 3 aprile 2013), a seguito delle decisioni della Commissione europea (2013/65/UE per la Nuova Zelanda e 2012/484/UE per la Repubblica orientale dell'Uruguay) che hanno accertato l'adeguatezza della tutela dei dati personali al fine di consentire il trasferimento dall'Unione europea.

   Scarica la scheda completa

Nella parte relativa alle "Fonti Internazionali" la Rubrica si propone di monitorare gli atti normativi che, direttamente o indirettamente, presentano ricadute in materia internazionale, evidenziando le più significative novità nei rapporti tra fonti nazionali e tematiche internazionali. Essa intende, in particolare, portare l'attenzione sugli atti emanati dal legislatore nazionale al fine di adempiere agli obblighi internazionali dello Stato italiano, nonché sugli atti normativi che, pur adottati per rispondere ad esigenze interne, acquisiscono portata tale da incidere su problematiche di rilievo internazionale.

 

SOMMARIO

1)  La recenti misure di contrasto alla pirateria

2)  La sentenza della Cedu nel caso Tarantino: compatibilità della legislazione nazionale in materia di numero chiuso con la convenzione europea dei diritti umani

3)

Identità di genere e scioglimento del matrimonio: la Cassazione rinvia alla Consulta alcune questioni di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della Legge 164 del 1982

4)    Le recente modifica concernente l'esercizio della giurisdizione italiana sulle forze nato e la grazia concessa dal Capo dello Stato al col. Joseph L. Romano condannato per l'extraordinary rendition di Abu Omar

 

L'Italia non ha correttamente trasposto l'art. 5 della direttiva 2000/78/ce in materia di provvedimenti da adottarsi da parte di tutti i datori di lavoro in favore dei lavoratori disabili

Nella sentenza del 4 luglio 2013 nella causa C-312/11,[1] resa al termine di una procedura d’infrazione avviata dalla Commissione, la Corte di giustizia ha dichiarato che l’Italia, non avendo imposto a tutti i datori di lavoro di prevedere soluzioni ragionevoli applicabili a tutti i disabili, in funzione delle esigenze delle situazioni concrete, è venuta meno al suo obbligo di recepire correttamente e completamente l’art. 5 della direttiva 2000/78/CE, che stabilisce un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate, inter alia, sull’handicap, con riferimento all’occupazione e alle condizioni di lavoro.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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