Rubriche

Aggiornato al 06.03.2013

Nel corso del 2012 si è avuto un vivace dibattito su liberalizzazioni e concorrenza che ha visto protagonisti, da un lato, il decisore politico e, dall’altro lato, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato [1]. In particolare, in questa sede è necessario ricordare le modifiche normative ispirate alla tutela del mercato che, inevitabilmente, hanno contribuito a ridisegnare il ruolo e le funzioni attribuite all’Autorità di settore. In molti casi si è trattato di innovazioni suggerite al Legislatore dalla stessa Antitrust, così come chiaramente dimostra il caso delle liberalizzazioni[2]: come non ricordare, ad esempio, che su questo specifico aspetto è stata una segnalazione formulata dall’Autorità a tracciare il percorso riformatore da seguire per raggiungere nuovi standard competitivi, più elevati di quelli delineati dalla previgente normativa.

 

(aggiornato al 06.03.2013)

In data 13 febbraio 2013, l’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha adottato la determinazione n. 1 del 2013 contenente alcune «indicazioni interpretative» sulla forma dei contratti pubblici ai sensi dell’art. 11, comma 13, del Codice del Contratti pubblici. Il testo della determinazione è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 50 del 28 febbraio 2013[1].

Art. 11, l. n. 234/12

Art. 12, l. n. 234/12

Art. 14, l. n. 234/12

Art. 15, l. n. 234/12

Art. 16, l. n. 234/12

Art. 17, l. n. 234/12

 

Motivi della segnalazione

Oltre a stabilire le modalità attraverso le quali ciascun ramo del Parlamento partecipa in via generale ai processi decisionali europei, la legge n. 234 del 2012 prevede e disciplina alcune specifiche prerogative delle Camere, non previste esplicitamente dai Trattati.

Art. 8, l. n. 234/12

Art. 9, l. n. 234/12

Art. 10, l. n. 234/12

Motivi della segnalazione

I poteri diretti delle Camere all’interno dei processi decisionali europei in generale attengono a tre procedure: la verifica del principio di sussidiarietà (art. 8), il dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea (art. 9) e l’esame di progetti o atti dell’Unione europea (art. 10).

Art. 5, l. n. 234/12

Art. 7, l. n. 234/12

Motivi della segnalazione

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, primo periodo, secondo una previsione ritenuta in realtà da alcuni pleonastica (così A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 36), le Camere hanno il potere di adottare ogni opportuno atto di indirizzo sui progetti di atti dell’Unione europea nonché su ogni altra questione portata all’attenzione delle Camere stesse.A ciò la l. n. 234/12 (riprendendo peraltro in parte quanto previsto dall’art. 4-bis della c.d. legge Buttiglione, poco tempo prima introdotto ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. a), della l. n. 96/10) aggiunge l’obbligo del Governo di assicurare che la posizione dell’Italia in sede di Consiglio dell’Unione europea ovvero di altra istituzione od organi dell’Unione, sia coerente con gli indirizzi del Parlamento (art. 7, comma 2, secondo periodo). Analoga previsione è peraltro espressamente prevista anche con riferimento alla fase di negoziazione degli accordi tra gli Stati dell’Unione europea in materia finanziaria o monetaria, all’interno della quale il Governo assicura che la posizione rappresentata dall’Italia tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere (art. 5, comma 2).Tali previsioni “codificano” dunque l’obbligo costituzionale del Governo di dare seguito agli indirizzi delle Camere in materia, senza tuttavia vincolare in maniera rigida il Governo stesso secondo il modello del “mandato negoziale”, come avviene in altri ordinamenti (per approfondimenti sul punto, cfr. A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 36 s.).

E.A.

Art. 4, l. n. 234/12

Art. 5, l. n. 234/12

Art. 6, l. n. 234/12

Art. 13, l. n. 234/12

Motivi della segnalazione

Gli obblighi informativi del Governo nei confronti delle Camere sono previsti in relazione a sei oggetti: la posizione da assumere in vista delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea e le risultanze di tali riunioni (art. 4, comma 1); le iniziative e le questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell’Unione europea (art. 4, comma 2); il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio ed il funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria (art. 4, comma 4); le iniziative volte alla conclusione di accordi tra Stati membri dell’Unione europea in materia finanziaria o monetaria (art. 5); i progetti di atti, gli atti e i documenti di consultazione dell’Unione europea (art. 6); la partecipazione dell’Italia all’Unione europea in generale (art. 13).

Introduzione

1.    Nel quadrimestre esaminato (novembre 2012 - febbraio 2013) è stata approvata la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Dato l’estremo interesse ai fini di questa Rubrica di alcuni articoli di tale legge (peraltro, «una delle più rilevanti riforme di sistema approvata nella XVI legislatura», come è stato sottolineato da A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Parte I – Prime riflessioni sul ruolo delle Camere, in www.federalismi.it, n. 2/2013, p. 2), si è ritenuto opportuno dedicare interamente questo numero all’illustrazione degli articoli contenuti nel Capo II della legge, quello cioè dedicato alla Partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell’Italia e al processo di formazione degli atti dell’Unione europea (artt. 3-17): d’altronde, proprio nei numeri scorsi di questa Rubrica si era dato conto delle varie fasi dell’iter del disegno di legge in Commissione ed in Assemblea al Senato. Gli altri Capi della legge sono invece ora illustrati, in questo numero dell’Osservatorio, nella Rubrica dedicata alle Fonti dell’Unione europea e internazionali.

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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