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Il ruolo del giudice nazionale rispetto al bilanciamento tra la sicurezza interna degli Stati membri ed il diritto alla tutela giurisdizionale effettiva. 

Con la sentenza del 16 aprile 2013 nelle cause riunite C-274/11 e C-295/11,[1] la Grande Sezione della Corte di giustizia ha respinto i ricorsi con cui il Regno di Spagna e la Repubblica italiana chiedevano l’annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della istituzione di una tutela brevettuale unitaria.[2]

La Corte di Giustizia conferma la validità della decisione del Consiglio che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore dell'istituzione di una tutela brevettuale unitaria

Con la sentenza del 16 aprile 2013 nelle cause riunite C-274/11 e C-295/11,[1] la Grande Sezione della Corte di giustizia ha respinto i ricorsi con cui il Regno di Spagna e la Repubblica italiana chiedevano l’annullamento della decisione 2011/167/UE del Consiglio, del 10 marzo 2011, che autorizza una cooperazione rafforzata nel settore della istituzione di una tutela brevettuale unitaria.[2]

Si segnala che, in data 5 aprile 2013, a seguito del quinto incontro tra la Commissione europea ed il gruppo ad hoc del Comitato direttivo per i diritti umani del Consiglio d'Europa, è stato reso pubblico un Final Report contente la versione (al momento) ultima degli strumenti relativi alla adesione dell'Unione europea alla Convenzione europea dei diritti dell'Uomo (47+1(2013)008, http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/hrpolicy/Accession/Meeting_reports/47_1(2013)008rev2_EN.pdf).

Si riporta di seguito il testo della Raccomandazione della Commissione del 12 marzo 2013 intesa a rafforzare l'efficienza e la democrazia nello svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo. La Raccomandazione si muove nel solco delle nuove disposizioni introdotte dal Trattato di Lisbona allo scopo di rafforzare il principio democratico nell'Unione e la partecipazione dei cittadini alla vita democratica della stessa, attraverso l'esercizio dei diritti politici. Nel nono considerando si evidenzia appunto che «[i]ntensificare la connessione dei cittadini con il processo democratico dell'Unione è il corollario necessario di una più stretta integrazione istituzionale».

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati membri di obblighi ad essi imposti dal diritto dell'Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell'ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche.

L'identificazione e l'esatta collocazione delle autorità indipendenti tra gli organismi pubblici è un argomento che, fin dalla loro istituzione, ha occupato le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza italiana.

In venti anni di dibattiti dottrinari e di sentenze, si è ormai giunti a una definizione e classificazione piuttosto precise, benché margini di dubbi e zone d'ombra, in assenza di una legislazione univoca e unica o, peggio, in presenza di tentativi maldestri di codificazione, continuino a essere presenti, tanto da far emergere a livello legislativo quella che è stata definita una "dissociazione fra forma (qualificazione testuale) e sostanza (fisionomia organizzativa)" (così G. Puccini, Il problema dell'identificazione delle autorità indipendenti fra giurisprudenza amministrativa e decreto "salva-Italia, corsivo originale, in www.osservatoriosullefonti, n. 1/2012).

Di recente, si è anche dubitato della loro appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni da includere nel conto economico consolidato.

L'identificazione e l'esatta collocazione delle autorità indipendenti tra gli organismi pubblici è un argomento che, fin dalla loro istituzione, ha occupato le riflessioni della dottrina e della giurisprudenza italiana.

In venti anni di dibattiti dottrinari e di sentenze, si è ormai giunti a una definizione e classificazione piuttosto precise, benché margini di dubbi e zone d'ombra, in assenza di una legislazione univoca e unica o, peggio, in presenza di tentativi maldestri di codificazione, continuino a essere presenti, tanto da far emergere a livello legislativo quella che è stata definita una "dissociazione fra forma (qualificazione testuale) e sostanza (fisionomia organizzativa)"[1].

Di recente, si è anche dubitato della loro appartenenza al settore delle pubbliche amministrazioni da includere nel conto economico consolidato.

Com'è noto, il D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (SPENDING REVIEW)», all'art. 13, ha previsto l'istituzione, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo in luogo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni provate e di interesse collettivo (ISVAP), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Com'è noto, il D.L. n. 95/2012, conv. L. n. 135/2012, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (SPENDING REVIEW)», all'art. 13, ha previsto l'istituzione, per lo svolgimento dell'attività di vigilanza nel settore assicurativo in luogo dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni provate e di interesse collettivo (ISVAP), dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS).

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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