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In data 3 aprile 2013 la Banca d'Italia ha adottato due provvedimenti di carattere normativo attuativi di disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (ANTIRICLICLAGGIO)».

In data 3 aprile 2013 la Banca d'Italia ha adottato due provvedimenti di carattere normativo attuativi di disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 231/2007, recante «Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione (ANTIRICLICLAGGIO)».

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. II, nella sentenza 19 dicembre 2012, ha ritenuto che due circolari emanate dall'ISVAP prima dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) non valessero ad integrare la normativa dettata da quest'ultimo, all'art. 101, in materia di tenuta dei registri assicurativi in ordine alla determinazione dei comportamenti punibili, ai sensi del successivo art. 310, con sanzione amministrativa pecuniaria.

ISVAP: secondo il TAR del Lazio, le circolari dell'istituto non rivestono un vero e proprio "rilievo normativo", e non sono quindi idonee ad integrare il dettato legislativo in ordine alla definizione delle fattispecie di illecito amministrativo

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, Roma, sez. II, nella sentenza 19 dicembre 2012, ha ritenuto che due circolari emanate dall'ISVAP prima dell'entrata in vigore del Codice delle assicurazioni private (D.Lgs. n. 209/2005) non valessero ad integrare la normativa dettata da quest'ultimo, all'art. 101, in materia di tenuta dei registri assicurativi in ordine alla determinazione dei comportamenti punibili, ai sensi del successivo art. 310, con sanzione amministrativa pecuniaria.

Ord. TAR Lazio sez. II bis 5.4.2013, n. 1488

Il Tar Lazio premette che la peculiare condizione di pericolo per la salute umana connessa alla concentrazione di arsenico nell'acqua del sistema idrico comunale giustifica l'adozione di un'ordinanza contingibile ed urgente.

Ricorda poi che, alla stregua della costante giurisprudenza concernente la mancata adozione di provvedimenti attuativi di disposizioni legislative, le norme di legge che pongono criteri puntuali di regolazione del mercato a tutela della concorrenza e dei consumatori, quale la correlazione fra tariffa e qualità dell'acqua – bene primario essenziale alla vita e salute umana alla stregua degli artt. 2 e 32 della Costituzione –, devono trovare piena e diretta attuazione anche nelle more dei necessari adempimenti attuativi della Pubblica Amministrazione, ivi incluse le Autorità indipendenti.

Sent. TAR LOMBARDIA, Milano, sez. I, 2.3.2013, n. 575

Il Collegio ribadisce che al di là dell'ordinario assetto dei compiti e delle funzioni amministrative, definito dal Codice dell'ambiente, è consentito ai sindaci di poter emettere provvedimenti di carattere contingibile ed urgente in materia ambientale, ma come la giurisprudenza ha precisato, in un circoscritto novero di ipotesi, quali a titolo esemplificativo:

Sent. TAR MARCHE, sez. I, 11 febbraio 2013, n. 137

Per il caso di abbandono e deposito incontrollato di rifiuti, l'art. 192, comma 3, del d.lg. 3 aprile 2006, n. 152 appresta un rimedio tipico ("Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere..."), sicché non può farsi ricorso al rimedio atipico residuale dell'ordinanza contingibile e urgente ex art. 54 del d. lg. 267 del 2000"; ed inoltre l'ordine di rimozione dei rifiuti, ove rivolto al proprietario (obbligato in solido con il responsabile), non può prescindere dall'accertamento dell'imputabilità ad esso della violazione a titolo di dolo o di colpa (cfr. Consiglio di Stato sez. V, ord. 1.2 2012 n. 452).

Sent. TAR PUGLIA, Lecce, 11 aprile 2013, n. 837

L'utilizzo del particolare potere di ordinanza contingibile ed urgente delineato dall'art. 9 della l. n. 447/1995 deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti Agenzie regionali di protezione ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, tenuto conto sia che quest'ultimo - ontologicamente (per esplicita previsione dell'art. 2 della stessa l. n. 447/1995) - rappresenta una minaccia per la salute pubblica, sia che la legge quadro sull'inquinamento acustico non configura alcun potere di intervento amministrativo "ordinario" che consenta di ottenere il risultato dell'immediato abbattimento delle emissioni sonore inquinanti.

Sent. TAR ABRUZZO, Pescara, sez. I, 18.3.2013, n. 186

Il ricorrente aveva impugnato l'ordinanza sindacale adottata ex art. 54 t.u.e.l., con la quale gli era stato ordinato di provvedere a rimuovere delle scritte sulle pareti esterne del proprio appartamento, riportanti frasi offensive nei confronti del Sindaco.

Il giudice amministrativo, rileva che, nel caso di specie, si trattava proprio di impedire la permanenza di scritte offensive e pertanto costituenti, astrattamente, ipotesi di reato e che, qualora si debba interrompere la prosecuzione di fatti costituenti reato e quindi incidenti su beni interessi di rilievo costituzionale, l'urgenza può essere ritenuta in re ipsa, purché la misura adottata sia proporzionale ed adatta allo scopo. Considera infine che, nel caso di specie, la misura adottata appariva adeguata e proporzionata, in comparazione con la lieve entità del sacrificio imposto che rientra appieno nei limiti della "concreta situazione di fatto che si tratta di fronteggiare" (cioè essa appare duttilmente adeguato alla concreta situazione di fatto, cfr. Corte Costituzionale n. 4 del 1977 sul previgente articolo 20 del t.u. comunale e provinciale). Conseguentemente respinge il ricorso.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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