Rubriche

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente.

Non ogni violazione della libertà di religione tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali integra un «atto di persecuzione» ai sensi della direttiva 2004/83/CE

«Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera c) –Riconoscimento quale “rifugiato” – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “atti di persecuzione” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) – Religione come motivo della persecuzione – Collegamento fra tale motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione – Cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya – Atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico – Atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell’interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione – Esame su base individuale dei fatti e delle circostanze – Articolo 4»

Motivi facoltativi di non esecuzione del mandato di arresto europeo e principio di non discriminazione in base alla nazionalità

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Articolo 4, punto 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo - Attuazione nel diritto nazionale - Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione - Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà - Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d’arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato».

L’art. 21 TFUE e la direttiva 2004/38/CE non si applica alle visite del un capo di Stato di uno Stato membro in un altro Stato membro: 

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 259 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolazione nel territorio degli Stati membri – Presidente dell’Ungheria – Divieto di ingresso nel territorio della Repubblica slovacca – Relazioni diplomatiche tra Stati membri»

Stabilizzazione di dipendenti pubblici, anzianità di servizio e principio di non discriminazione

«Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE − Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 − Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Autorità nazionale della concorrenza – Procedura di stabilizzazione – Assunzione in ruolo, senza concorso pubblico, di lavoratori già in servizio a tempo determinato – Determinazione dell’anzianità – Difetto assoluto di considerazione dei periodi di servizio compiuti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Principio di non discriminazione»

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9904; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10821; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11394; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11395

La sezione tributaria ribadisce la natura di atto normativo di rango paraprimario o subprimario dello statuto comunale.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9901; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9902; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9903; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9905; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10821; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10830; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10831; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10832; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11373; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11381; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11382; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11394; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11395; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 13 luglio 2012, n. 11979; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20 luglio 2012, n. 12685; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20 luglio 2012, n. 12688; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13464; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13466; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13467; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 26 settembre 2012, n. 16357; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 26 settembre 2012, n. 16358.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10839; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10842; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20.7.2012, n. 12690 

In base al d.lg. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, nel testo conseguente al d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, comma 1, convertito con modificazioni nella l. 31 maggio 2005, n. 88 - in vigore dal 1.6.2005, ma applicabile ai processi in corso, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo - "l'ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

Fascicolo n. 3/2023

Cecilia Corsi. Il segno di una studiosa

Firenze, 22 maggio 2024
Vai al programma

La ricorrente prospettiva di riforma della Costituzione

 Padova, 16 maggio 2024
Scarica la locandina

Giappichelli

Newsletter

Iscriviti alla newsletter dell'Osservatorio sulle fonti per essere aggiornato sulle novità.
Please wait

Sources of Law in the EU Member States

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633