Rubriche

La procedura d'infrazione è volta a rilevare eventuali inadempimenti da parte degli Stati di obblighi ad essi imposti dal diritto dell’Unione europea. La sua disciplina è contenuta negli articoli da 258 a 260 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione europea (TFUE). I ricorsi possono essere proposti dalla Commissione (art. 258 TFUE) oppure da un altro Stato membro (art. 259 TFUE); tuttavia, ad oggi questa seconda ipotesi si è verificata in pochi casi. Nell’ipotesi più frequente, è la Commissione che dà avvio alla procedura, spesso sulla base di segnalazioni provenienti da persone fisiche o giuridiche. La Commissione non ha tuttavia un obbligo di dare seguito ad ogni segnalazione e, infatti, nella prassi essa procede solo nel caso di violazioni ritenute sostanziali; inoltre, anche una volta avviata la procedura, la sua prosecuzione non è un atto dovuto da parte della Commissione, che può dunque decidere se intraprendere o meno gli steps successivi che sono di sua competenza (in sostanza, l’invio del parere motivato e la decisione di ricorrere alla Corte di giustizia). La prima fase della procedura – definita «precontenziosa» – si apre con l’invio di una lettera detta di «intimazione» o di «addebito» allo Stato membro ritenuto inadempiente.

Non ogni violazione della libertà di religione tutelata dalla Carta dei diritti fondamentali integra un «atto di persecuzione» ai sensi della direttiva 2004/83/CE

«Direttiva 2004/83/CE – Norme minime sull’attribuzione dello status di rifugiato o dello status conferito dalla protezione sussidiaria – Articolo 2, lettera c) –Riconoscimento quale “rifugiato” – Articolo 9, paragrafo 1 – Nozione di “atti di persecuzione” – Articolo 10, paragrafo 1, lettera b) – Religione come motivo della persecuzione – Collegamento fra tale motivo di persecuzione e gli atti di persecuzione – Cittadini pachistani membri della comunità religiosa Ahmadiyya – Atti delle autorità pachistane diretti a vietare il diritto di manifestare la propria religione in pubblico – Atti sufficientemente gravi da giustificare il fondato timore dell’interessato di essere esposto a persecuzione a causa della sua religione – Esame su base individuale dei fatti e delle circostanze – Articolo 4»

Motivi facoltativi di non esecuzione del mandato di arresto europeo e principio di non discriminazione in base alla nazionalità

«Cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale - Decisione quadro 2002/584/GAI - Mandato d’arresto europeo e procedure di consegna tra Stati membri - Articolo 4, punto 6 - Motivo di non esecuzione facoltativa del mandato d’arresto europeo - Attuazione nel diritto nazionale - Persona arrestata cittadina dello Stato membro di emissione - Mandato d’arresto europeo emesso ai fini dell’esecuzione di una pena privativa della libertà - Normativa di uno Stato membro che riserva la facoltà di non esecuzione del mandato d’arresto europeo al caso delle persone ricercate aventi la cittadinanza di tale Stato».

L’art. 21 TFUE e la direttiva 2004/38/CE non si applica alle visite del un capo di Stato di uno Stato membro in un altro Stato membro: 

«Inadempimento di uno Stato – Articolo 259 TFUE – Cittadinanza dell’Unione – Articolo 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di circolazione nel territorio degli Stati membri – Presidente dell’Ungheria – Divieto di ingresso nel territorio della Repubblica slovacca – Relazioni diplomatiche tra Stati membri»

Stabilizzazione di dipendenti pubblici, anzianità di servizio e principio di non discriminazione

«Politica sociale – Direttiva 1999/70/CE − Accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato – Clausola 4 − Contratti di lavoro a tempo determinato nel settore pubblico – Autorità nazionale della concorrenza – Procedura di stabilizzazione – Assunzione in ruolo, senza concorso pubblico, di lavoratori già in servizio a tempo determinato – Determinazione dell’anzianità – Difetto assoluto di considerazione dei periodi di servizio compiuti nell’ambito di contratti di lavoro a tempo determinato – Principio di non discriminazione»

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9904; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10821; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11394; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11395

La sezione tributaria ribadisce la natura di atto normativo di rango paraprimario o subprimario dello statuto comunale.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9901; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9902; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9903; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 15 giugno 2012, n. 9905; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10821; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10830; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10831; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10832; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11373; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11381; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11382; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11394; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 6 luglio 2012, n. 11395; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 13 luglio 2012, n. 11979; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20 luglio 2012, n. 12685; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20 luglio 2012, n. 12688; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13464; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13466; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 27.7.2012, n. 13467; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 26 settembre 2012, n. 16357; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 26 settembre 2012, n. 16358.

Sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10839; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 28 giugno 2012, n. 10842; sent. CASSAZIONE CIVILE, sez. trib. 20.7.2012, n. 12690 

In base al d.lg. n. 546 del 1992, art. 11, comma 3, nel testo conseguente al d.l. 31 marzo 2005, n. 44, art. 3-bis, comma 1, convertito con modificazioni nella l. 31 maggio 2005, n. 88 - in vigore dal 1.6.2005, ma applicabile ai processi in corso, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo - "l'ente locale, nei cui confronti è proposto il ricorso, può stare in giudizio anche mediante il dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio".

Fascicolo n. 2/2024

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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