Rubriche

Nel periodo di riferimento, il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato nove autorizzazioni generali: Autorizzazione n. 1/2012 al trattamento dei dati sensibili nei rapporti di lavoro, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 2/2012 al trattamento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 3/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte degli organismi di tipo associativo e delle fondazioni, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 4/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte dei liberi professionisti, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 5/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte di diverse categorie di titolari, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 6/2012 al trattamento dei dati sensibili da parte degli investigatori privati, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione n. 7/2012 al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione generale n. 8/2012 al trattamento dei dati genetici, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013); Autorizzazione generale n. 9/2012 al trattamento dei dati personali effettuato per scopi di ricerca scientifica, (G. U. n. 3 del 4 gennaio 2013).

Art. 11, l. n. 234/12

Art. 12, l. n. 234/12

Art. 14, l. n. 234/12

Art. 15, l. n. 234/12

Art. 16, l. n. 234/12

Art. 17, l. n. 234/12

 

Motivi della segnalazione

Oltre a stabilire le modalità attraverso le quali ciascun ramo del Parlamento partecipa in via generale ai processi decisionali europei, la legge n. 234 del 2012 prevede e disciplina alcune specifiche prerogative delle Camere, non previste esplicitamente dai Trattati.

Art. 8, l. n. 234/12

Art. 9, l. n. 234/12

Art. 10, l. n. 234/12

Motivi della segnalazione

I poteri diretti delle Camere all’interno dei processi decisionali europei in generale attengono a tre procedure: la verifica del principio di sussidiarietà (art. 8), il dialogo politico con le istituzioni dell’Unione europea (art. 9) e l’esame di progetti o atti dell’Unione europea (art. 10).

Art. 5, l. n. 234/12

Art. 7, l. n. 234/12

Motivi della segnalazione

Ai sensi dell’art. 7, comma 1, primo periodo, secondo una previsione ritenuta in realtà da alcuni pleonastica (così A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 36), le Camere hanno il potere di adottare ogni opportuno atto di indirizzo sui progetti di atti dell’Unione europea nonché su ogni altra questione portata all’attenzione delle Camere stesse.A ciò la l. n. 234/12 (riprendendo peraltro in parte quanto previsto dall’art. 4-bis della c.d. legge Buttiglione, poco tempo prima introdotto ad opera dell’art. 7, comma 1, lett. a), della l. n. 96/10) aggiunge l’obbligo del Governo di assicurare che la posizione dell’Italia in sede di Consiglio dell’Unione europea ovvero di altra istituzione od organi dell’Unione, sia coerente con gli indirizzi del Parlamento (art. 7, comma 2, secondo periodo). Analoga previsione è peraltro espressamente prevista anche con riferimento alla fase di negoziazione degli accordi tra gli Stati dell’Unione europea in materia finanziaria o monetaria, all’interno della quale il Governo assicura che la posizione rappresentata dall’Italia tenga conto degli atti di indirizzo adottati dalle Camere (art. 5, comma 2).Tali previsioni “codificano” dunque l’obbligo costituzionale del Governo di dare seguito agli indirizzi delle Camere in materia, senza tuttavia vincolare in maniera rigida il Governo stesso secondo il modello del “mandato negoziale”, come avviene in altri ordinamenti (per approfondimenti sul punto, cfr. A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, cit., p. 36 s.).

E.A.

Art. 4, l. n. 234/12

Art. 5, l. n. 234/12

Art. 6, l. n. 234/12

Art. 13, l. n. 234/12

Motivi della segnalazione

Gli obblighi informativi del Governo nei confronti delle Camere sono previsti in relazione a sei oggetti: la posizione da assumere in vista delle riunioni del Consiglio europeo e del Consiglio dell’Unione europea e le risultanze di tali riunioni (art. 4, comma 1); le iniziative e le questioni relative alla politica estera e di difesa comune presentate al Consiglio dell’Unione europea (art. 4, comma 2); il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio ed il funzionamento dei meccanismi di stabilizzazione finanziaria (art. 4, comma 4); le iniziative volte alla conclusione di accordi tra Stati membri dell’Unione europea in materia finanziaria o monetaria (art. 5); i progetti di atti, gli atti e i documenti di consultazione dell’Unione europea (art. 6); la partecipazione dell’Italia all’Unione europea in generale (art. 13).

Introduzione

1.    Nel quadrimestre esaminato (novembre 2012 - febbraio 2013) è stata approvata la Legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante Norme generali sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Dato l’estremo interesse ai fini di questa Rubrica di alcuni articoli di tale legge (peraltro, «una delle più rilevanti riforme di sistema approvata nella XVI legislatura», come è stato sottolineato da A. Esposito, La legge 24 dicembre 2012, n. 234, sulla partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. Parte I – Prime riflessioni sul ruolo delle Camere, in www.federalismi.it, n. 2/2013, p. 2), si è ritenuto opportuno dedicare interamente questo numero all’illustrazione degli articoli contenuti nel Capo II della legge, quello cioè dedicato alla Partecipazione del Parlamento alla definizione della politica europea dell’Italia e al processo di formazione degli atti dell’Unione europea (artt. 3-17): d’altronde, proprio nei numeri scorsi di questa Rubrica si era dato conto delle varie fasi dell’iter del disegno di legge in Commissione ed in Assemblea al Senato. Gli altri Capi della legge sono invece ora illustrati, in questo numero dell’Osservatorio, nella Rubrica dedicata alle Fonti dell’Unione europea e internazionali.

1. La nuova disciplina dell'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) che volevamo illustrare nel precedente numero non è stata ancora emanata: o, quanto meno, non è reperibile nel sito del Dipartimento della Funzione pubblica.

2. In Calabria, la legge 6 agosto 2012, n. 34, nel modificare lo Statuto, ha abrogato la previsione, contenuta nell'art. 26, secondo comma, del Comitato per la qualità e la fattibilità delle leggi. Organi simili sono previsti in Abruzzo (art. 27), Umbria (art. 61.3) e Lombardia (art. 45) del cui funzionamento non si sa molto, legittimando il sospetto che l'esperienza non sia positiva e che quindi la soppressione calabrese possa avere questa giustificazione.

Modificazioni approvate nella seduta pomeridiana del 21 Novembre 2012

Modifiche degli articoli 15, 16 ed introduzione dell'articolo 16-bis, in materia di regolamento e contributi parlamentari

Il 21 novembre 2012 il Senato ha approvato alcune significative modificazioni al suo regolamento, per quanto concerne lo status dei gruppi parlamentari e la loro disciplina, nonché il loro finanziamento e la rendicontazione delle loro spese. Tale riforma regolamentare si ricollega a quella già approvata dalla Camera il 25 settembre 2012 sulla medesima materia.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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