Rubriche

Sent. TAR Toscana, sez. III, 9.7.2012, n. 1294

 

Nell’arco temporale tra la data di entrata in vigore della l. n. 142 del 1990 e l’entrata in vigore della l. n. 191 del 1998 (c.d. Bassanini ter) l’ambito delle attribuzioni dirigenziali, quanto alle attività gestionali di rilevanza esterna non espressamente emergenti dal dato normativo, come nella materia delle sanzioni edilizie, necessitava della mediazione statutaria. Pertanto ove lo statuto non prevedeva una attribuzione ai dirigenti, la competenza ad assumere le relative determinazioni doveva ritenersi ancora sussistente in capo al sindaco.

Link web:

http://www.giustizia-amministrativa.it/DocumentiGA/Firenze/Sezione%203/1998/199802369/Provvedimenti/201201294_01.XML

Sent. TAR CALABRIA, Reggio Calabria, 27.9.2012, n. 589

La mancanza nello statuto comunale di una norma esplicita sul punto della rappresentanza femminile, in presenza di chiari parametri normativi di rango superiore (art. 51 Cost. e art. 1 d.lg. 11 aprile 2006, n. 198) non esclude la violazione del principio di pari opportunità, specie in considerazione della assenza totale di componenti di sesso femminile nella giunta, dei voti di preferenza avuti dalla ricorrente nelle elezioni e del totale difetto di motivazione in ordine alla mancata nomina di un componente donna nella giunta.


Sent. TAR MOLISE sez. I, 18.5.2012, n. 209

Il regolamento comunale non può stabilire limiti di esposizione ai campi elettromagnetici, misure di cautela o obiettivi di qualità diversi da quelli previsti dal d.m. 10 settembre 1998 n. 380 e dal d.p.c.m. 8.7.2003. Le disposizioni comunali che pretendono di stabilire siffatte misure sono in contrasto con il riparto di attribuzioni stabilito dall'art. 8, comma sesto della legge 22 febbraio 2001 n. 36, a tenore del quale al comune non è assegnata la potestà di determinare i limiti di esposizione ai campi elettromagnetici (potestà invece assegnata allo Stato), ma solo quella di regolamentare “il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti e di minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi radioelettrici”. Pertanto, il comune, con la propria attività di regolamentazione e pianificazione, non può modificare le distanze minime dagli edifici, né i limiti di esposizione fissati dalla regolamentazione statale, né può imporre limitazioni alla localizzazione degli impianti di telefonia mobile per intere ed estese porzioni del territorio comunale, specie se ciò avviene in assenza di compiuti rilievi istruttori, risultanze di carattere scientifico, ovvero senza plausibili ragioni giustificative (cfr. Cons. Stato III, 3.3.2010 n. 4280; idem VI, 30.7.2003 n. 4391; idem VI, 26.8.2003 n. 4841).

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 13.6.2012, n. 3490

Ai sensi dell'art. 54 comma 2, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le ordinanze contingibili ed urgenti possono essere adottate dal sindaco nella veste di ufficiale di governo solamente quando si tratti di affrontare situazioni di carattere eccezionale e impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico: tali requisiti non ricorrono di conseguenza, quando le pubbliche amministrazioni possono adottare i rimedi di carattere ordinario.

Sent. CONSIGLIO DI STATO, sez. VI, 12.6.2012, n. 3421

L'ordinanza sindacale impugnata, con cui si dispone un divieto a tempo indeterminato, dall'esercizio dell'attività venatoria in una porzione di territorio di circa 48 ettari, è stata adottata sul presupposto dell'impossibilità di assicurare diversamente la pubblica incolumità, per l'insufficiente effetto deterrente degli usuali divieti di caccia, e in considerazione dell'esistenza di "un disagio del personale addetto all'Azienda agraria … e dei cittadini a causa dei cacciatori, i quali durante la stagione venatoria mettono in serio pericolo l'incolumità di dette persone, oltre danneggiare le strutture agricole esistenti".

Sent. TAR CAMPANIA, Napoli, sez. V, 13.6.2012, n. 2799

Il potere del sindaco - quale ufficiale di governo - di adottare ordinanze contingibili ed urgenti può essere esercitato al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini e solo per fronteggiare situazioni di carattere eccezionale ed imprevedibile, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, con la conseguenza che si impone un previo rigoroso accertamento in concreto della sussistenza dei presupposti che ne giustificano l'esercizio, dando atto in motivazione della situazione di grave e concreto pericolo per l'interesse pubblico specifico a cui si intende apprestarsi una tutela anticipata attraverso l'adozione ad un'ordinanza contingibile ed urgente.

Sent. TAR FRIULI VENEZIA GIULIA, Trieste sez. I, 3 maggio 2012, n. 153

L'art. 54, comma 3, del TU degli enti locali (nel testo antecedente alle modifiche introdotte dall'art. 6 del d.l. n. 92/2008), in deroga alla regola generale, dispone che "in casi di emergenza, connessi con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico o acustico, ovvero quando a causa di circostanze straordinarie si verifichino particolari necessità dell'utenza, il sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici..., adottando i provvedimenti di cui al comma 2", ossia atti emessi nella forma di ordinanze contingibili e urgenti.

Sent. TAR Piemonte, sez. I, 18 maggio 2012, n. 565

Il Tar Piemonte ribadisce che il potere di urgenza attribuito al sindaco dall’art. 54, comma quarto del t.u.e.l. può essere esercitato solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale ed impreviste, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall'ordinamento giuridico. Gli anzidetti presupposti non ricorrono se il sindaco può fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri o se la situazione può essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento.

Legge 110/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 Gennaio del 1999, in G.U. 173 del 26/7/2012. Legge 112/2012 di ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 Novembre 1999, in G.U. 174 del 27/7/2012.

Con legge 110/2012 il Legislatore italiano ha finalmente autorizzato il Presidente della Repubblica a ratificare la convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo nel lontano 1999, dandone piena ed intera esecuzione.

Fascicolo n. 2/2024

A quarant’anni della sentenza La Pergola

Giappichelli

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Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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