Rubriche

Sent. TAR PUGLIA Lecce, 29.9.2011, n. 1663

La disposizione di cui all'art. 9 della legge n. 447 del 1995 (legge quadro sull'inquinamento acustico) non va riduttivamente ricondotta al generale potere di ordinanza contingibile ed urgente in materia di sanità ed igiene pubblica, dovendo piuttosto essere qualificato, il potere in essa descritto, alla stregua di rimedio ordinario in tema di inquinamento acustico, e ciò in assenza di altri strumenti a disposizione delle amministrazioni comunali (cfr. TAR Lombardia Milano, sez. IV, 2 aprile 2008, n. 715; TAR Lombardia Brescia, sez. II, 2 novembre 2009, n. 1814; TAR Toscana, sez. II, 27 luglio 2009, n. 1307).

Art. 9, l. 26.10.1995, n. 447

Ordinanze contingibili ed urgenti

Qualora sia richiesto da eccezionali ed urgenti necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente il sindaco ..., con provvedimento motivato, [può]... ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore, inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività.

Cfr. sent. TAR. Umbria, sez. I, 22.10.2010, n. 492 pubblicata nel n. 1/2011 di questa Rivista.


Sent. TAR ABRUZZO, L'Aquila, sez. I, 8.9.2011, n. 443

Il TAR Abruzzo condivide l'orientamento secondo cui "l'ordinanza contingibile ed urgente... adottata dal sindaco quale ufficiale di governo, sebbene soggetta a regole diverse da quelle ordinariamente applicabili agli atti del sindaco come capo dell'amministrazione comunale, è pur sempre un atto redatto e deciso dagli uffici comunali. Ne consegue che sussiste la legittimazione del comune a resistere nel giudizio in caso di controversia sulla legittimità dell'ordinanza sindacale. Infatti, i provvedimenti emessi dal sindaco quale ufficiale di governo sono pur sempre imputabili al comune, di cui il sindaco stesso è organo. Ritualmente, pertanto, il ricorso proposto contro il sindaco, che abbia agito nell'anzidetta qualità, viene notificato presso la sede del comune anziché presso l'Avvocatura dello Stato" (Consiglio Stato, sez. V, 7 settembre 2007, n. 4718. In senso analogo Consiglio Stato, sez. V, 13 agosto 2007, n. 4448; T.A.R. Abruzzo L'Aquila, 23 novembre 2010, n. 815; T.A.R. Molise, 9 aprile 2009, n. 127; T.A.R. Toscana Firenze sez. II, 5 gennaio 2011, n. 22; T.A.R. Puglia Bari sez. III, 14 gennaio 2011, n. 78).

Sent. TAR Sicilia, Catania, sez. I, 29.9.2011, n. 2371

I presupposti necessari per l'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti sono, da un lato, l'impossibilità di differire l'intervento ad altro momento in relazione alla ragionevole previsione di danno incombente (da cui il carattere dell'urgenza), dall'altro, l'inattuabilità degli ordinari mezzi offerti dalla normativa (da cui la contingibilità). Con specifico riferimento, poi, ai provvedimenti in materia di sanità ed igiene, si è poi precisato che l'esercizio, da parte del sindaco, del potere di emanare ordinanze è condizionato all'esistenza dell'attualità od imminenza di un fatto eccezionale, quale causa da rimuovere con urgenza; è poi necessario il preventivo accertamento, da parte degli organi competenti, della situazione di pericolo e di danno e della mancanza di strumenti alternativi previsti dall'ordinamento, visto il carattere extra ordinem del potere sindacale (T.A.R. Toscana Firenze, sez. II, 18 giugno 2009 n. 1070; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 14 ottobre 2005, n. 16477).

TAR SARDEGNA Cagliari sez. I, 3.11.2011, n. 1049

Le ordinanze contingibili e urgenti, oltre al carattere della contingibilità, intesa come urgente necessità di provvedere con efficacia ed immediatezza nei casi di pericolo attuale od imminente, presentano quello della provvisorietà, intesa nel duplice senso di imposizione di misure non definitive e ad efficacia temporalmente limitata. Non sono, quindi, ammissibili per fronteggiare esigenze prevedibili e permanenti, ovvero per regolare stabilmente una situazione od assetto di interessi permanenti. Pertanto non possono, nell'esercizio del potere di cui all'art. 54, comma 4, t.u.e.l., essere introdotte stabilmente norme sulle modalità di raccolta dei rifiuti urbani con relative sanzioni per l'inosservanza delle prescrizioni stesse.


NOTIZIE BREVI

Notizia n. 1: Variazione della durata dei soggiorni dei minori stranieri.

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 27 settembre 2011, n. 191, Regolamento concernente i compiti del Comitato per i minori stranieri, a norma dell'articolo 33, commi 2 e 2-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Notizia 2: L’accordo di integrazione tra straniero e Stato italiano.

Decreto del Presidente della Repubblica, 14 settembre 2011, n. 179, Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4 bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. 

Notizia 3: Modifica delle quote di partecipazione al Fondo monetario internazionale.

Legge 31 ottobre 2011, n. 190, Modifiche allo statuto del Fondo monetario internazionale e quattordicesimo aumento generale delle quote derivanti dalla risoluzione del Consiglio dei Governatori del Fondo n. 66-2 del 15 dicembre 2010. (11G0224)

Notizia 4: Creazione di Zone di protezione ecologica.

Decreto del Presidente della Repubblica, 27 Ottobre 2011, n. 209, Regolamento recante istituzione di Zone di protezione ecologica del Mediterraneo nord-occidentale, del Mar Ligure e del Mar Tirreno. (11G0252).

Sent. TAR TOSCANA, sez. I, 22.12.2011, n. 2016

Le ordinanze contingibili ed urgenti, come quelle emanate dal sindaco ai sensi dell'art. 54 del d.lg. n. 267 del 2000, sono espressione di un potere amministrativo extra ordinem e presuppongono quindi, come primo ed ineliminabile presupposto della loro legittimità, che siano funzionali ad affrontare situazioni di urgente necessità rispetto alle quali risultino inutilizzabili gli strumenti ordinari che l'ordinamento pone a disposizione dell'Amministrazione. Ne discende che esse risultano illegittime ogniqualvolta l'Amministrazione ben avrebbe potuto fronteggiare la situazione con rimedi di carattere corrente nell'esercizio ordinario dei suoi poteri, ovvero la situazione possa essere prevenuta con i normali strumenti apprestati dall'ordinamento.

Sent. TAR Campania, sez. VII, 28 ottobre 2011, n. 5030

Il TAR ribadisce una consolidata giurisprudenza, di cui si è dato ampiamente conto nei precedenti numeri di questa Rivista, per la quale ai Comuni non spetta disciplinare, nei loro regolamenti, l'installazione degli impianti di telefonia mobile con limitazioni o divieti generalizzati e tali da non consentire una diffusa localizzazione sul territorio del servizio pubblico relativo, e ciò specificamente quando tale potere sia palesemente rivolto a tutelare aspetti collegati con la salute umana, dal momento che siffatte esigenze sono valutate dagli organi statali a ciò deputati; mentre al comune è consentito solo (ai sensi dell'art. 8 co. 6 L. 35/2001) regolamentare "il corretto insediamento urbanistico e territoriale degli impianti" e, dettare prescrizioni volte a "minimizzare l'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici".

Fascicolo n. 3/2023

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Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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