L’attività normativa del Garante per la protezione dei dati personali nel periodo di riferimento si caratterizza per essersi esclusivamente concentrata nell’adozione di “autorizzazioni generali”.
L’attività normativa del Garante per la protezione dei dati personali nel periodo di riferimento si caratterizza per essersi esclusivamente concentrata nell’adozione di “autorizzazioni generali”.
Nel periodo considerato, l’attività normativa dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni si contraddistingue per il notevole rilievo assunto dai meccanismi di consultazione ex art. 11 del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Dal sito internet dell’ISVAP si ricava che, nel periodo giugno-ottobre 2010, l’Istituto ha adottato un unico atto normativo, costituito dal provvedimento n. 2820 del 19 luglio 2010, recante «Modifiche ed integrazioni al Regolamento ISVAP n. 11 del 3 gennaio 2008 concernente la disciplina dell’attività peritale di cui al Titolo X (assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore e i natanti), Capo VI (disciplina dell’attività peritale), del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – Codice delle assicurazioni private»(dal sito, peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).
La produzione di atti normativi da parte dell’Aeeg, nel periodo considerato, appare insolitamente modesta.
Ha certamente valore normativo il Regolamento di organizzazione e funzionamento e nuova struttura organizzativa dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas (del. 26 maggio 2010, GOP 36/10, in http://www.autorita.energia.it/it/docs/10/036-10gop.htm), che trova la sua base legislativa specifica nell’attribuzione all’Aeeg di una potestà regolamentare in materia di organizzazione interna e funzionamento, ai sensi dell’art. 2, co. 28, l. n. 481/1995. L’atto è stato adottato dopo aver sentito le organizzazioni sindacali, ed è stato pubblicato nel sito internet dell’Aeeg che, come previsto dalla del. GOP 2/10 dell’8 gennaio 2010, costituisce l’unica forma di pubblicità legale per gli atti dell’Autorità.
Nel periodo giugno-ottobre 2010, l’unico provvedimento della Banca d’Italia rilevante sul terreno dell’attività normativa è costituito dall’adozione della circolare n. 277 del 20 luglio 2010, recante «Linee guida per l’analisi di impatto della regolamentazione»: circolare che, nel sito istituzionale della Banca d’Italia, risulta inserita fra i «provvedimenti del Governatore» aventi ad oggetto «disposizioni di vigilanza» sulle banche.
La sua attività, tuttavia, si muove sovente sul crinale tra mera interpretazione della normativa esistente e integrazione della medesima, negli spazi vuoti che questa lascia, con linee guida che sembrano porsi, in fatto, come forme di soft-regulation.
Può essere ascritta a tale fenomeno l’adozione delle Linee guida per l'affidamento dei servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria (Determinazione n. 5 del 27 Luglio 2010, in www.avcp.it), non a caso pubblicata nella Gazzetta Ufficiale (S.G. n. 192 del 18 agosto 2010 – S.O.). Nell’adozione dell’atto, l’Autorità ha seguito un procedimento fortemente partecipato, procedendo ad una consultazione on-line, volta ad individuare “le istanze e le criticità riscontrate dagli operatori nella concreta prassi del mercato”, per poi istituire “un tavolo tecnico di consultazione con gli ordini professionali e le categorie economiche interessate e con la partecipazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, al fine di approfondire, sul piano tecnico-giuridico, le modalità di effettuazione delle gare e di presentazione delle offerte”. Sulla stessa linea si colloca la Determinazione n. 7 del 21 Ottobre 2010, Questioni interpretative concernenti la disciplina dell’articolo 34 del d.lgs. 163/2006 relativa ai soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici, non pubblicata in GU (rinvenibile in www.avcp.it), con cui l’Autorità ricostruisce lo stato della giurisprudenza su di una disposizione di incerta applicazione, esaminando anche l’impatto sulla relativa interpretazione del diritto dell’Unione europea.
Dal sito istituzionale della COVIP si ricava che l’unico atto normativo adottato dalla Commissione nel periodo giugno-ottobre 2010 è costituito dal «Regolamento sulle procedure relative all’autorizzazione all’esercizio delle forme pensionistiche complementari, alle modifiche degli statuti e dei regolamenti, al riconoscimento della personalità giuridica, alle fusioni e cessioni e all’attività transfrontaliera», adottato con deliberazione del 15 luglio 2010 (dal sito , peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).
L’atto normativo di maggior rilievo, dal punto di vista istituzionale, adottato dalla Banca d’Italia nel periodo febbraio-maggio 2010, è senz’altro costituito dal “Regolamento recante la disciplina dell’adozione degli atti di natura normativa o di contenuto generale della Banca d’Italia nell’esercizio delle funzioni di vigilanza bancaria e finanziaria, ai sensi dell’articolo 23 della legge 28 dicembre 2005, n. 262”: regolamento adottato, per la precisione, in data 24 marzo 2010 (dal sito, peraltro, non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).
Nel periodo di riferimento, il Garante è intervenuto con due provvedimenti in materia di telefonia.
Con il primo, adottato l’ 8 aprile 2010 e pubblicato in G.U. n. 99 del 29 aprile 2010, il Garante è intervenuto a modificare in parte le regole relative alle modalità di inserimento e utilizzo dei dati negli elenchi telefonici. La competenza in materia proviene espressamente dall’art. 129 del Codice in materia di protezione dei dati personali, secondo cui il Garante ha il compito di individuare, con proprio provvedimento, in cooperazione con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e in conformità alla normativa comunitaria, le modalità di inserimento e di successivo utilizzo dei dati personali relativi agli abbonati negli elenchi cartacei o elettronici a disposizione del pubblico. Tale funzione è stata eseguita con l’adozione del provvedimento del 15 luglio 2004 in materia di elenchi telefonici “alfabetici” del servizio universale. Il provvedimento in questione modifica quest’ultima deliberazione, rendendo di nuovo possibile risalire al nominativo dei “vecchi” abbonati sulla base del numero telefonico, a meno che l’interessato non abbia espresso una volontà contraria. Tale modifica si è resa necessaria in seguito alle numerose segnalazioni degli operatori del settore circa quello che, secondo costoro, costituiva un disservizio. Delle segnalazioni si dà conto in premessa al provvedimento.
Con riferimento al periodo febbraio-maggio 2010, deve soprattutto segnalarsi l’adozione da parte della Consob, con la delibera n. 17221 del 12 marzo, del “Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate”, allegato alla delibera medesima (dal sito internet della Commissione non è dato ricavare gli estremi della Gazzetta Ufficiale in cui l’atto è stato pubblicato).
Tale regolamento è essenzialmente destinato a dare attuazione all’art. 2391-bis del codice civile, introdotto dall’art. 12 del D.Lgs. n. 310/2004, ma trova in parte il proprio fondamento legislativo esplicito e puntuale anche in una serie di disposizioni del D.Lgs. n. 58/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria), quali appunto gli artt. 113-ter, 114, 115 e 154-ter.
Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.
L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.
Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:
Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it
Il nostro staff ti risponderà quanto prima.