Reati di abuso e sfruttamento sessuale di minori e allontanamento del cittadino dell'unione
«Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) – Decisione di allontanamento – Condanna penale – Motivi imperativi di pubblica sicurezza»
Con la sentenza del 22 maggio 2012 nella causa C-348/09, nel procedimento P.I. contro Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid, la Grande Sezione della Corte di giustizia ha ritenuto che reati quali quelli di cui all’articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE[1] costituiscono un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, tale da rappresentare una minaccia diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione. Pertanto, possono rientrare nella nozione di «motivi imperativi di pubblica sicurezza» di cui all’art. 28, par. 3, della direttiva 2004/38/CE[2] e, quindi, giustificare un provvedimento di allontanamento di un cittadino dell’Unione dal territorio di uno Stato membro diverso da quello di origine, a condizione che le modalità con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente gravi, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare sulla base di un esame individuale della fattispecie su cui esso è chiamato a pronunciarsi.