Il diritto del lavoratore alle ferie retribuite di cui all'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE: inderogabile, ma non direttamente efficace nell'ambito di controversie tra privati[1]
Norme o prassi nazionali che subordinano il diritto alle ferie annuali retribuite ad un periodo di lavoro effettivo minimo di dieci giorni o di un mese durante il periodo di riferimento sono incompatibili con l’art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE. Tale disposizione non osta, invece, ad una disposizione nazionale che prevede una durata diversa delle ferie annuali retribuite a seconda della causa dell’assenza del lavoratore in congedo di malattia, purché in ogni caso detta durata non sia inferiore al periodo minimo di quattro settimane garantito dalla direttiva.
Se l’incompatibilità della disposizione nazionale con la direttiva è fatta valere nell’ambito di un procedimento tra privati e non è possibile pervenire ad un’interpretazione conforme del diritto nazionale, la parte lesa dalla non conformità del diritto nazionale al diritto dell’Unione non può avvalersi dell’effetto diretto della direttiva. Tuttavia, può agire per ottenere il risarcimento del danno subito, secondo quanto previsto nella sentenza Francovich.