Ordinanze di protezione civile

Ocdpc 12 maggio 2020, n. 672 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili

Pubbllicata nella GU n. 124 del 15-5-20

  • Considerazioni: autorizza il Soggetto attuatore del Ministero della Salute a prorogare l’affidamento in outsourcing del servizio di contact center per il potenziamento del Servizio 1500 fino al termine dello stato di emergenza. Stabilisce che l’efficacia del decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2020 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile” decorra dal 1 dicembre 2020.

Parole di interesse: ordinanza capo protezione civile; 12 maggio 2020; proroga; numero di pubblica utilità

 

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

VISTO il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, ed in particolare gli articoli 25, 26 e 27;

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”; 

VISTE le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 631 del 6 febbraio 2020, n. 633 del 12 febbraio 2020, n. 635 del 13 febbraio 2020, n. 637 del 21 febbraio 2020, n. 638 del 22 febbraio 2020, n. 639 del 25 febbraio 2020, n. 640 del 27 febbraio 2020, n. 641 del 28 febbraio 2020, n. 642 del 29 febbraio 2020, n. 643 del 1° marzo 2020, n. 644 del 4 marzo 2020, n. 645, n. 646 dell’ 8 marzo 2020, n. 648 del 9 marzo 2020, n. 650 del 15 marzo 2020, n. 651 del 19 marzo 2020, n. 652 del 19 marzo 2020, n. 654 del 20 marzo 2020, n. 655 del 25 marzo 2020, n. 656 del 27 marzo 2020, n. 658 del 29 marzo 2020, n. 659 del 1 aprile 2020 e n. 660 del 5 aprile 2020, nn. 663 e 664 del 18 aprile 2020, nn. 665, 666 e 667 del 22 aprile 2020 e n. 669 del 24 aprile 2020 recanti: “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”;  

VISTO il decreto legge del 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, in legge, 5 marzo 2020, n. 13 recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTI i decreti-legge del 2 marzo 2020, n. 9, dell’8 marzo 2020, n. 11 e del 9 marzo 2020 n. 14 recanti “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO in particolare l’articolo 103, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2020, così come modificato dall’articolo 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

VISTO il decreto-legge dell’8 aprile 2020, n. 23, recante “Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali”;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, 1° aprile, 10 aprile e 26 aprile 2020 concernenti disposizioni attuative del citato decreto-legge n. 6 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13 del 2020

RITENUTO necessario prevedere ulteriori misure per il superamento del contesto di criticità in rassegna e, in particolare, integrare la previsione contenuta nella citata ordinanza n. 645 dell’8 marzo 2020, al fine di garantire la piena funzionalità del Servizio 1500 –– numero di pubblica utilità, relativo all’infezione da nuovo coronavirus Covid-2019 per tutta la durata dello stato di emergenza;

RAVVISATA altresì la necessità di assicurare la piena ed efficace operatività del Servizio nazionale di protezione civile mediante disposizioni in materia di organizzazione del Dipartimento della protezione civile;

SENTITO il Ministero della Salute;

ACQUISITA l’intesa del Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome;

DI CONCERTO con il Ministero dell’economia e delle finanze;

DISPONE

Articolo 1 Ulteriori disposizioni per il potenziamento del Servizio 1500 (proroga; numero di pubblica utilità)

  1. Il Soggetto attuatore del Ministero della Salute è autorizzato a prorogare l’affidamento in outsourcing del servizio di contact center di primo livello per il potenziamento del Servizio 1500 di cui all’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 645 dell’8 marzo 2020 fino al termine dello stato di emegenza e nei limiti delle risorse di cui all’articolo 3, comma 1, della citata ordinanza n. 645 del 2020.

Articolo 2 Disposizioni per l’operatività del Dipartimento della protezione civile

In considerazione del diretto impegno del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri nel coordinamento delle attività in corso per il superamento della situazione emergenziale di cui alla presente ordinanza, l’efficacia del decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei ministri del 24 febbraio 2020 recante “Organizzazione interna del Dipartimento della protezione civile” decorre dal 1 dicembre 2020. La disposizione di cui al presente comma non comporta nuovi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

Gli incarichi dirigenziali già conferiti dal Dipartimento della protezione civile a seguito di interpello la cui scadenza è prevista entro il 30 settembre 2020 possono essere prorogati fino al 1° dicembre 2020 in deroga all'articolo 19, comma 2,  del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Ai relativi oneri, quantificati in 330.314.000,00 euro si provvede nell’ambito dei pertinenti capitoli di spesa n. 135 “Retribuzioni del personale di ruolo al netto dell’IRAP” e n. 137 “Oneri per IRAP sulle retribuzioni del personale di ruolo” iscritti nel centro di responsabilità 1 “Segretariato Generale” del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l’esercizio finanziario 2020.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 maggio 2020

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Angelo Borrelli

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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