Fonti dell'Unione europea

Rubriche

Tra le leggi approvate dal Consiglio provinciale di Bolzano nel periodo aprile-luglio 2016 si segnalano:

Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 81"Norme in materia di tutela fitosanitaria"

La legge assegna alla competenza Servizio fitosanitario della Provincia autonoma di Bolzano, insediato presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, l'applicazione delle disposizioni previste dalle normative dell'Unione europea, statali e provinciali in materia fitosanitaria.

Tale Servizio cura la certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale. Si avvale di ispettrici e ispettori fitosanitari, nominati con decreto del responsabile del Servizio fitosanitario, la cui qualifica e compiti sono definiti in disposizioni statali. Presso lo stesso Servizio è istituito un apposito registro provinciale ove sono iscritti i nominativi degli ispettori fitosanitari. È, altresì, prevista la possibilità che il Servizio fitosanitario possa avvalersi della collaborazione di altri uffici o strutture provinciali con comprovata esperienza in ambito fitosanitario. In ogni caso gli ispettori rispondono funzionalmente e tecnicamente al responsabile del Servizio fitosanitario.

Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, tra le pronunce della Corte costituzionale, si segnala:

Ordinanza n. 115, depositata il 20 maggio 2016, G.U 25 maggio 2016, 1a serie speciale n. 21

Il Consiglio di Stato ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come successivamente modificata, in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione e all'art. 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Tra gli atti normativi di rilievo per la Provincia di Bolzano e le leggi approvate dal Consiglio provinciale (novembre 2015-marzo 2016) si segnalano:

 Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186

“Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”.

Il decreto legislativo modifica le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recate dal d.P.R. 574/1988 in materia di uso delle lingue tedesca e ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. In particolare, la novella estende l’ambito soggettivo di applicazione dei diritti linguistici a “tutte le  persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede”. Conseguentemente si prevede la sostituzione di ogni riferimento ai “cittadini della provincia di Bolzano” con “gli interessati”.

Il legislatore italiano in tal modo recepisce e sviluppa le indicazioni provenienti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 27 marzo 2014, causa Rüffer c. Pokorná (C- 322/13), per cui, anche in riferimento ai procedimenti civili la deroga all’uso della lingua italiana in giudizio, prevista per gli organi giudiziari dislocati nella Provincia di Bolzano a tutela della minoranza tedesca residente nel territorio, deve operare anche nei confronti dei cittadini dell’Unione europea. Questi possono avvalersi del tedesco nei procedimenti giudiziari celebrati in loco, pur se non appartenenti al gruppo linguistico riconosciuto dell’Alto Adige. Altrimenti, “un cittadino di lingua tedesca di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, che circoli e soggiorni nella provincia di Bolzano, sarebbe svantaggiato rispetto ad un cittadino di lingua tedesca che risiede in tale provincia” (§ 22 della sentenza).

Nei mesi novembre 2015-marzo 2016 il Consiglio provinciale della Provincia Autonoma di Trento ha approvato 9 leggi provinciali, fra le quali si segnalano in particolare: 

Legge provinciale 11 novembre 2016, n. 17

Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentinoegge provinciale per il governo del territorio

La legge mira, mediante la disciplina delle agevolazioni fiscali a favore dei finanziamenti effettuati a decorrere dal 2016, ad incrementare in Trentino gli investimenti privati concernenti la promozione e organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio. A tal fine è riconosciuto un incentivo del quale possono beneficiare soggetti che promuovano progetti relativi alla promozione e all'organizzazione di attività culturali del Trentino e alla valorizzazione del patrimonio, della cultura e del paesaggio trentino. I destinatari devono avere sede legale o stabile organizzazione in Trentino, non devono avere scopo di lucro, devono prevedere nel loro statuto o atto costitutivo finalità di promozione, organizzazione e gestione di attività culturali del Trentino e valorizzazione del patrimonio, della cultura e del paesaggio trentino. Sono esclusi imprese in difficoltà economica, banche, fondazioni bancarie, compagnie e imprese di assicurazione. I progetti cui possono essere destinate le erogazioni liberali sono individuati annualmente con deliberazione della Giunta provinciale. 

Sentenza n. 211/2016 – giudizio di legittimità costituzionale in via principale

Deposito del 16/09/2016 – Pubblicazione in G.U. 21/09/2016, n. 38

Motivo della segnalazione
La Regione Campania ha proposto questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 224, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – legge di stabilità 2015), sostenendone la non conformità al dettato costituzionale per due ordini di ragioni: a) innanzitutto perché la disposizione si pone «in evidente contrasto con gli articoli 117, quarto comma, e con l’art. 119 Cost.» in quanto interviene, finanziandola, in materia di competenza regionale, quale è il trasporto pubblico locale, attraverso un intervento finalizzato, non riconducibile alle tipologie di intervento ammissibili ai sensi dell’art. 119, quinto comma, Cost., non essendo individuato alcun particolare ente destinatario (a sostegno sono richiamate le sentenze di questa Corte n. 222 del 2005, n. 423 e n. 16 del 2004); b) in secondo luogo perché, in ogni caso, la disposizione viola gli artt. 5 e 120 Cost. «sotto il profilo della inadeguatezza delle procedure concertative che involvono la Regione», in quanto per l’adozione del decreto ministeriale contemplato per la ripartizione delle risorse su base regionale non si prevede l’intesa con la Conferenza unificata, strumento che «meglio corrisponderebbe alle più intense modalità di leale collaborazione richieste dal costante orientamento giurisprudenziale» della Corte (è richiamata la sentenza n. 222 del 2005).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

L’Osservatorio sulle fonti è stato riconosciuto dall’ANVUR come rivista scientifica e collocato in Classe A.

Contatti

Per qualunque domanda o informazione, puoi utilizzare il nostro form di contatto, oppure scrivici a uno di questi indirizzi email:

Direzione scientifica: direzione@osservatoriosullefonti.it
Redazione: redazione@osservatoriosullefonti.it

Il nostro staff ti risponderà quanto prima.

© 2017 Osservatoriosullefonti.it. Registrazione presso il Tribunale di Firenze n. 5626 del 24 dicembre 2007 - ISSN 2038-5633