Fonti delle Regioni ordinarie

Rubriche

Scheda n. 1 - Statuti e rappresentanza processuale dell’ente.

CASS. CIVILE, sez. trib., 4 maggio 2016, n. 8869

Il ricorso incidentale del Comune di Sulmona viene dichiarato inammissibile per nullità della procura, rilasciata dal Sindaco, nella qualità di legale rappresentante del Comune.

Le Sezioni Unite della Cassazione confermano che "nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario ai fini della proposizione o della resistenza all'azione, salva restando la possibilità per lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, ex art. 6, comma 2) - di prevedere l'autorizzazione della giunta, ovvero di richiedere una preventiva determinazione del competente dirigente (ovvero, ancora, di postulare l'uno o l'altro intervento in relazione alla natura o all'oggetto della controversia). Ove l'autonomia statutaria si sia così indirizzata, l'autorizzazione giuntale o la determinazione dirigenziale devono essere considerati atti necessari, per espressa scelta statutaria, ai fini della legittimazione processuale dell'organo titolare della rappresentanza (Cass. Sez. U., Sentenza n. 12868 del 16/06/2005).

Scheda n. 1 - Statuto e rappresentanza processuale dell’ente

CASSAZIONE CIVILE, sez. trib., 11.12.2015, n. 24996.

Nel caso in cui l'ente agisca in giudizio, proponendo appello avverso una sentenza totalmente o parzialmente sfavorevole della Commissione tributaria provinciale, possono configurarsi due diverse situazioni con riferimento alla mancanza del potere rappresentativo da parte del Sindaco, allorchè non sia previamente autorizzato ad agire in giudizio da parte della Giunta.

Occorre, infatti, verificare se lo statuto comunale - competente a stabilire i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio (testo unico delle leggi sull'ordinamento delle autonomie locali, approvato con il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "ex" art. 6, comma 2) - preveda l'autorizzazione della Giunta, ovvero una preventiva determinazione del competente dirigente.

1. Introduzione

Il presente contributo si pone in linea di continuità con il precedente scritto, pubblicato su questo stesso Osservatorio dal medesimo Autore, sul tema del servizio farmaceutico regionale.
In quell’occasione, si scelse di concentrare l’attenzione su alcune Regioni, la cui normativa fu analizzata con particolare riferimento alle regole in materia di turni e ferie.
Questo breve scritto, invece, sarà incentrato sulla regolamentazione delle farmacie rurali, con particolare riferimento all’indennità di residenza della quale esse beneficiano.
Anche in questo caso, onde evitare di riportare pedissequamente le previsioni contenute in ciascuna legge regionale, si cercherà di razionalizzare l’esposizione attraverso l’analisi delle norme contenute in alcune di esse, in ispecie in quelle che non sono state oggetto del precedente contributo.

1. L’organizzazione del turismo nelle Regioni a Statuto ordinario: osservazioni preliminari

La normativa delle Regioni a Statuto ordinario in materia di turismo sotto il profilo contenutistico si muove lungo le direttive tracciate dalla normativa statale che si è succeduta nel tempo passando dalla prima legge-quadro sul turismo (L. n.217/1983 "Legge quadro per il turismo e interventi per il potenziamento e la qualificazione dell'offerta turistica" poi abrogata dalla L.135/2001 "Riforma della legislazione nazionale del turismo") sino a giungere all’ultimo intervento normativo attuato con il c.d. Codice del Turismo (D.lgs. 23 maggio 2011, n.79 “Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell’articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio” ) che ha, a sua volta, abrogato la precedente legge quadro n.135/2001.

Con legge regionale 16 marzo 2015, n. 28, recante «Disposizioni urgenti per il riordino dell'assetto istituzionale e organizzativo del servizio sanitario regionale», la Regione Toscana ha dettato principi e linee guida per una successiva legge in vista del riordino complessivo del servizio sanitario regionale, prevedendo una riduzione delle attuali aziende unità sanitarie locali da dodici a tre, una per area vasta (la programmazione di area vaste è a sua volta oggetto di revisione) e procedendo al commissariamento delle aree vaste e delle aziende unità sanitarie locali; non si operavano, tuttavia, modifiche esplicite alla legislazione previgente.

Avverso tale legge è stato promosso referendum abrogativo ex art. 75 St. Toscana, volto alla sua integrale caducazione; con deliberazione 31 luglio 2015, n. 2, il Collegio di garanzia statutaria ha dichiarato ammissibile il quesito.

Elenco delle leggi regionali che disciplinano il servizio farmaceutico:

 - Legge regionale della Campania, 1 febbraio 1980, n. 7, reperibile su http://www.ordinefarmacistinapoli.it/;

 - Legge regionale della Valle d'Aosta, 6 novembre 2006, n. 23, reperibile su http://www.regione.vda.it/;

 - Legge regionale della Liguria, 6 novembre 2012, n. 35, reperibile su http://www.quotidianosanita.it/.

 - Legge regionale della Lombardia, 3 aprile 2000, n. 21, reperibile su http://www.prassicoop.it/.

 - Legge regionale del Piemonte, 14 maggio 1991, n. 21, reperibile su http://www.consiglioregionale.piemonte.it/.

 - Legge provinciale di Trento, 29 agosto 1983, n. 29, reperibile su http://www.consiglio.provincia.tn.it/.

 - Legge provinciale di Bolzano, 11 ottobre 2012, n. 16, reperibile su http://www.regione.tta.it/.

 - Legge regionale dell'Emilia Romagna, 4 maggio 1982, n. 19, reperibile su http://www.comune.parma.it/.

 - Legge regionale del Lazio, 30 luglio 2002, n.26, reperibile su http://www.prassicoop.it/.

 - Legge regionale della Puglia, 18 febbraio 2014, n. 5, reperibile su http://www.regione.puglia.it/.

 - Legge regionale del Friuli - Venezia Giulia, 2 settembre 1981, n. 59, reperibile su http://lexview-int.regione.fvg.it/.

 - Legge regionale dell'Umbria, 30 agosto 1982, n. 46, reperibile su http://www.crumbria.it/.

 - Legge regionale della Basilicata, 5 aprile 2000, n. 29, reperibile su http://www.old.consiglio.basilicata.it/.

Le brevi righe che seguono mirano a fornire una ricognizione sintetica delle direttrici normative regionali in materia di regolamentazione del servizio farmaceutico. Si fa riferimento, come punto di partenza, soltanto ad alcune Regioni, precisando che la normativa vigente nelle altre sarà oggetto di un futuro approfondimento.

Tra le novità relative alla Provincia di Bolzano nel periodo agosto-ottobre 2016 si segnala:

Impugnativa della legge provinciale 20 giugno 2016, n. 14 “Modifiche di leggi provinciali in materia d’istruzione”. Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 2016.

La delibera di impugnazione del Governo muove da una ricostruzione del quadro normativo in materia di istruzione, evidenziando come la legge n. 107/2015 (“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”) contenga specifiche clausole di salvaguardia per le autonomie speciali, e in particolare per la Provincia autonoma di Bolzano, che, ai sensi dell’art. 9, n. 2, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol ha competenza legislativa concorrente in materia di “istruzione elementare e secondaria (media, classica, scientifica e magistrale, tecnica, professionale e artistica)”.
Più in particolare la legge n. 107/2015 prevede al comma 191: “Sono fatte salve le potestà attribuite alla provincia autonoma di Bolzano dallo statuto speciale e dalle rispettive norme di attuazione, nonché ai sensi dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3. La provincia autonoma di Bolzano provvede all’adeguamento del proprio ordinamento nel rispetto dei principi desumibili dalla presente legge” e al comma 211: “Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e con le relative norme di attuazione”.

Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento nel periodo agosto-ottobre 2016 si segnala:

Ordinanza Corte costituzionale n. 194, depositata il 20 luglio 2016, pubblicata in G.U 27 luglio 2016, 1a serie speciale n. 30

Con due ordinanze di analogo contenuto, il Tribunale di Trento aveva sollevato, in riferimento agli artt. 11 e 117, co. 1, della Costituzione (relativamente alla clausola 5, punto 1, dell’accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, allegato alla direttiva 1999/70/CE del Consiglio) questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, comma 1, della legge n. 124 del 1999 (Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), e dell’art. 93, commi 1 e 2, della l.p. n. 5 del 2006 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) nella parte in cui consentono la copertura dei posti di insegnamento vacanti mediante il conferimento di supplenze annuali (art. 4, co. 2, l.n. 124/1999), annuali e rinnovabili per un massimo di due anni o di durata massima triennale (art. 93, co. 2, l.p. 5/2006), nelle more dell’espletamento delle procedure selettive per l’assunzione di personale docente di ruolo, senza prevedere tempi certi per lo svolgimento di tali procedure.

Tra le leggi approvate dal Consiglio provinciale di Bolzano nel periodo aprile-luglio 2016 si segnalano:

Legge provinciale 15 aprile 2016, n. 81"Norme in materia di tutela fitosanitaria"

La legge assegna alla competenza Servizio fitosanitario della Provincia autonoma di Bolzano, insediato presso la Ripartizione provinciale Agricoltura, l'applicazione delle disposizioni previste dalle normative dell'Unione europea, statali e provinciali in materia fitosanitaria.

Tale Servizio cura la certificazione genetico-sanitaria del materiale di propagazione vegetale. Si avvale di ispettrici e ispettori fitosanitari, nominati con decreto del responsabile del Servizio fitosanitario, la cui qualifica e compiti sono definiti in disposizioni statali. Presso lo stesso Servizio è istituito un apposito registro provinciale ove sono iscritti i nominativi degli ispettori fitosanitari. È, altresì, prevista la possibilità che il Servizio fitosanitario possa avvalersi della collaborazione di altri uffici o strutture provinciali con comprovata esperienza in ambito fitosanitario. In ogni caso gli ispettori rispondono funzionalmente e tecnicamente al responsabile del Servizio fitosanitario.

Con riferimento alla Provincia autonoma di Trento, tra le pronunce della Corte costituzionale, si segnala:

Ordinanza n. 115, depositata il 20 maggio 2016, G.U 25 maggio 2016, 1a serie speciale n. 21

Il Consiglio di Stato ha sollevato in via incidentale questione di legittimità costituzionale degli artt. 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 della legge della Provincia autonoma di Trento 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), come successivamente modificata, in riferimento agli artt. 5, 114, 118 e 128 della Costituzione e all'art. 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige).

Tra gli atti normativi di rilievo per la Provincia di Bolzano e le leggi approvate dal Consiglio provinciale (novembre 2015-marzo 2016) si segnalano:

 Decreto legislativo 4 novembre 2015, n. 186

“Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari”.

Il decreto legislativo modifica le norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol recate dal d.P.R. 574/1988 in materia di uso delle lingue tedesca e ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. In particolare, la novella estende l’ambito soggettivo di applicazione dei diritti linguistici a “tutte le  persone fisiche e giuridiche, a prescindere dalla loro nazionalità, residenza, domicilio o sede”. Conseguentemente si prevede la sostituzione di ogni riferimento ai “cittadini della provincia di Bolzano” con “gli interessati”.

Il legislatore italiano in tal modo recepisce e sviluppa le indicazioni provenienti dalla sentenza della Corte di Giustizia UE del 27 marzo 2014, causa Rüffer c. Pokorná (C- 322/13), per cui, anche in riferimento ai procedimenti civili la deroga all’uso della lingua italiana in giudizio, prevista per gli organi giudiziari dislocati nella Provincia di Bolzano a tutela della minoranza tedesca residente nel territorio, deve operare anche nei confronti dei cittadini dell’Unione europea. Questi possono avvalersi del tedesco nei procedimenti giudiziari celebrati in loco, pur se non appartenenti al gruppo linguistico riconosciuto dell’Alto Adige. Altrimenti, “un cittadino di lingua tedesca di uno Stato membro diverso dalla Repubblica italiana, che circoli e soggiorni nella provincia di Bolzano, sarebbe svantaggiato rispetto ad un cittadino di lingua tedesca che risiede in tale provincia” (§ 22 della sentenza).

Osservatorio sulle fonti

Rivista telematica registrata presso il Tribunale di Firenze (decreto n. 5626 del 24 dicembre 2007). ISSN 2038-5633.

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