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- Fonti degli Enti locali
Fonte regolamentare e principio iura novit curia. Della inconfigurabilità del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c.) con riguardo al regolamento comunale (3/2016)
CASS. CIVILE, sez. lav., 17 ottobre 2016, n. 20969
La Suprema Corte ritiene che anche nel quadro normativo conseguente alla riforma dell'ordinamento degli enti locali e in base al nuovo testo dell'art. 114 Cost., le norme giuridiche secondarie, come quelle contenute nelle delibere comunali, nei decreti dei Sindaci, nei regolamenti comunali o provinciali non sono comprese tra le fonti del diritto, la cui violazione o falsa applicazione da parte del giudice di merito è denunciabile per cassazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3. (Cass. 26 agosto 2004, n. 16984).
Qualora con il ricorso per cassazione si sollevino censure che comportino l'esame di tali norme secondarie è necessario - in virtù del principio di specificità dei motivi del ricorso stesso - che le norme invocate siano interamente trascritte o allegate, non operando, con riguardo ad esse (diversamente da quel che si verifica nel caso per le fonti paraprimarie o subprimarie, quale lo statuto comunale), il principio "jura novit curia", e non rientrando, pertanto, la conoscenza delle norme secondarie indicate tra i doveri del giudice, il quale, solo ove disponga di poteri istruttori, può acquisirne diretta conoscenza, indipendentemente dall'attività svolta dalle parti (Cass. 29 agosto 2006, n. 18661; Cass. 27 gennaio 2009, n. 1893; Cass. 23 gennaio 2014, n. 1391).